Accesso difensivo e segreti tecnici nel nuovo Codice dei contratti: il criterio della “stretta indispensabilità”

Articolo di Riccardo Renzi del 27/11/2025

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Il TAR Lazio, Sezione Seconda, con la sentenza 24 ottobre 2025 n. 18546, affronta in modo sistematico la tensione tra il principio di trasparenza delle procedure di gara e l’esigenza di tutela dei segreti tecnici e commerciali, alla luce della disciplina introdotta dall’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.

La decisione offre una prima applicazione giurisprudenziale di rilievo dell’“accesso difensivo” nel contesto del nuovo Codice dei contratti, riaffermando che il diritto di accesso ai documenti di gara non è assoluto, ma subordinato alla dimostrazione di un concreto e diretto interesse, nonché della “stretta indispensabilità” della documentazione richiesta per l’esercizio del diritto di difesa.

La pronuncia in esame si inserisce nel più ampio dibattito sul bilanciamento tra trasparenza e riservatezza nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, in particolare dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. Con il ricorso proposto da Alsco Italia s.r.l. contro AMA S.p.A., il TAR Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del parziale oscuramento delle offerte tecniche e dei documenti amministrativi disposti dalla stazione appaltante a tutela del know-how e dei segreti industriali degli operatori economici concorrenti. La società ricorrente, seconda classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione del vestiario e DPI per il personale AMA, sosteneva che l’occultamento delle relazioni tecniche e di parte dell’offerta economica dell’aggiudicatario RTI Adapta–Grassi e della terza classificata So.Ge.Si. le impedisse di verificare la correttezza delle valutazioni della Commissione e di predisporre un’eventuale impugnativa efficace.

Il TAR, dopo aver dichiarato improcedibile la domanda limitatamente all’ostensione del provvedimento di aggiudicazione già depositato agli atti, ha respinto nel merito il ricorso, fornendo una lettura coerente e approfondita dei commi 4 e 5 dell’art. 35 del nuovo Codice dei contratti pubblici. La disposizione, come noto, riproduce il sistema di tutela dei segreti tecnici e commerciali già previsto dalla normativa previgente, ma lo aggiorna in conformità alle direttive europee 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, conferendo rilievo espresso alle esigenze di protezione del know-how industriale e gestionale delle imprese.

Il Collegio chiarisce che la norma opera una deroga al principio generale di accessibilità sancito dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, consentendo di escludere l’ostensione delle informazioni che, sulla base di una “motivata e comprovata dichiarazione” dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, il divieto non ha carattere assoluto, poiché il successivo comma 5 consente un riespandersi del diritto di accesso in funzione difensiva, qualora l’istante dimostri la stretta indispensabilità della documentazione richiesta ai fini dell’esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio.

La sentenza ribadisce dunque che la trasparenza e la riservatezza sono valori coessenziali e paritetici nell’azione amministrativa, il cui bilanciamento deve essere valutato caso per caso. Da un lato, è necessario evitare che il principio di pubblicità si traduca in una divulgazione indiscriminata di informazioni sensibili che possano compromettere la posizione concorrenziale delle imprese; dall’altro, non può essere negato l’accesso qualora la documentazione risulti effettivamente necessaria per la tutela giurisdizionale dell’interesse leso.

Sulla base di tali premesse, il TAR riconosce la legittimità del comportamento di AMA, la quale aveva accolto le istanze di oscuramento presentate dalle concorrenti solo a seguito di una dichiarazione motivata e specifica, in cui ciascun operatore aveva individuato le parti dell’offerta contenenti elementi di segretezza industriale e commerciale. La stazione appaltante, con autonoma valutazione, aveva poi verificato la coerenza delle richieste con la natura delle informazioni oscurate, ritenendole congruamente riconducibili alla nozione di “segreto tecnico o commerciale”.

La decisione dedica un passaggio significativo alla valutazione dell’interesse della ricorrente, chiarendo che l’interesse all’accesso difensivo deve essere concreto e diretto, non potendo fondarsi su un generico sospetto di illegittimità o su mere esigenze esplorative. Pur ammettendo che la differenza di punteggio tra i primi tre concorrenti potesse legittimare un sospetto di irregolarità, il TAR osserva che Alsco non ha dimostrato quale specifico contenuto delle offerte oscurate sarebbe stato indispensabile per articolare una censura giurisdizionale, né ha fornito elementi idonei a provare che l’accesso fosse “strettamente necessario” ai fini della tutela dei propri diritti.

La pronuncia richiama e conferma il precedente orientamento espresso dallo stesso TAR Lazio (Sez. I, sent. 19 dicembre 2024, n. 23049), che aveva già chiarito come l’accesso difensivo, nel settore degli appalti, richieda la dimostrazione di una necessità probatoria specifica e non meramente potenziale. Ne deriva che l’operatore economico, pur potendo fondare la propria richiesta anche su un interesse difensivo futuro, deve fornire elementi circostanziati circa l’esistenza di un nesso diretto tra la documentazione richiesta e le doglianze prospettate o da prospettare in sede contenziosa.

Un ulteriore aspetto rilevante della sentenza riguarda il rilievo attribuito alla condotta processuale della ricorrente, che aveva a sua volta richiesto l’oscuramento di parti della propria offerta, riconoscendone implicitamente la natura di segreto tecnico e commerciale. Tale circostanza, osserva il Collegio, contribuisce a escludere la fondatezza delle doglianze, poiché conferma la consapevolezza dell’istante circa la necessità di tutelare il know-how aziendale nell’ambito della competizione concorrenziale.

La decisione del TAR Lazio offre così un importante contributo interpretativo in un contesto normativo ancora in fase di assestamento, ponendo l’accento su un principio di reciprocità di tutela tra trasparenza e segretezza. Essa riafferma che il nuovo Codice dei contratti non ha inteso comprimere la pubblicità dell’azione amministrativa, bensì armonizzarla con la protezione dell’innovazione industriale e della leale concorrenza, elementi essenziali del mercato unico europeo.

In conclusione, la pronuncia in esame rappresenta un significativo punto di equilibrio tra le opposte esigenze di apertura e riservatezza, ribadendo che la trasparenza amministrativa, pur costituendo un principio cardine dell’evidenza pubblica, non può essere esercitata in modo da compromettere la libertà d’impresa e la segretezza delle competenze tecniche che ne sostengono la competitività. Essa delinea, pertanto, un modello di “trasparenza responsabile”, coerente con l’approccio sostanzialistico del d.lgs. n. 36/2023 e con la giurisprudenza europea in materia di segreti commerciali.


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