DECRETO-LEGGE 5 agosto 2026, n. 139
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. (26G00162)
(GU n.180 del 5-8-2026)
Vigente al: 6-8-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 7 al 24 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 2.
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a luglio» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;
b) al secondo periodo, le parole: «322 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «364,1 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 42,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 45,9 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, pari a 42,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 45,9 milioni di euro per l'anno 2027 e commi 1 e 2 valutati in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;
b) quanto a euro 136.729.515 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 9.800.000;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000.
c) quanto a 45,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;
d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato 1
(art. 2, comma 2, lettera a))
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