DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175
Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. (25G00185)
(GU n.271 del 21-11-2025)
Vigente al: 22-11-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attivita' economiche;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprieta' dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunita' energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ne' quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e' definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-ter»;
3) comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalita' di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.
2. Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e' attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e' attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e' prospiciente l'impianto.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio