Pubblicato il

Bonus psicologo, il decreto in Gazzetta

Decreto Ministero Salute del 31/05/2022 (G.U. 28/06/2022 )

Le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, potranno accedere al bonus psicologo.

Con il decreto 15 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta del 27 giugno, il ministro della salute ha determinato le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

Contributo e requisiti reddituali. Il bonus è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro. Il beneficio è parametrato alle seguenti fasce di reddito:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Professionisti. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).
 

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2022

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. (22A03765)
(GU n.148 del 27-6-2022)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto in particolare, l'art. 2, della citata legge che prevede che «il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue», tra l'altro, «la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo»;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 adottato con intesa in Conferenza Stato-regioni in data 6 agosto 2020, che riconosce la salute mentale quale «parte integrante della salute e del benessere» che, «come altri aspetti della salute, puo' essere influenzata da una serie di determinanti socio-economici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche individuali come la capacita' di gestire pensieri, emozioni, comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, politici e ambientali» e sottolinea la «necessita' di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Considerato, inoltre, che il medesimo comma 4 dispone che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD);
Visto, in particolare, l'art. 12 del CAD che prevede che «le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;
Visto, altresi', il successivo art. 15 che dispone che «le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese»;
Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437 avente ad oggetto «Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della Carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e modalita' di rilascio della carta d'identita' elettronica e della Carta nazionale dei servizi;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto «Modalita' di assorbimento della tessera sanitaria nella Carta nazionale dei servizi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento della professione di psicologo» ed in particolare l'art. 3 che disciplina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Considerato che risulta necessario pertanto definire le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione;
Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022);

Decreta:

Art. 1
Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito denominato «beneficio») nonche' l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Art. 3
Professionisti

1. Il beneficio e' fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico.

3. L'elenco di cui al comma 2 e' consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

Art. 4
Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso, il beneficio e' parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Art. 5
Modalita' di richiesta e attribuzione del contributo

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.
2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la Carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). E' possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS.
3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4.

4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:

in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;

in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita.

5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e' possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu' basso.

8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

9. L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art. 4, commi 1 e 2.

10. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco e' automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo.

11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 6
Autenticazione/registrazione dei professionisti

1. I professionisti di cui al precedente art. 3 si autenticano nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identita' elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).

2. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Il professionista presente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, e' abilitato all'inserimento del proprio IBAN.

Art. 7
Utilizzo del contributo

1. Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 9 ai fini della prenotazione.

2. Il professionista accede alla piattaforma INPS con le modalita' definite nel precedente art. 6 e, verificata la disponibilita' dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata.

3. INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui al precedente comma 2. Il beneficiario puo' disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.

5. INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.

Art. 8
Modalita' di rimborso del contributo

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021».

2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di imposta.

Art. 9
Monitoraggio

1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di eta', fascia ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della fruizione del beneficio, a indirizzo pec preventivamente comunicato all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province di Trento e Bolzano.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. I trattamenti dei dati necessari all'attuazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali, anche relativi alla salute, saranno trattati, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per gli aspetti di competenza, esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente decreto e, nel disciplinare tecnico allegato, parte integrante del presente decreto, sono individuati i tempi di conservazione, le modalita' del trattamento e le misure appropriate e specifiche, anche tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresi' affidati i compiti di controllo sull'erogazione del contributo.

3. L'INPS e' titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonche' dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato.

4. Il CNOP e' titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti all'iniziativa.

5. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'INPS.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1742

Allegato

DISCIPLINARE TECNICO
"CONTRIBUTO SESSIONI PSICOTERAPIA"
>> Documento in PDF (Gazzettaufficiale.it)

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472