Affitti brevi, obbligatorio il riconoscimento de visu ma anche a distanza

Articolo del 24/11/2025

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Affitti brevi e check-in da remoto: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5732 del 21 novembre 2025, conferma che l’identificazione degli ospiti deve essere de visu, ma può avvenire anche a distanza, se in tempo reale e con strumenti che permettono di verificare la corrispondenza tra volto e documento.

Stop invece al self check-in anonimo basato solo sull’invio della foto del documento.

Dopo che il Tar Lazio (sent. n. 10210/2025) aveva annullato la circolare del Viminale, sostenendo che l’identificazione de visu fosse stata superata dalla riforma del 2011, il Consiglio di Stato ribalta la decisione.

La domanda è: per affitti brevi e strutture ricettive, serve un riconoscimento di persona o basta il check-in digitale?

L’art. 109 TULPS

Secondo Palazzo Spada, l’art. 109 TULPS richiede da sempre che il gestore verifichi:

  • che l’ospite sia munito di documento idoneo;

  • che vi sia una corrispondenza reale tra il soggetto che accede e il titolare del documento.

Sono cambiate solo le modalità di comunicazione dei dati alla Questura (telematica dal 2013). Non è mai venuto meno l’obbligo di riconoscere davvero la persona.

La circolare del 18 novembre 2024 è quindi considerata un atto interno interpretativo, non un nuovo obbligo.

La decisione di Palazzo Spada

Il Consiglio di Stato afferma che:

  • il ricorso di FARE era inammissibile, perché la circolare è interna e non lesiva;

  • mancava in primo grado il contraddittorio con le associazioni alberghiere (Federalberghi, AICA).

Nel merito, il Collegio chiarisce che:

  • la riforma del 2011 ha semplificato solo la comunicazione, non l’identificazione;

  • il self check-in anonimo non garantisce la certezza su chi accede realmente all’immobile;

  • l’identificazione può avvenire anche da remoto, ma solo se consente un controllo in diretta della corrispondenza tra volto e documento;

  • la misura è proporzionata e coerente con la finalità di sicurezza pubblica;

  • non c’è disparità con gli hotel, perché art. 19-bis D.L. 113/2018 equipara affitti brevi e strutture alberghiere.

Cosa cambia per host e gestori

Questi i punti fermi che ricaviamo dalla decisione:

  1. Obbligo confermato: va verificata la corrispondenza tra ospite e documento.

  2. Stop al self check-in anonimo: non basta raccogliere la foto del documento e inviare un codice automatico.

  3. Via libera al riconoscimento a distanza: videochiamata o strumenti digitali idonei a verificare l’identità in tempo reale.

  4. Procedure da aggiornare: host e gestori devono integrare sistemi di check-in automatizzato con una fase di riconoscimento diretto.

Negli affitti brevi la tecnologia è utile, ma non può sostituire il controllo effettivo su chi accede all’alloggio.


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