Disposizioni integrative e correttive al Dlgs n. 29/2024 recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane

Decreto Legislativo n.93 del 30/04/2025 (G.U. 27/06/2025 )

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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 2025, n. 93

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. (25G00103)


(GU n.147 del 27-6-2025)

Vigente al: 12-7-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, 32, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

Visto l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera l), punto 2) e 6, comma 2;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, gli articoli 6, 25 e 27;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare, la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo) - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione 5 (Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore); la Missione 6 (Salute) - Componente 1 (Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 - (Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina) - Subinvestimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici);

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e, in particolare, gli articoli 3 e 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 128, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma 2, e 24;

Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 4), il quale affida a un unico soggetto pubblico l'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di accertamento della disabilita' e alla revisione dei suoi processi valutativi di base;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 163, il quale prevede che: «Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate "Case della comunita'". Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, commi 792 e 793, lettera d);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009;

Considerata la necessita' di prevedere una fase di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra i territori del nord, sud e centro Italia delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale unificata, con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento di valutazione nonche' alle modalita' operative per l'accesso prioritario al PUA, alle modalita' di funzionamento delle UVM e alle modalita' di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilita' in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo, della cultura, dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29


1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato,» sono soppresse e le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti».

Art. 2
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29


1. All'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «delle organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti» e le parole: «delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «del volontariato»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della coprogrammazione e della coprogettazione» sono soppresse.

Art. 3
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29


1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro diciotto mesi»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilita', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, sono definite le modalita' e i territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui al presente articolo, da avviare a campione prevedendo la partecipazione di una provincia per regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41. Ai fini della sperimentazione il Ministero della salute si avvale del supporto dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al comma 7 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al comma 8-bis a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.».

Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria


1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Piantedosi, Ministro dell'interno

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione nomativa

Locatelli, Ministro per le disabilita'

Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Garnero Santanche', Ministro del turismo

Giuli, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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