DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. (25G00100)
(GU n.150 del 1-7-2025)
Vigente al: 16-7-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34, 38, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, con la quale sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;
Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare, gli articoli 98-quaterdecies e 98-septies-decies;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni numero 2/02/CIR in data 19 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', del 14 ottobre 2002, che destina il codice 114 ad un servizio di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazione di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', in data 6 agosto 2003, che individua i criteri e le modalita' di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale e' stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il numero nazionale di emergenza 114;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo
1. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114», di seguito, anche «114», attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della piu' ampia tutela delle persone di minore eta'.
2. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonche' consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi piu' gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
3. E' prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonche' di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell'istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
5. Al fine di potenziare i servizi offerti dal «114», il sito internet all'uopo dedicato assicura la piu' ampia accessibilita', fruibilita', conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico «Emergenza infanzia 114», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti piu' esposti al rischio, nonche' i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.
2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualita' in cui e' svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione e' presentata entro il 31 dicembre 2026.
3. L'ISTAT, provvede alle attivita' di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 98-quaterdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilita' dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.».
Art. 4
Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in eta' evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, promuove, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle attivita' che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonche' di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio