Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025

Decreto Legge n.55 del 23/04/2025

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DECRETO-LEGGE 23 aprile 2025, n. 55

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 giugno 2025, n. 86 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.». (25A03553)


(GU n.142 del 21-6-2025)

Vigente al: 21-6-2025

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


Art. 1
Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025


1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».

2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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