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Danno biologico di lieve entità, i nuovi importi

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 08/06/2022

Aggiornati gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

In particolare sono determinati in:

  • euro 870,97,  per  quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
  • euro 50,79,  per  quanto  riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

I nuovi valori sono stati aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e decorrono dal mese di aprile 2022.

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Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 08/06/2022 - Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (22A03627)

 IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice delle assicurazioni private; 
Visto in particolare, l'art. 139, comma  5,  del  predetto  Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del  quale  gli importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel  comma  1  del  medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro  dello sviluppo  economico  in   misura   corrispondente   alla   variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di  operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  22 luglio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma  5,  del  Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2019; 
  Considerato che ai  fini  del  corretto  aggiornamento  del  valore fissato, da ultimo, per l'anno  2019,  occorre  comporre  gli  indici ISTAT che si sono succeduti nel  triennio  di  riferimento,  fino  ad aprile 2022; 
  Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di operai ed  impiegati,  relativi  ai  mesi  di  aprile  2020  e  2021, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  136  del  28 maggio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 127 del 29 maggio 2021; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2022,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale n. 121 del 25 maggio 2022; 
  Ritenuto di dover adeguare, per l'anno 2022, gli importi di cui  al citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  in  data  22 luglio 2019, tenuto conto delle variazioni registrate ad aprile  2020 (-0,1%), ad aprile  2021  (+1,2%)  e,  da  ultimo,  della  variazione percentuale del 5,8%, pari alla variazione percentuale  del  predetto indice pubblicata dall'ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 


 Art. 1 
 
  1. A decorrere dal mese di aprile 2022, gli  importi  indicati  nel comma 1, dell'art. 139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
    ottocentosettanta  euro  e  novantasette  centesimi,  per  quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); 
    cinquanta euro e  settantanove  centesimi,  per  quanto  riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b). 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 8 giugno 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

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