DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184
Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (25G00192)
(G.U. n.286 del 10-12-2025)
Vigente al: 1-1-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52, comma 1;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e 8;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, l'articolo 46-bis;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo 5-ter;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 224 a 237-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data 19 giugno 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attivita' istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonche' agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresi', esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.
3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.
4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.
5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo e' concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12;
b) «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota piu' onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento;
c) «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonche' una riduzione dei versamenti dovuti;
d) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la titolarita' dell'incentivo;
e) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
f) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalita' definite dal bando;
g) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita' svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
h) «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalita' o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato;
i) «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, o e' identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5;
l) «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
m) «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia;
n) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera bb);
o) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
p) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;
q) «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale»: gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata e' elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio;
r) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive;
s) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;
t) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
u) «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;
v) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita' di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
z) «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»;
aa) «operazione di delocalizzazione»: il trasferimento dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento;
bb) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili;
cc) «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4;
dd) «proponente»: il soggetto che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalita' definite dal bando;
ee) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
ff) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'articolo 3;
gg) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con l'amministrazione responsabile o che puo' essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo;
hh) «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'articolo 5.
Art. 3
Servizi per la semplificazione degli incentivi
1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicita' e della uniformita' delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma «Incentivi.gov.it» rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attivita' previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilita' per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi.
2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema Incentivi Italia», comprende:
a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicita' del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4;
b) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
c) la disponibilita' di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
d) la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli incentivi, con la possibilita' di attivare funzionalita' utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
e) funzionalita' per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 9;
f) funzionalita' a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attivita' previste dall'articolo 20, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
g) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attivita' di valutazione ex ante, ai sensi dell'articolo 21;
h) funzionalita' dirette a favorire la conoscibilita' degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle gia' previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalita' per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21.
3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonche' pubblicati nei siti internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresi', le modalita' di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.
Capo II
Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale
Art. 4
Programma degli incentivi
1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire trasparenza e conoscibilita' all'offerta degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al comma 4:
a) gli obiettivi strategici di sviluppo;
b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a), privilegiando la continuita' di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessita' di istituire ulteriori incentivi;
c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, gia' definiti, i termini di apertura dei bandi;
d) il quadro finanziario, indicando le risorse gia' disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento nonche' l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresi', le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilita' dell'amministrazione responsabile centrale, alle attivita' di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 21, nonche' alle attivita' di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7.
2. Il Programma degli incentivi e' modificabile successivamente alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonche' dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative.
3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 e' compiuta tenendo conto della necessita' di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonche' della coerenza rispetto ai seguenti elementi:
a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b);
b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle priorita' definite con riferimento alla stessa;
c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalita' di aggiornamento sono definiti, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso il predetto modello, le amministrazioni responsabili centrali documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1:
a) la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere a), b) e c);
b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni ex ante, in itinere, ex post, qualora effettuate;
c) gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere ed ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 21.
5. Il modello di Programma degli incentivi e' reso disponibile nel sistema Incentivi Italia. Le amministrazioni responsabili redigono e aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema Incentivi Italia, che assicura la pubblicita' di tutti i Programmi predisposti.
6. Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e ne garantiscono la pubblicita' tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5. Il format per la ricognizione degli incentivi regionali e' adottato con il decreto di cui al comma 4.
7. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b).
8. Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.
Art. 5
Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali
1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Tavolo permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 e' composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo presiede, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai seguenti Ministri o rispettivi delegati:
a) Ministro dell'economia e delle finanze;
b) Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
e) Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;
f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
h) Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
i) il Ministro per le disabilita';
l) Ministro dell'universita' e della ricerca;
m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
n) Ministro della cultura;
o) Ministro del turismo;
p) Ministro per la protezione civile e la politica del mare;
q) Ministro per lo sport e i giovani;
r) Ministro della salute;
s) Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attivita' di programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva annualita'. Il Tavolo e', altresi', convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate.
4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e paritariamente a:
a) fornire informativa reciproca sugli incentivi:
1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e la complementarita' ai vari livelli di governo degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi comuni;
2) nella fase discendente, in relazione allo stato di attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o nuove esigenze di sostegno. Per tale finalita', il Tavolo opera tenendo conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del monitoraggio di cui alla lettera a), le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni comuni nonche' le sinergie tra le amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e rispetto a individuati incentivi.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o piu' tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso.
6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni e associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto.
7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Capo III
Dell'attuazione degli incentivi
Art. 6
Bando-tipo
1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. I bandi, ove non incompatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i seguenti elementi:
a) finalita', ambito generale di applicazione e base giuridica del bando;
b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti;
c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attivita' comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attivita' eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 7;
d) condizioni soggettive di ammissibilita' alle agevolazioni dei proponenti;
e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
f) agevolazioni concedili e modalita' di determinazione del relativo ammontare; disciplina del cumulo delle agevolazioni; eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
g) procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione;
h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni;
l) modalita' del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni;
m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attivita' di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario;
n) ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo;
o) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformita' al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. E' fatta salva la possibilita' di derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo bando-tipo, non compatibili con le caratteristiche e le finalita' dell'incentivo.
3. Al fine di agevolare l'attivita' di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3.
Art. 7
Criteri per gli affidamenti di attivita' del ciclo di vita dell'incentivo
1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attivita' previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi di enti in house o di societa' o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attivita' predette.
2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo.
3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti previsti ai commi 1 e 2 e' determinata, ferme restando le disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di contratti pubblici nonche', qualora applicabile, dalla disciplina dei fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi:
a) la dotazione finanziaria dell'incentivo;
b) la complessita' delle attivita' affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso;
c) il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante;
d) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi.
4. Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi, altresi', di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di universita' o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonche' la verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili centrali si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attivita' di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina dell'Unione europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2 per cento ai sensi del primo periodo.
6. Resta ferma la possibilita' per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2.
7. Per gli incentivi a titolarita' delle regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Art. 8
Elementi premianti e riserve specifiche
1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti:
a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialita' e' subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalita' previsto dalla normativa di riferimento;
b) il possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialita' e' subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilita', aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) la valorizzazione della quantita' e qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunita' di crescita e per la parita' salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile;
e) la valorizzazione del sostegno alla natalita' e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialita'; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure.
2. L'applicazione di uno o piu' degli elementi premianti di cui al comma 1 puo' essere esclusa se non congrua con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.
3. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita':
a) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensita' o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialita' sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entita' e della finalita' dell'incentivo, nonche' dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalita', del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso.
4. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga la non veridicita' delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialita' previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci.
5. Ferma restando la condizione di congruita' con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle PMI e' riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento e' destinato alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi ove ammessi ai sensi dell'articolo 10.
6. Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile puo' individuare specifiche premialita' ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 5, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonche' ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.
Art. 9
Motivi di esclusione
1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalita' e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, e' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:
a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b);
e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attivita', ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5;
f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.
Art. 10
Partecipazione del lavoratore autonomo
1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non e' richiesto per l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificita' dell'incentivo e che possono ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente codice in quanto compatibili.
Art. 11
Operazioni agevolabili e spese ammissibili
1. La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalita' e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonche' dalla normativa nazionale ed europea applicabile.
2. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonche' le condizioni di ammissibilita', nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:
a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;
c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
3. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilita' della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
4. Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.
Art. 12
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformita' con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita' dell'incentivo.
2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita' massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa.
3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.
4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, e' comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Art. 13
Procedure e modalita' di accesso
1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosita' delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono definiti:
a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, e' possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali;
b) i contenuti e i tempi delle attivita' istruttorie, nonche' gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) il criterio prescelto per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonche' eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalita' dell'incentivo, per l'ammissibilita' delle istanze;
d) la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione o la non ammissione ai benefici e le modalita' di comunicazione degli esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria.
2. L'istruttoria puo' essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, fatta salva la possibilita' di combinare piu' criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificita' dell'incentivo:
a) attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorita' o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo.
3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la rendicontazione, nonche' per la comunicazione con i proponenti, implementando l'utilizzo di piattaforme a cio' funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le piattaforme di cui al primo periodo sono concepite secondo i criteri di interoperabilita' di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni gia' disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. E' fatta salva la possibilita' di ricorso, in considerazione delle specificita' degli incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
6. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 3, specifiche funzionalita' del sistema Incentivi Italia, attivabili su richiesta del soggetto competente ai sensi del medesimo articolo 3, atte a consentire per ciascun incentivo:
a) al soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica personalizzate in base alle caratteristiche dell'incentivo interessato;
b) all'impresa, di fruire di un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell'istanza, con possibilita' di successiva consultazione per conoscere lo stato del procedimento.
Art. 14
Soccorso istruttorio
1. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria e' svolta sulla base della documentazione agli atti.
2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarita' che rendono incerta l'identita' del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attivita' istruttoria e la cui produzione e' richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilita' dell'istanza. Non e', altresi', sanabile ed e' causa di inammissibilita' della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalita' difformi da quelle previste dal medesimo bando.
Art. 15
Procedure e modalita' di erogazione
1. Le modalita' di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione agevolata.
2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o piu' quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni puo' essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata.
3. L'erogazione del finanziamento agevolato puo' avvenire in piu' quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le modalita', in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilita' di erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando. Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalita' di rimborso del finanziamento.
4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito, sono erogati in piu' quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. E' fatta salva la possibilita' per l'amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d'interesse, nonche' per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando.
5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresi', le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito.
6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in equity e quasi equity, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti.
7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19.
8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento contabile dell'iniziativa, e' subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilita' della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificita' dell'incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonche' della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. E' fatta salva la possibilita' di definire nel bando ulteriori modalita' di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento.
9. Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilita' dei costi e del cumulo delle agevolazioni.
10. L'erogazione e', in ogni caso, subordinata all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 18, comma 4.
Art. 16
Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi
1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attivita' economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unita' produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attivita' al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;
2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4;
b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unita' produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La comunicazione deve precedere di almeno novanta giorni, ovvero centottanta giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unita' produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione.
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice.
4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione europea o dai trattati internazionali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in piu' siti facenti capo alla medesima impresa.
5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unita' produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli incentivi decorre dalla medesima data.
6. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.
7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle stesse amministrazioni e integrano le disponibilita' dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Art. 17
Revoche
1. Fatta salva la disciplina delle attivita' di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o piu' delle seguenti circostanze:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
b) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti;
c) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformita' con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca e' disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento;
d) intervento di un'operazione di delocalizzazione o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16;
e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, incompatibile con gli obblighi a suo carico secondo quanto previsto dal bando, ferma restando la verifica della condizione di impresa in difficolta' in sede di accesso alle agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile allo specifico incentivo;
g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
h) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;
i) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
l) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificita' dell'incentivo;
m) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario.
3. La revoca puo' essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando.
4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia gia' avviato il piano di rimborso, e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate gia' rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 16, il predetto tasso e' maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
5. In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilita' dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse.
7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi, l'atto di revoca puo' essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca e' rilevabile.
8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto e' soddisfatto in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito.
Art. 18
Controlli
1. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 43 del decreto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo testo unico sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilita' di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche.
2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicita', ferma restando la necessita' di garantire la conformita' con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni:
a) per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilita' di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 5, del citato codice;
b) per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarita' contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. La concessione delle agevolazioni e' disposta in presenza di un DURC attestante la regolarita' contributiva entro il termine di validita' dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarita' contributiva;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inclusi gli aiuti de minimis, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonche' la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione.
4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo, costituiscono adempimenti necessari:
a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento;
b) la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o da espresse disposizioni speciali di legge;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonche', ad esclusione degli aiuti de minimis e degli aiuti per i quali e' prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l'erogazione all'interessato e' preclusa fino a soluzione della stessa.
5. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente puo', in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attivita', ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.
Art. 19
Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi
1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attivita' istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, si applica la disciplina di cui al presente codice, ferme restando le modalita' di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonche' le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore.
2. Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, e' comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I crediti di imposta di cui al presente comma sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative. I predetti provvedimenti definiscono le attivita' di monitoraggio nonche' le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l'attivita' di controllo e di recupero, nonche' le conseguenze ulteriori per l'illegittima fruizione.
3. Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l'Autorita' responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.
4. Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Agli incentivi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui all'articolo 4. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi del presente codice.
5. Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili. E' fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.
Capo IV
Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità
Art. 20
Monitoraggio degli incentivi
1. Il monitoraggio delle agevolazioni e' effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformita' ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicita' dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo ed e' basato sul codice unico di progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il CUP e' riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo.
2. Il CUP e' assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed e' comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. I CUP relativi alle agevolazioni non concesse sono eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente.
3. Quanto previsto al comma 2, primo periodo, costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all'articolo 7, comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo. Le predette modalita' sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attivita' di controllo sui titoli di spesa nonche' di assicurare una riduzione delle attivita' dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalita' e i meccanismi di interoperabilita' delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalita', coerenti con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli con essi interoperabili.
Art. 21
Valutazione degli incentivi
1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacita' di programmazione e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post e' svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente.
2. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati.
3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entita' della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessita' di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20.
4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi.
5. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attivita' di valutazione e' operata nell'ambito dell'attivita' di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).
Art. 22
Conoscibilita', pubblicita' e trasparenza degli incentivi
1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell'articolo 3, costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari possono:
a) ricercare gli incentivi piu' idonei alle relative particolari esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, definiti per il funzionamento della piattaforma «Incentivi.gov.it», volti a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi;
b) consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell'articolo 4, con il cronoprogramma degli interventi ivi contenuto, nonche' gli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21.
2. Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero piu' ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicita' legale, le amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli incentivi, nonche' avvisi sulle relative modificazioni.
4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresi', gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge delega e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124 del 2017.
5. Attraverso il RNA sono assolti, altresi', per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicita' previsti dalla specifica normativa di riferimento.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 23
Ulteriori disposizioni
1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.».
2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle seguenti: «che erogano»;
2) al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono inserite le seguenti: «ed erogare»;
3) nella rubrica, la parola: «concessione» e' sostituita dalla seguente: «erogazione»;
b) all'articolo 52, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
3. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo codice.».
4. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,» sono soppresse e le parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160,»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato al possesso della certificazione della parita' di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.».
5. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».
Art. 24
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
b) l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180;
c) l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
d) l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
e) l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
f) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
g) l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice:
a) all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.
Art. 25
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi gia' pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.
Art. 26
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente codice e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Locatelli, Ministro per le disabilita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio