Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ad alcune disposizioni dell'Unione europea

Decreto Legislativo n.28 del 09/02/2026

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DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 28

Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonche' disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101. (26G00035)


(G.U. n.53 del 5-3-2026)

Vigente al: 6-3-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 1);

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, gli articoli 13, commi da 8 a 11, 21, 22 e 23;

Visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita';

Visto il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012;

Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita';

Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;

Visto il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) 575/2013 e (UE) 2017/1131, per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione;

Vista la direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini;

Vista la direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli


1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79-undecies:

1) al comma 3, le parole: «uno o piu' banche italiane» sono sostituite dalle seguenti: «una o piu' banche o depositari centrali italiani»;

2) al comma 6, le parole: «27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;

3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.»;

4) al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24»;

5) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»;

b) all'articolo 79-duodecies:

1) al comma 4:

1.1) all'alinea, le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»;

1.2) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;

1.3) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;

1.4) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;

2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La Consob e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 79-noviesdecies:

1) al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.»;

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate»;

d) all'articolo 82, al comma 2:

1) alla lettera i), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.»;

e) all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la parola: «alla» e' sostituita dalla seguente: «alle»;

f) l'articolo 90-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:

a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;

b) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.

2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:

a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:

a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;

b) la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.»;

g) all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;

h) all'articolo 189, comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;

i) all'articolo 190.2, comma 3:

1) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;

2) alla lettera g), le parole: «previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».

Art. 2
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali


1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79-quinquies, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.»;

b) all'articolo 79-sexies:

1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»;

2) al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e le parole: «articoli 31, paragrafi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»;

3) al comma 6, le parole: «pubbliche le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»;

c) all'articolo 79-octies:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.»;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie. 1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:

a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;

b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.».

Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativi ai mercati degli strumenti finanziari


1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 5-bis.1, e' sostituito dal seguente: «5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.»;

2) il comma 5-ter, e' sostituito dal seguente: «5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.»;

b) all'articolo 4-terdecies, al comma 1, alla lettera d), il numero 2), e' sostituito dal seguente: «2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle entita' non finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che siano parte della gestione della liquidita' o che siano oggettivamente misurabili in base alla capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;»;

c) dopo l'articolo 62-decies e' inserito il seguente:

«Art. 62-undecies (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita', o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.»;

d) l'articolo 63 e' abrogato;

e) all'articolo 65, comma 1:

1) alla lettera f), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilita' di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.»;

f) all'articolo 65-bis, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;»;

g) all'articolo 65-sexies:

1) al comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «le negoziazioni» sono inserite le seguenti: «in situazioni di emergenza o»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.

2-ter. Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o piu' sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).»;

3) al comma 5, la lettera a) e' abrogata;

h) all'articolo 65-septies:

1) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.»;

2) il comma 6 e' abrogato;

i) alla parte III, titolo I-bis, al capo II, la rubrica della sezione V e' sostituita dalla seguente: «Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;

l) all'articolo 68-bis:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea, e' sostituita dalla seguente: «Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di:»;

1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entita' e la finalita' di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attivita' o passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»;

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;

m) all'articolo 68-quater:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o derivati su quote di emissione pubblica:

a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformita' al comma 4;

b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla lettera a).»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all'AESFEM.»;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente centrale o, qualora non esista un'autorita' competente centrale, all'autorita' competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonche' di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;

4) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «derivati su merci ovvero» sono inserite le seguenti: «in strumenti derivati su», e le parole: «o strumenti derivati dalle stesse» sono soppresse;

n) all'articolo 71:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.»;

2) il comma 3 e' abrogato;

o) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente:

«Art. 71-bis (Individuazione dell'Autorita' competente ai fini dell'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014). - 1. La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. La Consob puo' disciplinare con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.»;

p) all'articolo 74:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformita' a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob puo' esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3, 8, 8-bis e 8-ter del citato regolamento nonche' revocare le esenzioni concesse.»;

2) il comma 3 e' abrogato;

q) all'articolo 76:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea e' sostituto dal seguente: «1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:»;

1.2) alla lettera a), le parole: «, stabilite dagli articoli 6 e 10 del citato regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «, stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;»;

1.3) la lettera b) e' abrogata;

2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie.»;

3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita' nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.»;

4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione differita»;

r) all'articolo 77:

1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2»;

2) al comma 2, dopo le parole: «e su valute» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014»;

s) all'articolo 78, al comma 1, le parole: «dagli articoli da 3 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 3 a 11-bis»;

t) all'articolo 79:

1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.»;

2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.».

Art. 4
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita'


1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1:

1) alla lettera w-septies, il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo la lettera w-septies e' aggiunta, in fine, la seguente: «w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023:

1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;

2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;

3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»;

b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:

«Art. 93.1 (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, nonche' dalle norme del presente articolo.

2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.

3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.

4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonche' dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate al comma 3, la Consob puo' adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»;

c) dopo l'articolo 191-ter e' inserito il seguente:

«Art. 191-quater (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.

5. La Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.

6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».

Art. 5
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita'


1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;

b) «informazioni regolamentate»: le informazioni di cui all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «organismo di raccolta»: un organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) «formato per dati estraibili»: un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/2859;

f) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;

g) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859;

h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente e' tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5 al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP.

3. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente;

b) sono corredate dei seguenti metadati:

1) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

2) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025;

3) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione previste dal medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;

4) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;

5) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

6) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli emittenti sono tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni.

5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili tramite ESAP, l'organismo di raccolta e' l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e delle relative disposizioni attuative.

6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sono rese accessibili tramite ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta e' l'autorita' competente a norma del presente articolo. Le informazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili;

b) sono corredate dei seguenti metadati:

1) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;

2) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;

3) il tipo di informazioni come da classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1338 trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

4) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

7. La Consob e' l'autorita' competente per le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Art. 6
Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali


1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l'attestazione circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio e' chiamato a esprimere un giudizio e circa l'avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015».

2. All'articolo 5-octies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il comma 3 e' abrogato.

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria


1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 6, si applicano a decorrere dal 10 luglio 2026.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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