DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2025, n. 156
Misure urgenti in materia economica. (25G00169)
(GU n.252 del 29-10-2025)
Vigente al: 30-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attivita' economiche, nonche' in materia di investimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2025;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina
1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI e' autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi indicate.
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialita' di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 2
Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute
1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualita' di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attivita' di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, e' autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.
3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024» sono soppresse.
4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 4
Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»
1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.».
2. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14, lettera a), e' sostituito dal seguente «quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
b) il comma 14, lettera b), e' sostituito dal seguente «quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295»;
c) il comma 14, lettera c), e' sostituito dal seguente «quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026,» sono inserite le seguenti: «allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
4. Le risorse destinate alla societa' Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventu'.
5. E' autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:
a) per il 50 per cento e' destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per il 50 per cento e' acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalita' di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 5
Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi
1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, e' assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.
2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualita' del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, e' attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.
3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA e' concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione e' concessa con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti pro-quota dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed e' restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, viene riconosciuta all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonche' a favore dell'Associazione Nazionale della Croce rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data dell'entrata in vigore della norma. I crediti gia' ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonche' i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in essere su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione della Croce Rossa italiana e dei Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente norma nello stato passivo passati in giudicato e liquidati sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.».
2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2014, n. 135, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalita' giuridica di diritto privato.
3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore della presente norma, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalita' gia' previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 21.063.830;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 15,907 milioni di euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 318.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
____
Allegato n. 1
(Articolo 7, comma 1, lettera o))
 
Importi in euro in termini di competenza e cassa
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Stato di previsione                        |           |A decorrere|
+-------------------------------------------+    2025   | dal 2026  |
|MISSIONE/programma                         |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                           |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|  Ministero dell'economia e delle finanze  |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                           |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|23. Fondi da ripartire (33)                |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|23.1 Fondi da assegnare (1)                |170.000.000|           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)       |553.708.000|           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                           |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
| Ministero dell'universita' e della ricerca |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                           |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|1. Ricerca e innovazione (17)              |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1 Ricerca scientifica e tecnologica      |           |           |
|    di base e applicata (22)               |           | 1.526.830 |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|2. Istruzione universitaria                |           |           |
|   e formazione post-universitaria (23)    |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|2.1 Diritto allo studio e sviluppo         |           |           |
|    della formazione superiore (1)         |           |  500.000  |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                           |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                           |           |           |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                     TOTALE|723.708.000| 2.026.830 |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+