AI Act, Digital Omnibus in vigore: nuove scadenze e divieto di deepfake intimi

Articolo del 28/07/2026

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Il Regolamento (UE) 2026/1744 rinvia alcuni obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio, introduce nuovi divieti contro i contenuti intimi non consensuali e semplifica gli adempimenti per imprese e operatori.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026, il Regolamento (UE) 2026/1744, noto come Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale, è entrato in vigore il 27 luglio 2026.

Il provvedimento modifica l’AI Act e alcune normative europee di settore, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e coordinare meglio le regole applicabili ai sistemi di intelligenza artificiale.

Ecco le principali novità.

Sistemi di IA ad alto rischio: le nuove scadenze

Il Digital Omnibus rinvia alcuni obblighi previsti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Le nuove scadenze sono:

  • 2 dicembre 2027, per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, e dell’Allegato III dell’AI Act;

  • 2 agosto 2028, per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, in quanto componenti di sicurezza o prodotti disciplinati dalla normativa europea indicata nell’Allegato I.

Il rinvio riguarda gli obblighi relativi ai requisiti tecnici, alla documentazione e agli adempimenti degli operatori.

Non viene quindi rinviato l’intero AI Act: resta fermo il calendario di applicazione progressiva del regolamento, la cui data generale è il 2 agosto 2026.

Le imprese avranno più tempo per classificare i sistemi, predisporre la documentazione e adottare le misure tecniche e organizzative richieste.

Deepfake intimi: i nuovi divieti

Dal 2 dicembre 2026 si applicheranno nuovi divieti contro i sistemi di IA destinati a generare o manipolare materiale intimo non consensuale e materiale di abuso sessuale sui minori.

Il divieto riguarda, in particolare, rappresentazioni realistiche di parti intime o attività sessualmente esplicite riferite a persone identificabili, generate o manipolate senza il loro consenso.

Rientrano nella disciplina anche le applicazioni di cosiddetta nudificazione, utilizzate per rimuovere artificialmente gli abiti da fotografie esistenti o creare false immagini intime.

Per i fornitori, il divieto opera quando il sistema è destinato a produrre tali contenuti oppure quando la loro generazione costituisce un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile, in assenza di adeguate misure tecniche di prevenzione.

Per gli utilizzatori è invece vietato impiegare sistemi di IA allo scopo di generare o manipolare materiale intimo non consensuale o materiale di abuso sessuale sui minori.

Il divieto non si applica alle rappresentazioni consensuali, alle applicazioni lecite che non mostrano parti intime e agli utilizzi eccezionali consentiti dal diritto dell’Unione o nazionale, come alcune applicazioni mediche. Sono inoltre escluse le produzioni accidentali, non realistiche o riferite a persone non identificabili.

Contenuti generati dall’IA: obblighi di trasparenza e scadenze

L’articolo 50 dell’AI Act disciplina la trasparenza di alcuni sistemi e contenuti generati o manipolati mediante intelligenza artificiale. Le disposizioni si applicano dal 2 agosto 2026 e prevedono obblighi diversi per i fornitori e per chi utilizza i sistemi.

I fornitori devono:

  • informare le persone quando interagiscono direttamente con un sistema di IA, salvo che ciò risulti già evidente;

  • progettare i sistemi che generano contenuti sintetici in modo che immagini, audio, video e testi siano identificabili come artificiali o manipolati attraverso una marcatura leggibile da una macchina.

I deployer, ossia imprese, professionisti, enti o altri soggetti che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, senza esserne semplici utilizzatori privati, devono invece:

  • informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica;

  • dichiarare la natura artificiale o manipolata di immagini, audio e video che costituiscono un deepfake;

  • segnalare, in determinati casi, i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale.

Per deepfake si intende un contenuto generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e che può apparire falsamente autentico.

Nel caso di opere artistiche, creative, satiriche o di fantasia, l’informazione può essere fornita con modalità adeguate che non ne compromettano la fruizione.

Per i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale, l’obbligo non opera quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità.

La marcatura tecnica del file, posta a carico del fornitore, non coincide con l’informazione rivolta al pubblico, che in determinati casi spetta invece al deployer.

