Adozione del maggiorenne: il giudice può superare il dissenso del figlio adulto?

Articolo del 03/08/2026

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La Corte costituzionale (n. 134/2026) chiarisce che, nell’adozione del maggiorenne, il dissenso del figlio adulto dell’adottante resta vincolante e non può essere superato dal giudice, anche se ritenuto ingiustificato.

Nell’adozione di una persona maggiorenne, il giudice può superare il rifiuto del figlio adulto dell’adottante quando lo ritiene ingiustificato?

No. Il dissenso del figlio maggiorenne resta vincolante e impedisce la pronuncia dell’adozione.

Lo chiarisce la Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 21 luglio 2026, dichiarando non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, secondo comma, c.c.

Il caso

La questione nasce dalla domanda presentata da un uomo per adottare la figlia adulta della seconda moglie.

L’adottanda, trasferitasi dall’Ucraina in Italia insieme alle proprie figlie, viveva con la madre e con l’adottante, che considerava come un padre.

Il figlio maggiorenne dell’uomo aveva però negato l’assenso. Tra i due esisteva da anni un rapporto fortemente conflittuale e il figlio aveva dichiarato di opporsi anche per tutelare la propria posizione di erede legittimo.

Il Tribunale di Imperia riteneva che il rifiuto potesse apparire ingiustificato, ma osservava di non poterlo superare. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Consulta.

Le regole sull’adozione del maggiorenne

Nell’adozione del maggiorenne occorre distinguere tra consenso e assenso.

L’art. 296 c.c. richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando. L’art. 297 c.c. disciplina invece l’assenso del coniuge non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando e dei genitori dell’adottando.

È inoltre necessario l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante, per effetto del coordinamento tra gli artt. 291 e 297 c.c. e delle sentenze della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004.

Il giudice può superare il rifiuto ingiustificato del coniuge non legalmente separato, ma non convivente. Non può fare altrettanto quando il dissenso proviene dal figlio maggiorenne dell’adottante.

Secondo il Tribunale, questa differenza poteva violare il principio di uguaglianza.

Perché coniuge e figlio non sono situazioni uguali

La Corte costituzionale esclude la disparità di trattamento.

La non convivenza assume infatti un significato diverso nei due rapporti.

Nel matrimonio, la coabitazione è un obbligo previsto dall’art. 143 c.c. La sua stabile interruzione può indicare la crisi del rapporto coniugale, destinato anche a cessare sul piano giuridico.

Nel rapporto di filiazione adulta, invece, la convivenza non è necessaria. Un figlio maggiorenne può vivere altrove senza che venga meno il rapporto con il genitore.

Lo status di figlio permane anche quando il legame affettivo si deteriora o diventa conflittuale.

Per questo il coniuge non convivente e il figlio adulto non possono essere trattati allo stesso modo.

Perché il dissenso resta vincolante

La Corte riconosce che l’adozione del maggiorenne non serve più soltanto a trasmettere il nome e il patrimonio.

Oggi può dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive, sociali e identitarie consolidate.

La costituzione del nuovo vincolo, tuttavia, incide anche sui rapporti familiari già esistenti. Un progetto adottivo non condiviso dal figlio adulto può alterare gli equilibri affettivi, aggravare conflitti già presenti e produrre conseguenze patrimoniali.

Per questa ragione, l’ordinamento rende il figlio maggiorenne partecipe della costituzione del nuovo vincolo e gli attribuisce un potere di controllo.

Il suo rifiuto non è quindi una semplice opinione che il giudice può valutare e superare.

La decisione

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione.

Non viola l’art. 3 Cost. la disciplina che consente al giudice di superare, in alcuni casi, il dissenso del coniuge non convivente, ma non quello del figlio maggiorenne.

Il rapporto coniugale può modificarsi e cessare. Il rapporto di filiazione, invece, permane indipendentemente dalla convivenza e dalla qualità del legame affettivo.

Cosa ci portiamo a casa?

Nell’adozione del maggiorenne, il consenso dell’adottante e dell’adottando non basta.

Occorre anche l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante. Se uno di loro si oppone, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del figlio, neppure quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.

Prima di avviare il procedimento, conviene quindi verificare anche la posizione dei figli adulti dell’adottante.

Perché il nuovo legame può nascere solo se chi è già figlio non alza il veto.


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