
Il minore d’età, adottato nel contesto della cd. adozione in casi particolari, può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi l’effettiva identità personale e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le parti coinvolte.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210 del 30 dicembre 2025, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e agli assensi di cui gli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore».
La decisione incide su una regola fino ad oggi rigida e introduce una valutazione in concreto dell’interesse del minore e della sua identità personale.
Nel sistema vigente, l’art. 55 della legge n. 184/1983, tramite il rinvio all’art. 299, primo comma, c.c., imponeva che, anche nell’adozione in casi particolari, il cognome dell’adottante fosse anteposto a quello dell’adottato. Una soluzione automatica, modellata sull’adozione del maggiorenne, che non lasciava spazio a valutazioni personalizzate.
Il dubbio di costituzionalità nasceva in un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Bari, relativo a un minore che già si identificava con il cognome dell’adottante e per il quale il mantenimento del doppio cognome rischiava di incidere negativamente sul piano identitario e relazionale.
La Corte muove da due coordinate principali:
la tutela dell’identità personale come diritto inviolabile, ricavabile dall’art. 2 Cost.;
il principio del preminente interesse del minore, che governa l’intera materia dell’adozione.
In questo quadro, l’adozione in casi particolari – disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/1983 – è un istituto polimorfo, che comprende situazioni molto diverse tra loro: minori orfani, minori con gravi disabilità, minori di fatto abbandonati o figli del coniuge dell’adottante. Una disciplina rigida sul cognome non è in grado di adattarsi a tale varietà.
Secondo la Corte, l’automatica anteposizione del cognome dell’adottante può risultare sproporzionata e lesiva dell’identità del minore, soprattutto quando:
il cognome originario è legato a un genitore assente o decaduto dalla responsabilità genitoriale;
il minore, per età e percorso di vita, ha un radicamento identitario ancora in formazione;
la nuova realtà familiare costituisce il principale riferimento affettivo e sociale.
Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente che, con la sentenza di adozione del minore d’età, questi possa assumere il solo cognome dell’adottante, purché:
vi siano i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della legge n. 184/1983;
la scelta risponda all’interesse del minore e rispecchi la sua identità effettiva, valutata dal giudice.
La Corte sottolinea inoltre che la valutazione deve avvenire in sede giudiziale, e non essere rimessa a procedure amministrative di modifica del cognome, proprio perché coinvolge diritti fondamentali del minore.
In questo contesto, la pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 135 del 2023, con cui la Corte costituzionale, in materia di adozione del maggiorenne, aveva superato l’automatismo dell’anteposizione del cognome dell’adottante, ammettendo la possibilità di invertire l’ordine dei cognomi. La decisione del 2025 estende tale logica di flessibilità anche all’adozione in casi particolari, rafforzando l’idea che la disciplina del cognome debba adattarsi alla situazione concreta e all’identità personale dell’adottato.
Con la sentenza n. 210/2025, i giudici minorili dispongono ora di uno strumento più flessibile per adeguare il cognome del minore alla sua storia personale e familiare, evitando automatismi non sempre coerenti con la realtà.
La decisione non assimila l’adozione in casi particolari all’adozione piena e non recide i legami giuridici con la famiglia d’origine, ma consente di valorizzare, quando necessario, la nuova identità che nasce dal rapporto adottivo.
In sintesi: il cognome non è più una conseguenza automatica dell’adozione, ma diventa una scelta giuridica guidata dall’interesse del minore.
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