DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216
Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. (26G00005)
(GU n.11 del 15-1-2026)
Vigente al: 30-1-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 7;
Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;
Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o piu' delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
3) altri servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:
i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o
ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali e' fornito il servizio, quando la conservazione dei dati e' una componente propria del servizio fornito all'utente;
b) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attivita' siano orientate verso tale Stato membro;
c) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o piu' Stati membri o qualora le sue attivita' siano orientate verso uno o piu' Stati membri;
d) per «stabilimento» si intende: un'entita' che esercita effettivamente un'attivita' economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale e' svolta l'attivita' di prestazione di servizi o e' gestita l'attivita';
e) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalita' giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali;
f) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorita' competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresi' alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorita' italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualita' di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato.
2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
3. Le autorita' competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo.
4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorita' italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.
Art. 4
Obblighi dei prestatori di servizi
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalita' giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o piu' stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
2. I prestatori di servizi con personalita' giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonche' cooperare con le autorita' competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformita' del quadro giuridico applicabile.
6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3:
a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione;
b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data e' successiva al 18 febbraio 2026.
Art. 5
Responsabilita' solidale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.
Art. 6
Notifiche e lingue
1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorita' centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.
2. La notifica di cui al comma 1 indica altresi' in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione e' possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o piu' delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.
3. I prestatori di servizi che designano piu' stabilimenti designati o nominano piu' rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui e' possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
4. La notifica di cui al comma 1 e' effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.
5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.
Art. 7
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4;
c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5;
d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1;
e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2;
f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8.
3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
a) la natura, la gravita' e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorita' competenti;
f) l'attivita' svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 8
Autorita' centrale
1. Ai fini del presente decreto e' designata quale autorita' centrale il Ministero dell'Interno.
2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7.
3. L'autorita' centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, puo' definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.
4. L'autorita' centrale puo' acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
5. L'autorita' centrale si coordina e coopera con le autorita' centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalita' della direttiva e l'applicazione del presente decreto.
Art. 9
Comunicazioni alla Commissione
1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorita' centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio