DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00039)
(GU n.41 del 19-2-2026)
Vigente al: 20-2-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonche' di adottare misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare ulteriori misure dirette a intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonche' ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, del turismo, della salute, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'universita' e della ricerca e dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR
Capo I
Governance per il PNRR
Art. 1
Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacita' di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalita' del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalita' del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e' prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in relazione alle unita' di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unita' di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresi', prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo, nonche' quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unita' di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di ventisei unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata presso gli uffici di cui al comma 1, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unita', fino al 31 dicembre 2026.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita' di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attivita' di coordinamento istituzionale e relazionali».
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attivita' di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attivita' di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non puo' eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonche' per dare attuazione alle finalita' di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacita' per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) e' autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».
16. Al fine di garantire la piena funzionalita' operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo e' autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facolta' assunzionali riferite al triennio 2023-2025.
17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito un incarico dirigenziale».
18. Al fine di potenziare le attivita' e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalita' del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, e' autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attivita' di immissione di dati, il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale gia' impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;
c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a normativa vigente.
Art. 3
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR
1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse cosi' come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranita' digitale dell'Unione europea, nonche' di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, e' autorizzato un incremento di centotrenta unita' della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il piu' efficace espletamento delle attivita' istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalita' maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, puo' prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attivita' del PNRR.
7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la societa' Eutalia S.p.A. e' autorizzata a prestare attivita' di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, societa' a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attivita' previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalita' di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo gia' disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attivita' di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attivita' di assistenza tecnica gia' previste a legislazione vigente.
9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» e' inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».
Capo II
Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
Sezione I
Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR
Art. 4
Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non piu' finanziati con risorse del medesimo
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Tenuto conto della indifferibilita' degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.».
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari».
4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse.
5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»;
b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obbiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilita' accrual. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attivita' formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonche' i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformita', rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.
Sezione II
Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del PNRR
Art. 5
Misure in materia di regimi amministrativi
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;
4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facolta' di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;
1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione e' comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.».
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, e' subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune ove e' svolta l'attivita', fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo e' corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Art. 6
Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori
1. Le scuole, le universita', i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La carta di identita' elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed e' utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facolta' per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identita' dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validita' del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.
3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 puo' essere acquisita dall'elettore in modalita' digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalita' di utilizzo digitale ovvero le modalita' di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo terzo»;
b) al capo terzo, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;
d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;
e) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;
f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».
5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera bb) e' abrogata.
6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, e' da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
Art. 7
Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilita'
1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.
2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilita' 14 gennaio 2025, n. 30.
3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:
1) al comma 2:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
1.3) il quarto periodo e' soppresso;
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
2.3) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico puo' partecipare alle unita' di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo della possibilita' di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilita' da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino puo' inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilita'.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 e' sostituito dal seguente:
«214. L'utilizzo del Fondo e' disposto dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo e' ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita', dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il programma di azione triennale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».
9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e puo' avvalersi anche del personale della forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita',» e le parole: «, nonche' del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto, infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.».
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese
1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita' digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.
Art. 9
Semplificazioni in materia di opere in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonche' le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, e' soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati gia' esistenti.».
Art. 10
Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione
1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta', gia' appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilita' a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresi' autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attivita' di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».
5. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.
Art. 11
Misure urgenti in materia di interoperabilita' delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonche' per rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali). - 1. Il cittadino puo' accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalita' sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.
2. Ai fini del comma 1 e' istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:
a) le identita' digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonche' gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;
b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;
c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.
3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR e' integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:
a) tipologia di strumento digitale;
b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;
c) natura del gestore, se pubblico o privato;
d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilita' dell'autenticazione, ove applicabile;
f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validita' e termine della delega.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.
5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilita' dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.
6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. I gestori dell'identita' digitale, ad eccezione dell'identita' digitale connessa alla carta d'identita' elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identita' digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identita' digitali gia' associate alla medesima persona.
8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identita' elettronica, in qualita' di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia gia' associati alla persona fisica.
9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identita' digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.
10. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR e' attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.
11. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalita' di ANPR e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
12. Le societa' che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.
14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalita' di cui al presente articolo.»;
b) all'articolo 6-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le societa' a controllo pubblico e i privati.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocita' dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;
6) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico»;
c) all'articolo 50:
1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarita' delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita' e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi e' effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;
2) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;
d) all'articolo 62:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilita' tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalita' istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualita' di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceita' e sicurezza dei trattamenti per i quali e' effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non e' responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformita' dalle finalita' dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.»;
e) dopo l'articolo 62-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR). - 1. E' istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operativita', sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
2. L'ANGEMAR e' integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonche' dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, e' costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonche', per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.
3. Entro centottanta giorni dalla piena operativita' dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e' rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed e' reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identita' del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, e' carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla societa' di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:
a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonche' le modalita' di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonche' le modalita' di verifica e consultazione dello stesso.
5. Nelle more della piena operativita', ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalita' definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalita' stabilite dai decreti di cui al comma 4.».
2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonche' per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, quantificati in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Art. 12
Misure urgenti in materia di microimprese
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies e' inserito il seguente:
«Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.
2. La procedura di cui al comma 1 e' disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita' della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 13
Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero linee di telecomunicazioni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni»;
b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresi', al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettivita', prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
Art. 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;
c) all'articolo 242, comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonche' i criteri e le procedure di valutazione e le modalita' di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanita' 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo e' soppresso.
