Danno da “strepitus fori”: occorre un concreto ed ulteriore pregiudizio

Articolo del 06/02/2026

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Nell’ambito della riparazione per ingiusta detenzione, il clamore mediatico generato dall’inchiesta può costituire una voce autonoma di danno non patrimoniale, distinta e aggiuntiva rispetto a quella già compensata dall’indennizzo previsto dall’ordinamento?

Alla domanda risponde la Cassazione, con la sentenza n. 965 depositata il 12 gennaio 2026, chiarendo che il danno da “strepitus fori” è risarcibile solo a fronte di un pregiudizio concreto e ulteriore.

Il caso riguardava una richiesta di risarcimento avanzata a seguito di ingiusta detenzione, in cui il ricorrente lamentava anche la perdita del lavoro.

Le regole applicate

La Corte richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui:

  • il pregiudizio non patrimoniale normalmente connesso alla privazione della libertà personale è già compreso nell’equo indennizzo;

  • deve escludersi, in via generale, un autonomo danno esistenziale da clamore mediatico, quando questo non presenti caratteri di specificità e gravità ulteriori;

  • lo strepitus fori rileva solo se la diffusione della notizia esorbita dalle comuni modalità informative, per ampiezza del pubblico raggiunto e per il contenuto assertivo circa la responsabilità penale dell’interessato.

In particolare, la giurisprudenza richiede che:

  • la notizia abbia una risonanza significativa, tale da incidere stabilmente sulla reputazione e sulla vita di relazione;

  • nelle realtà territoriali di piccole dimensioni, la detenzione abbia avuto una durata apprezzabile, idonea a radicare nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento penale.

L’applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva escluso sia il danno economico da licenziamento sia il danno da strepitus fori.

Quanto al profilo economico, il giudice di merito aveva rilevato l’assenza di prova del nesso causale tra l’ingiusta detenzione e il recesso datoriale, essendo il licenziamento motivato in termini generici e non riconducibili con certezza alla vicenda penale.

Quanto al profilo mediatico, l’istante aveva prodotto un solo articolo di stampa, peraltro pubblicato su una testata a diffusione limitata, che dava conto anche della scarcerazione dell’interessato.

Secondo la Cassazione, una simile allegazione non consente di ritenere dimostrato un pregiudizio ulteriore e specifico, diverso da quello ordinariamente collegato a qualsiasi indagine giudiziaria sfociata in una misura cautelare.

La valutazione compiuta dalla Corte territoriale è quindi ritenuta adeguatamente motivata, non illogica e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.

Le conclusioni

Il principio che emerge è netto: il danno da strepitus fori non è automaticamente risarcibile.

Perché il clamore mediatico rilevi ai fini della riparazione per ingiusta detenzione è necessario che:

  • la diffusione della notizia sia ampia e incisiva;

  • la narrazione giornalistica sia assertiva della colpevolezza;

  • sia dimostrato un pregiudizio concreto e ulteriore, distinto da quello già compensato dall’indennizzo base.

In mancanza di tali elementi, il clamore mediatico resta un effetto fisiologico dell’inchiesta e non una voce autonoma di danno risarcibile.


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