Appalti pubblici: la rettifica dell’offerta economica e i confini dell’errore materiale

Articolo di Riccardo Renzi del 29/07/2025

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Con la sentenza 6 maggio 2025 n. 641, la Sezione Prima del TAR Puglia interviene su una questione cruciale nel nuovo sistema degli appalti pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023: la rettifica dell’offerta economica per errore materiale ai sensi dell’art. 101, co. 4, del Codice.

In particolare, la decisione chiarisce il limite tra rettifica ammissibile e modifica inammissibile dell’offerta, con rilevanti implicazioni per il principio della par condicio e l’effettività della concorrenza.

Il giudice amministrativo, annullando l’aggiudicazione e disponendo il subentro del secondo classificato, segna un’importante linea interpretativa sull’applicazione del soccorso istruttorio “correttivo”, introducendo criteri rigorosi per la sua ammissibilità.

Il caso concreto: gara per la cogenerazione da biogas e rettifica dell’offerta

La vicenda trae origine da una gara bandita da Acquedotto Pugliese S.p.A. per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato da biogas, con un valore superiore a 25 milioni di euro. L’appalto, aggiudicato alla Comes S.p.A., è stato impugnato dalla seconda classificata, Castiglia S.r.l., che ha lamentato tra l’altro la rettifica dei costi della manodopera operata dalla vincitrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La rettifica è avvenuta prima dell’apertura delle buste economiche ma quando la valutazione delle offerte tecniche era già in corso. Il costo della manodopera, inizialmente dichiarato in un irrealistico importo unitario di € 27,23, è stato corretto in € 2.451.700,00 (pari all’importo indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare).

Il perimetro dell’art. 101, comma 4, D.Lgs. 36/2023

Il TAR affronta dapprima la questione della tempestività della rettifica. La ricorrente sosteneva che tale possibilità venisse meno dopo l’apertura di qualunque componente dell’offerta, tecnica o economica. Il Collegio smentisce tale interpretazione: la norma, facendo riferimento in modo disgiuntivo all’“offerta tecnica o all’offerta economica”, consente la rettifica di ciascuna di esse fino alla rispettiva apertura, nel rispetto della separazione funzionale tra le due componenti e della tutela dell’anonimato.

Tuttavia, il cuore della decisione risiede nel rigore dei requisiti sostanziali richiesti per qualificare un errore come “materiale” e, dunque, rettificabile. Richiamando un ampio corpo giurisprudenziale, il TAR ribadisce che la rettifica è ammessa solo in presenza di un lapsus calami evidente, ictu oculi riconoscibile, che non richieda valutazioni complesse o l’impiego di fonti esterne per ricostruire la reale volontà dell’offerente.

Nel caso in esame, l’indicazione del costo della manodopera (€ 27,23) non risulta né manifestamente erronea né emendabile sulla base della sola lettura dell’offerta: la correzione proposta dalla Comes, seppur conforme al valore stimato dalla stazione appaltante, non era desumibile univocamente dall’offerta originaria, né riconducibile a un mero refuso formale.

Il principio di autoresponsabilità e la tutela della concorrenza

Il TAR rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’errore materiale emendabile non può trasformarsi in una possibilità di riscrittura ex post dell’offerta. In tal senso, la sentenza valorizza il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, che impone un elevato grado di diligenza nella predisposizione degli atti di gara, in coerenza con la professionalità richiesta dal settore di riferimento.

L’eventuale correttezza “esterna” del valore rettificato (coincidente con quanto previsto dalla lex specialis) non sana l’inidoneità del documento originario, né giustifica la sua sostituzione. Il rischio, osserva il TAR, è quello di ammettere surrettiziamente forme mascherate di rielaborazione dell’offerta, lesive della par condicio e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La reiezione delle ulteriori censure: avvalimento e qualificazione

Nel rigettare le ulteriori censure, la sentenza conferma la piena legittimità dell’avvalimento di requisiti tecnico-economici, operato dall’aggiudicataria Comes per comprovare l’esperienza in forniture analoghe. Il TAR riconosce che il requisito è stato integralmente soddisfatto dall’ausiliaria 2G Italia e che non rileva, ai fini dell’ammissione, l’eventuale cumulo con requisiti propri della concorrente.

Rilevante è anche la conferma, da parte della stazione appaltante, della corretta qualificazione contrattuale delle prestazioni di “full service” come forniture, per la quota necessaria al raggiungimento del limite imposto dal bando.

Conclusioni

La sentenza n. 641/2025 si inserisce in una crescente tendenza giurisprudenziale volta a contenere l’abuso del soccorso istruttorio correttivo, soprattutto laddove esso possa alterare il contenuto essenziale dell’offerta economica, incidendo sulla concorrenzialità e sulla certezza delle procedure.

Confermandone l’inapplicabilità in assenza di un errore materiale evidente e immediatamente percepibile, il TAR Puglia individua una linea interpretativa che trova fondamento nel nuovo Codice dei contratti, ispirato al principio del risultato ma nel rispetto di quello della legalità e della parità tra i concorrenti.

In definitiva, il messaggio è chiaro: la rettifica è uno strumento eccezionale, non una scorciatoia per riformulare offerte mal confezionate. La tutela dell’interesse pubblico e della concorrenza impone regole chiare e, soprattutto, comportamenti diligenti.


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