Completo adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali

Decreto Legislativo n.188 del 08/10/2026 (G.U. 20/10/2026 )

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DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 188

Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. (26G00205)


(GU n.244 del 20-10-2026)

Vigente al: 4-11-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

Visto il regolamento (UE) UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 28 maggio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione


1. Il presente decreto, ad integrazione del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, stabilisce le ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2

Informazioni all'interessato


1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, l'informazione di cui all'articolo 13 del regolamento e' effettuata in conformita' all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. L'informazione effettuata ai sensi del primo periodo contiene altresi' l'avviso della facolta' di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 3

Sanzioni amministrative


1. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, da 25.000 a 100.000 euro;

b) per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6, e 7 e 8, da 10.000 a 50.000 euro;

c) per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 100.000 a 1.000.000 di euro;

d) per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7, da 10.000 a 50.000 euro;

e) per la violazione dei doveri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, da 500.000 a 1.000.000 euro;

f) per l'inottemperanza di cui all'articolo 16, paragrafo 10, da 600.000 a 1.200.000 euro.

2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

a) la natura, la gravita' e la durata della violazione;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;

d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;

e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorita' competenti;

f) l'attivita' svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;

h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.

3. Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al comma 2 o il fatto e' di particolare gravita', quando la condotta tenuta ha impedito definitivamente l'acquisizione dei dati oggetto dell'ordine di produzione o ha comportato la perdita definitiva dei dati oggetto dell'ordine di conservazione e' applicata una sanzione pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, laddove esso sia superiore all'importo massimo della sanzione previsto per la specifica violazione.

4. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dal giudice per le indagini preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215 d'ufficio oppure su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1, quando quest'ultimo e' autorita' di esecuzione.

5. Ai fini di cui al comma 4 le autorita' di esecuzione si possono avvalere del personale indicato dall'articolo 13, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice per le indagini preliminari notifica agli interessati una specifica contestazione del fatto, con avviso che nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione, gli stessi possono far pervenire alla stessa autorita' competente scritti difensivi e documenti. La notifica di cui al periodo che precede e' disposta entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'autorita' di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento, ovvero dalla data in cui e' pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1. Il giudice per le indagini preliminari, decorso il termine di cui al secondo periodo, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. La decisione e' in ogni caso comunicata all'autorita' di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonche', per le finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorita' centrale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216.

6. Il pagamento avviene entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza mediante versamento ad apposito conto corrente intestato al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per la successiva destinazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

7. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono. L'opposizione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale provvede con sentenza, in composizione monocratica, senza intervento delle parti interessate, previo avviso almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del secondo periodo e' ammesso esclusivamente ricorso per cassazione e unicamente per violazione di legge.

8. Per tutto quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

Mezzi di ricorso


1. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione puo' proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimita', la necessita' e la proporzionalita'.

2. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice il ricorso e' presentato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 325 codice di procedura penale in quanto compatibile. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso e' proposto, nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione, innanzi al giudice per le indagini preliminari che decide a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi del presente comma e' ammesso solo per violazione di legge.

Art. 5

Misure per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543


1. Per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonche' la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento, e' autorizzata la spesa di euro 1.865.412 per l'anno 2026 e di euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede:

a) quanto ad euro 1.819.572 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto ad euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria


1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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