Il Digital Omnibus non ha rinviato l’applicazione generale dell’articolo 50. La scadenza del 2 dicembre 2026 riguarda soltanto i fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, ai quali viene concesso un periodo aggiuntivo per adeguarsi agli obblighi tecnici di marcatura.

In sintesi, dal 2 agosto 2026 sono già operativi gli obblighi di informazione e trasparenza previsti per chi utilizza determinati sistemi o pubblica deepfake. La proroga riguarda soltanto l’adeguamento tecnico di alcuni sistemi già presenti sul mercato.

Formazione del personale: obbligo proporzionato

Fornitori e utilizzatori professionali devono adottare misure adeguate per accrescere le conoscenze e la consapevolezza del personale che utilizza sistemi di IA.

Il Digital Omnibus chiarisce però che l’impresa non è tenuta a garantire a ciascun lavoratore il raggiungimento di uno specifico livello individuale di competenza.

Le misure dovranno essere proporzionate alle conoscenze del personale, al contesto di utilizzo e ai rischi connessi al sistema.

Semplificazioni per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione

Le agevolazioni previste per le piccole e medie imprese vengono estese anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap).

Le semplificazioni riguardano, tra l’altro:

  • la documentazione tecnica;

  • il sistema di gestione della qualità;

  • l’accesso agli spazi di sperimentazione normativa;

  • l’applicazione proporzionata delle sanzioni.

L’obiettivo è evitare costi sproporzionati rispetto alle dimensioni e alle risorse dell’impresa.

Dati sensibili per correggere i bias

Il regolamento consente, in casi eccezionali e con garanzie rafforzate, il trattamento di particolari categorie di dati personali quando sia strettamente necessario per individuare e correggere bias discriminatori.

I dati dovranno essere protetti, accessibili soltanto ai soggetti autorizzati, non riutilizzati per finalità diverse e cancellati al termine dell’attività.

Sandbox regolamentari rinviate al 2027

Slitta al 2 agosto 2027 il termine entro cui le autorità nazionali competenti dovranno rendere operativo almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA, la cosiddetta regulatory sandbox.

Le sandbox consentono di sviluppare e testare sistemi di intelligenza artificiale in un ambiente controllato e sotto la supervisione delle autorità competenti.

Modelli di IA per finalità generali: il ruolo dell’AI Office

Il regolamento chiarisce le competenze dell’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale sui sistemi basati su modelli di IA per finalità generali.

L’Ufficio potrà richiedere informazioni, svolgere verifiche e intervenire nei casi attribuiti alla sua competenza, in particolare quando il modello e il sistema sono sviluppati dallo stesso fornitore.

Restano affidati alle autorità nazionali alcuni ambiti specifici, tra cui le attività di contrasto, la gestione delle frontiere, l’attività giudiziaria e il settore finanziario.

AI Act e normative settoriali

Il Digital Omnibus introduce un meccanismo per coordinare l’AI Act con la disciplina europea applicabile a prodotti come dispositivi medici, giocattoli, ascensori e moto d’acqua.

Quando la normativa settoriale contiene requisiti equivalenti a quelli dell’AI Act, la Commissione potrà limitarne l’applicazione nei casi specifici, evitando duplicazioni.

Per i prodotti disciplinati dal regolamento sulle macchine, i requisiti di salute e sicurezza collegati ai sistemi di IA saranno invece integrati nella normativa settoriale mediante successivi atti della Commissione.

Cosa devono fare le imprese?

Il Digital Omnibus concede più tempo, ma non sospende il percorso di adeguamento.

Imprese e professionisti devono verificare:

  1. se i propri sistemi rientrano tra quelli ad alto rischio;

  2. se appartengono alle categorie dell’Allegato III oppure sono collegati ai prodotti dell’Allegato I;

  3. quale normativa settoriale trova applicazione;

  4. se generano o manipolano contenuti artificiali;

  5. quali obblighi di trasparenza sono già operativi dal 2 agosto 2026;

  6. quali misure di formazione, documentazione e controllo devono essere adottate.

Il punto è semplice: alcune scadenze cambiano, ma il percorso di adeguamento continua.

Il tempo aggiuntivo dovrà essere utilizzato per classificare correttamente i sistemi, individuare gli obblighi applicabili e predisporre gli interventi necessari.


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