Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Decreto Legislativo n.81 del 12/06/2025 (G.U. 12/06/2025 )

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025 , n. 81

Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (25G00090)

(GU n.134 del 12-6-2025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14;
VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge;
VISTI, altresì, gli articoli 11, 16, 17 e 19 della citata legge n. 111 del 2023;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
VISTO il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;
VISTO il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
RITENUTA la necessità di apportare modifiche ai citati decreti legislativi, adottati in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, relativamente alle disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
ACQUISITA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari

ART. 1
(Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari)


1. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato 4 alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.

ART. 2
(Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali)


1. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».

ART. 3
(Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici)


1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.».

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; b) all’articolo 11, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter».

4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;

b) all’articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».

ART. 4
(Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA)


1. All’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».

2. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».

ART. 5
(Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)


1. L’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 – (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)

- 1. I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.».

ART. 6
(Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari)


1. All’articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; e-bis) versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari».

CAPO II
Modifiche al concordato preventivo biennale

ART. 7
(Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario)


1. Al titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il capo III è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

ART. 8
(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale)


1. All’articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le aliquote dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l’eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica:

a) per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società, con l’aliquota di cui all’articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 9
(Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale)


1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti:

«b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»;

b) all’articolo 21, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti:

«b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 10
(Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale)


1. Ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda.

ART. 11
(Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale)


1. All’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre» e le parole: «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese».

ART. 12
(Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale)


1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il parere del Garante per la protezione dei dati personali è richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.».

ART. 13
(Deduzione del costo del lavoro incrementale)


1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

«b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;

2) al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro».

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.

ART. 14
(Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale)


1. All’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:

a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;

b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;

c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 17.».

ART. 15
(Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale)


1. All’articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

b) al comma 3, le parole: «al comma 1, lettera e), e» sono soppresse.

CAPO III
Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario

ART. 16
(Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario)


1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «all’originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;

b) all’articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;

c) all’articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;

d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».

2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 72, al comma 6, le parole: «all’originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;

b) all’articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;

c) all’articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;

d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;

e) all’articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v),»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».

CAPO IV
Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

ART. 17
(Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché al sistema sanzionatorio doganale e delle accise)


1. All’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 88:

1) al comma 2:

1.1.) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;»;

1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;

b) all’articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;

2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;

3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;

c) l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilità) -1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.

2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale.»;

d) all’articolo 118, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvi i casi di confisca disposti dall’Autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell’illecito, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».

ART. 18
(Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87)


1. All’articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, dopo le parole: «di cui agli articoli 2, 3» sono inserite le seguenti: «a esclusione del comma 1, lettera o),».

ART. 19
(Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento)


1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies)»; b) all’articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;

c) all’articolo 17-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, le parole: «dalle lettere a), b), c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b), c), d), e), f), g)»;

b) all’articolo 20:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.»;

c) all’articolo 36:

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;

2) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;

d) all’articolo 37:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;

2) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;

e) all’articolo 48, comma 3, secondo periodo, le parole: «delle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per i servizi ipotecari»;

f) all’articolo 95, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell’amministrazione finanziaria.».

ART. 20
(Modifica all’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento)


1. All’articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dell’imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».

2. All’articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dell’imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;

b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».

CAPO V
Disposizioni in materia di accertamento

ART. 21
(Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)


1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «non dipendente da un precedente accertamento,» sono soppresse;

b) all’articolo 6, comma 2-quater, le parole: «al comma 2-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter»;

c) all’articolo 7, comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-quater; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.»;

d) all’articolo 9-bis, comma 2:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo le parole: «articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5- quater»;

e) all’articolo 12:

1) al comma 1-bis:

1.1) al primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 11,» sono soppresse;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove all’esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.»;

2) al comma 1-ter, le parole: «al comma 1-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis, primo e quarto periodo».

(Edit by Mister Lex)

ART. 22
(Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento

1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.

ART. 23
(Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato)


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;

b) all’articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.».

CAPO VI
Disposizioni finali

ART. 24
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

ART. 25
(Entrata in vigore)


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2025

MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
GIORGETTI, Ministro dell’economia e delle finanze
NORDIO, Ministro della giustizia

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