
Chi ottiene un provvedimento di archiviazione può pretendere che i motori di ricerca cancellino automaticamente i risultati collegati al proprio nome?
Oppure, anche dopo l’annotazione prevista dall’art. 64-ter disp. att. c.p.p. ("Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini"), è ancora necessario un bilanciamento con il diritto di cronaca ai sensi dell’art. 17 GDPR?
La giurisprudenza di legittimità affronta il nodo interpretativo chiarendo la natura della tutela rafforzata introdotta dalla riforma Cartabia e i suoi rapporti con il diritto europeo alla protezione dei dati personali.
L’art. 64-ter disp. att. c.p.p. consente alla persona nei cui confronti sia intervenuta:
sentenza di proscioglimento
sentenza di non luogo a procedere
provvedimento di archiviazione
di richiedere:
la preclusione dell’indicizzazione (misura preventiva)
la deindicizzazione (misura successiva)
dei dati personali riportati nel provvedimento.
La norma precisa però che tale richiesta opera “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679”.
Il bene giuridico tutelato è la presunzione di innocenza nella dimensione digitale, in connessione con il diritto alla protezione dei dati personali e alla identità dinamica dell’individuo.
Il nodo centrale riguarda la portata dell’annotazione prevista dal comma 3 dell’art. 64-ter.
La questione è la seguente: l’annotazione costituisce un titolo che impone al motore di ricerca la deindicizzazione automatica?
La Corte chiarisce che:
il rinvio espresso all’art. 17 GDPR implica il permanere del bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione;
l’annotazione non crea una presunzione assoluta, ma soltanto relativa, di fondatezza dell’istanza;
il gestore del motore di ricerca conserva un potere valutativo, sindacabile dal Garante e dal giudice.
La struttura della norma distingue infatti:
comma 2 → formula imperativa sulla preclusione dell’indicizzazione;
comma 3 → titolo per ottenere la deindicizzazione, nei limiti dell’art. 17 GDPR.
La differenza lessicale (“è preclusa” vs “costituisce titolo per ottenere”) non è neutra.
La deindicizzazione può essere riconosciuta quando:
le ragioni che avevano giustificato la pubblicazione sono venute meno;
è trascorso un apprezzabile intervallo temporale;
la notizia non è più attuale;
non sussiste un interesse pubblico prevalente;
il soggetto non riveste un ruolo di rilievo nella vita pubblica;
il trattamento non rientra nelle eccezioni dell’art. 17, par. 3, GDPR.
La regola generale resta quella affermata in ambito europeo: un dato lecitamente pubblicato permane finché le ragioni della sua attualità sussistono.
La richiesta può essere respinta quando:
la notizia è attuale e aggiornata;
il soggetto svolge un ruolo pubblico;
vi è un contributo a un dibattito di interesse generale;
ricorrono le eccezioni dell’art. 17, par. 3, GDPR (libertà di informazione, archiviazione nel pubblico interesse, esercizio di diritti in sede giudiziaria).
Il discrimine è strutturale, non meramente temporale.
Non basta l’esito favorevole del procedimento penale.
Il punto critico è comprendere se l’art. 64-ter abbia introdotto un diritto all’oblio automatico.
La Corte esclude questa lettura.
Il rinvio mobile all’art. 17 GDPR comporta che:
la norma processuale rafforza la posizione dell’interessato;
ma non elimina il giudizio di bilanciamento;
non trasforma la deindicizzazione in un effetto automatico.
La tutela è rafforzata, ma non è incondizionata.
La giurisprudenza di legittimità ha applicato questi principi in diverse occasioni.
In particolare, Cass., Sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34217 ha affermato che l’annotazione ex art. 64-ter, comma 3, disp. att. c.p.p.:
non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza;
non preclude al motore di ricerca il potere di valutazione;
impone comunque il bilanciamento ai sensi dell’art. 17 GDPR.
La Corte ha ribadito che un dato legittimamente pubblicato permane finché le ragioni della sua diffusione restano attuali.
L’annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p. rafforza la posizione dell’ex indagato o imputato e costituisce un titolo qualificato per chiedere la deindicizzazione.
Tuttavia, non elimina il bilanciamento con il diritto di informazione.
Risposta alla domanda iniziale: la deindicizzazione dopo l’archiviazione non è automatica.
Il professionista dovrà sempre verificare:
attualità della notizia;
ruolo pubblico del soggetto;
tempo trascorso;
applicabilità delle eccezioni dell’art. 17 GDPR.
La riforma Cartabia rafforza la tutela della presunzione di innocenza nel web, ma non sospende le regole europee sul bilanciamento dei diritti fondamentali.