
Il MIMIT aggiorna del 2,6% gli importi per il risarcimento delle lesioni di lieve entità: 988,45 euro per il primo punto di invalidità e 57,64 euro per ogni giorno di inabilità assoluta.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 20 luglio 2026, ha aggiornato gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti.
L’aggiornamento, previsto dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private, tiene conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 2,6%.
In particolare, i nuovi importi sono determinati in:
988,45 euro per il valore del primo punto di invalidità;
57,64 euro per ogni giorno di inabilità assoluta.
I nuovi valori decorrono dal mese di aprile 2026.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026.
Fonti correlate:
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 20 luglio 2026
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2026. (26A03765)
(GU n.173 del 28-7-2026)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice);
Visto l'art. 139, comma 5, del codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2026;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, applicando la maggiorazione del 2,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2026;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, sono aggiornati nelle seguenti misure:
a) novecentottantotto euro e quarantacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
b) cinquantasette euro e sessantaquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2026
Il Ministro: Urso