5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato.
Art. 15
Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare
1. Al fine di garantire adeguata continuita' terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 16
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;
d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;
d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;
e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalita' di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».
5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;
b) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
Art. 17
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR
1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo e' corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;
c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, e' versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non e' mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 e' rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029.».
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo e' soppresso.».
Sezione IV
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 18
Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilita', nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;
2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni» sono soppresse;
3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico e' disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».
2. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi».
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025».
4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, gia' applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unita' di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.
6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse.
8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».
Art. 19
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026-2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «all'annualita' 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualita' 2027»;
c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonche' dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualita' successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operativita' dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operativita' dell'unita' di missione per il PNRR».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Agli oneri derivanti dall' attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualita' successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.
Sezione V
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Art. 20
Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR
1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non e' necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle gia' esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».
Art. 21
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonche' in materia di attivita' di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'» della Missione 4 - Componente 2 del PNRR
1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalita' di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalita', in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalita' e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:
a) le tipologie di dati personali trattati, nonche' i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalita' perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:
a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'universita' e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 e' stata erogata allo studente;
f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui e' iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;
2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonche' di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura puo' stipulare accordi e convenzioni con le universita' sedi di facolta', di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»;
e) al comma 4, la parola: «ordinario» e' soppressa;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonche' percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;
g) i commi 5 e 6 sono abrogati.
6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) e' abrogata.
Sezione VI Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti Art. 22
Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 - Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale, contenente:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attivita' relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica;
5) individuazione delle priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita' per le persone con disabilita';
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorita' di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;
2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' l'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,»;
1.2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contratto di programma contiene altresi' gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di performance, nonche' i criteri di qualita', stabiliti in conformita' con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;
1.3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita' di cui al terzo periodo, nonche' ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformita' all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonche' dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore da' evidenza dei criteri e delle modalita' di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «e' redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE e»;
4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorita' di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualita' di cui al comma 1. La medesima Autorita' monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonche' l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualita' contenuti nel contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalita' per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.
5-quater. I progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione e' svolta dall'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonche' sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».
3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresi' evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facolta' sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti.
Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorita' nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilita' economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonche' negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» e' sostituita dalla seguente: «avviati».
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 23
Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato gia' raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e' autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalita' di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri gia' sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilita' alla medesima data sulle quali non si sia gia' espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo e' erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo e' subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla societa' RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la societa' RFI S.p.A. e' autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato e' soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.
2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che puo' delegarlo, in tutto o in parte, a una societa' ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;
b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla societa' RFI S.p.A. e' attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalita' di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonche', in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla societa' RFI S.p.A in favore del comune in cui e' localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie gia' approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa' ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».
Art. 24
Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonche' per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche e' istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNIISSI, di seguito «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilita' della societa' INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:
a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;
b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresi', definiti le modalita' di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entita' massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche' le modalita' di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalita' di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalita' del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonche' forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.
10. La societa' INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della societa' INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
Sezione VII
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Art. 25
Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonche' per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacita' operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attivita' di controllo, incluse le modalita' per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonche' il numero delle attivita' di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla societa' GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.
2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy e', altresi', autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di societa' o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia.
3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».
4. Al fine di assicurare la continuita' operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, e' autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le attivita' di cui al primo periodo e per le altre attivita' di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura e' riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
Art. 26
Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorita' competenti,»;
2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «nonche' di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;
b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di incompletezza».
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico».
3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
a) alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
d) alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.».
Sezione VIII
Disposizioni urgenti in materia di ambiente
Art. 27
Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalita' e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalita' e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE
Capo I
Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
Art. 28
Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
2) il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».
2. Il Fondo di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, e' stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualita' 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualita' 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse, nonche' quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonche' sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.
4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:
a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;
b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.
5. E' revocata la somma di euro 15,7 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e clausola di salvaguardia
Art. 29
Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonche' di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonche' gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies.
2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.
3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni».
3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalita' operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attivita' relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonche' gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
4. La vigilanza di cui al comma 3 e' esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:
a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purche' organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS.
5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:
a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalita' di iscrizione, permanenza e cancellazione;
b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;
c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilita' degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalita' e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;
d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonche' la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;
e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita'.
6. La COVIP vigila altresi' sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalita' integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonche' sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.
7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:
a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;
b) i requisiti patrimoniali, di solvibilita' e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;
c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;
d) le modalita' di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.
8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanita' integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalita', equita' e solidarieta' del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.
9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 e' integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo e' definito nel rispetto dei criteri di proporzionalita' e gradualita' ed e' fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.
10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalita' di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9.
11. Le modalita' e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.
Art. 30
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.
3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.
5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:
a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilita' dei soggetti attuatori degli interventi, nonche' dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.
8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.
9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.
11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito "Fondo"»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «societa' partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis, sono destinate all'erogazione di indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della societa' datrice di lavoro, abbiano prestato attivita' lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle societa' titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2-sexies.
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter e' effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.».
Art. 31
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 32
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Locatelli, Ministro per le disabilita'
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Garnero Santanche', Ministro del turismo
Schillaci, Ministro della salute
Nordio, Ministro della giustizia
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato 1
(Articolo 7, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(Articolo 30, comma 1)
Tabella - economie maturate nell'ambito delle misure PNRR
Parte di provvedimento in formato grafico