Le "modeste mazzette" e l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: l'intervento del ministro Nordio

Video risposta al question time del 22/04/2026

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Nel question time del 22 aprile 2026 alla Camera, Carlo Nordio ha escluso una reintroduzione dell’abuso d’ufficio dopo l’abrogazione disposta dalla legge n. 114/2024. Al centro del confronto, le parole del ministro sulle "modeste mazzette", il richiamo al nuovo quadro europeo anticorruzione e il nodo dei possibili vuoti di tutela.

 

 

Alla Camera dei deputati è tornato al centro del dibattito il destino del reato di abuso d’ufficio, cancellato dall’ordinamento dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. A riaccendere la discussione è stata l’interrogazione presentata dall’onorevole Valentina D’Orso nel question time del 22 aprile 2026, che ha chiesto al Governo se intenda rivedere quella scelta anche alla luce del nuovo testo europeo in materia di contrasto alla corruzione.

La notizia politicamente più rilevante è arrivata subito nella replica del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha escluso in modo esplicito un ritorno del reato: la risposta, ha detto, è "nettamente negativa".

Prima ancora di affrontare il merito, però, il ministro ha replicato alle critiche sull’espressione "modeste mazzette", rivendicando la legittimità di quel linguaggio. Ha ricordato infatti che nel diritto penale esistono già concetti come la tenuità del fatto e la modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, sostenendo che non vi sarebbe nulla di improprio nell’utilizzare quell’aggettivo anche con riferimento alla corruzione.

La domanda dell’opposizione

Nell’illustrare l’interrogazione, D’Orso ha richiamato le parole del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla gravità del fenomeno corruttivo e ha contestato al Governo di avere arretrato nella lotta alla corruzione proprio con l’eliminazione dell’abuso d’ufficio. La deputata ha collegato questa scelta al nuovo quadro europeo, sostenendo che la recente direttiva anticorruzione imporrebbe all’Italia di reintrodurre una fattispecie penale per sanzionare l’esercizio illecito di funzioni pubbliche.

Il passaggio politicamente più duro è stato quello sulle "modestissime mazzette", espressione che l’opposizione ha usato per accusare il ministro di minimizzare la corruzione. Da qui la domanda finale: il Governo vuole davvero reintrodurre il reato, oppure intende esporre l’Italia al rischio di una procedura di infrazione?

La replica di Nordio

Nordio ha scelto di rispondere in modo frontale. Nel resoconto stenografico della Camera si legge che, dopo la premessa sulle "modeste mazzette", il ministro ha affermato che la risposta alla richiesta di reintrodurre il reato è "nettamente negativa".

Il cuore della replica è in tre argomenti.

Il primo è che la tutela penale contro la corruzione, secondo il ministro, non dipende dall’esistenza dell’abuso d’ufficio. Nordio ha rivendicato che l’ordinamento italiano dispone già di un apparato molto esteso di incriminazioni e ha parlato di "ben 17 articoli" che comporrebbero l’arsenale normativo anticorruzione, comprendendo fattispecie come corruzione propria e impropria, concussione, turbativa d’asta e altre figure già previste dal codice penale.

Il secondo argomento riguarda il diritto europeo. Secondo il ministro, l’articolo 7 del testo approvato dal Parlamento europeo non coinciderebbe affatto con il vecchio abuso d’ufficio italiano. Per Nordio, quella disposizione non descrive una fattispecie incriminatrice precisa e non individua condotte sufficientemente determinate, mentre proprio il difetto di tipicità sarebbe stato uno dei motivi alla base dell’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale.

Il terzo argomento riguarda l’effettività della vecchia norma. Nordio ha ricordato che, a suo dire, su mille ipotesi di reato si arrivava a condanna solo nell’1 o 2 per cento dei casi. Da qui la conclusione: il reato è stato abrogato perché ritenuto incapace di rispettare pienamente i principi di legalità e di determinatezza e perché, sempre secondo il ministro, il bene giuridico protetto risulterebbe già coperto dalle altre fattispecie esistenti.

Il nodo europeo: che cosa dice davvero l’articolo 7

Qui si colloca il punto giuridicamente più interessante. Il testo approvato dal Parlamento europeo il 26 marzo 2026 prevede, all’articolo 7, che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’azione o dall’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Lo stesso testo aggiunge però che gli Stati possono limitare l’applicazione della norma a determinate categorie di funzionari pubblici.

Questo passaggio mostra due dati importanti.

Da un lato, è vero che il testo europeo riporta al centro il tema dell’esercizio illecito di funzioni pubbliche e quindi rimette in discussione la scelta italiana di cancellare del tutto la precedente fattispecie di abuso d’ufficio.

Dall’altro lato, non è affatto scontato che da quel testo derivi un obbligo automatico di ripristinare proprio l’articolo 323 del codice penale nella sua vecchia formulazione, né che da solo basti a far scattare una procedura di infrazione già attuale. Il punto non è tanto se l’Italia debba copiare il vecchio abuso d’ufficio, quanto se il sistema interno assicuri comunque una repressione sufficiente delle più gravi deviazioni nell’esercizio della funzione pubblica.

Ed è precisamente su questo terreno che si muove la linea difensiva del ministro.

La sentenza della Consulta e i vuoti di tutela

Nordio ha richiamato anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. La Consulta ha effettivamente riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità nelle scelte di criminalizzazione e, soprattutto, nelle scelte di non punire determinate condotte, purché restino disponibili altri strumenti di tutela.

Ma la stessa decisione non ha affatto negato che l’abrogazione lasci dietro di sé problemi concreti. Al contrario, la Corte ha parlato di "indubbi vuoti di tutela penale", ritenendo però che la valutazione sull’equilibrio complessivo del sistema appartenga alla responsabilità politica del legislatore e non al sindacato di costituzionalità.

È su questo punto che insiste anche ANAC, che dopo l’approvazione del testo europeo ha invitato a colmare i vuoti aperti dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio e dal parallelo ridimensionamento del traffico di influenze illecite.

Perché le parole di Nordio pesano

L’intervento del 22 aprile pesa perché chiarisce una volta di più la linea del Governo. Non siamo davanti a un semplice rinvio o a una prudenza tecnica in attesa degli sviluppi europei. Siamo davanti a una scelta politica dichiarata: nessun ritorno all’abuso d’ufficio, almeno nell’impostazione che aveva avuto finora nell’ordinamento italiano.

Il punto, allora, non è più soltanto se il vecchio articolo 323 fosse scritto bene o male. Il punto diventa capire se il legislatore italiano, una volta definito il quadro europeo, riterrà sufficiente l’attuale mosaico di reati oppure dovrà costruire una nuova fattispecie, più tipica e più circoscritta, capace di colpire gli abusi più gravi nell’esercizio della funzione pubblica senza riprodurre i difetti che hanno portato all’abrogazione.

Una discussione ancora aperta

Le parole sulle "modeste mazzette" hanno inevitabilmente polarizzato il dibattito. Ma sotto la polemica lessicale resta una questione molto più concreta: se l’ordinamento, dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, sia ancora in grado di reagire in modo adeguato a tutte quelle condotte in cui il potere pubblico viene piegato a un interesse privato.

Per ora, la risposta politica del ministro è chiara e negativa. La risposta giuridica definitiva, invece, dipenderà dal testo finale europeo e dalle scelte che il legislatore italiano deciderà di compiere nel recepimento.

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