È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, noto come "correttivo bis", che introduce importanti disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale (CPB), giustizia tributaria, sanzioni tributarie e accertamento.
Il decreto interviene con diverse misure di semplificazione e razionalizzazione:
Certificazioni Uniche per i redditi di lavoro autonomo trasmesse entro il 30 aprile (dal 2026), come previsto dall’art. 4;
Disponibilità del modello Redditi precompilato dal 20 maggio (dal 2026);
Invio annuale dei dati della Tessera Sanitaria (anziché semestrale), introdotto dall’art. 5;
Versamento trimestrale dell'IVA per i forfetari su operazioni in reverse charge e acquisti intracomunitari, secondo l’art. 6;
Estensione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ai gestori delle colonnine elettriche, con modalità tecniche definite entro 180 giorni (art. 3);
Divieto definitivo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie verso privati, come stabilito dall’art. 2;
Mantenimento dei coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2007, in attesa della nuova classificazione 2025 (art. 1).
Regime forfetario escluso dal CPB
L'art. 7 del decreto abroga dal 2025 la possibilità per i soggetti in regime forfetario di aderire al concordato preventivo biennale, in considerazione della sua natura sperimentale e del basso numero di adesioni.
Nuove scadenze
L'art. 11 posticipa al 30 settembre (o all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio) il termine per aderire al CPB, sostituendo il precedente termine del 31 luglio.
L'art. 8 stabilisce che la differenza tra reddito concordato e reddito effettivo superiore a 85.000 euro è soggetta:
all'aliquota del 43% per soggetti IRPEF (art. 11, comma 1, lett. c), TUIR);
all'aliquota del 24% per soggetti IRES (art. 77, TUIR).
Per società e associazioni trasparenti (artt. 5 e 116 TUIR), il limite si applica in capo alla società e si adotta l'aliquota del 43%.
Esclusioni e cessazioni dal regime
Nuove cause di esclusione e cessazione sono previste (art. 9) per:
lavoratori autonomi che partecipano a società tra professionisti o associazioni, se non vi è adesione congiunta;
le stesse società o associazioni, se uno dei partecipanti non aderisce al CPB per i medesimi periodi.
Inoltre, viene chiarito (art. 10) che rilevano come causa di esclusione solo i conferimenti di azienda o rami d'azienda, non i conferimenti in denaro.
Soglie di incremento per contribuenti affidabili
L'art. 14 introduce limiti alle proposte del Fisco in base al punteggio ISA dell’anno precedente:
+10% per punteggio 10;
+15% per punteggio ≥9 e <10;
+25% per punteggio ≥8 e <9.
Tali limiti non si applicano se la proposta è inferiore ai valori di riferimento settoriali.
Deducibilità del costo del lavoro incrementale
L'art. 13 prevede l'inserimento, nel reddito oggetto di concordato, della maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. 216/2023), con super-deduzione del 120%.
Decadenza in caso di avvisi bonari
L'art. 15 modifica l'art. 22 del D.Lgs. 13/2024, stabilendo che la decadenza dal CPB si verifica solo se il pagamento delle somme indicate nell’avviso bonario non avviene entro 60 giorni dalla sua ricezione.
Il decreto estende (art. 16) la conciliazione giudiziale anche ai ricorsi pendenti in Cassazione, rendendo possibile la definizione delle controversie anche in fase avanzata, con rateizzazione degli importi dovuti senza garanzie.
Introduce inoltre:
lettura immediata del dispositivo;
PEC per la notifica di messa in mora;
obbligo di attestazione di conformità per documenti digitalizzati.
Il decreto riforma (artt. 17-20):
soglie per le sanzioni doganali, aggiornate in funzione degli importi dovuti;
regole per il riscatto delle merci confiscate;
non punibilità per ravvedimento operoso nei reati di contrabbando, se attivato prima dell’avvio di accertamenti;
definizione agevolata anche per atti divenuti definitivi, purché l’istanza di autotutela sia stata presentata entro i termini per ricorrere.
Viene inoltre introdotta una sanzione fissa per omissioni e ritardi nella registrazione di atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro:
250 euro per omessa registrazione;
150 euro per registrazione tardiva.
In materia di accertamento (artt. 21-23):
viene preclusa la doppia attivazione dell'accertamento con adesione (da parte del contribuente e del Fisco);
cessano le sospensioni Covid dal 31 dicembre 2025;
introdotti termini massimi di otto anni per il recupero di aiuti di Stato fiscali.
Il termine decorre:
dalla dichiarazione per detrazioni/agevolazioni;
dalla compensazione per crediti d'imposta;
dalla scadenza per tasse e imposte non versate;
dalla percezione per contributi a fondo perduto.
In assenza di notifiche entro questi termini, il potere impositivo decade.
Il decreto legislativo è entrato in vigore il 13 giugno 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Rappresenta il sedicesimo provvedimento attuativo della riforma fiscale e contribuisce in maniera sostanziale al completamento del quadro normativo previsto dalla legge delega.
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