
Se l’airbag è difettoso, non si attiva e il conducente subisce delle lesioni, il distributore nazionale dell’auto può essere chiamato a rispondere del danno come se fosse il produttore, anche se non ha materialmente fabbricato il veicolo?
La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 15 dicembre 2025 n. 32673, chiarisce che la risposta è affermativa quando, agli occhi del consumatore, il distributore “appare” produttore: ad esempio perché il suo nome o un suo elemento distintivo coincide con il marchio apposto sul veicolo.
Il proprietario di una Ford Mondeo subisce un sinistro stradale e sostiene che l’air-bag non abbia funzionato. Chiede quindi il risarcimento del danno, convenendo in giudizio:
la venditrice dell’auto;
Ford Italia S.p.A., indicata dall’attore come produttrice.
Ford Italia si difende dicendo: il produttore “materiale” non sono io, ma un’altra società del gruppo con sede in Germania; e comunque, se il produttore è individuato, il fornitore non dovrebbe rispondere.
Il Tribunale (con sentenza non definitiva) accoglie la domanda sull’“an” del risarcimento, dichiarando la responsabilità per difetto di fabbricazione dell’airbag. La Corte d’appello di Bologna conferma. Ford Italia ricorre in Cassazione.
Il punto di partenza è la disciplina europea sulla responsabilità da prodotti difettosi: direttiva 85/374/CEE, attuata in Italia con il d.P.R. 224/1988 (oggi confluita nel Codice del consumo, artt. 114 ss.).
Dentro questa cornice, due idee contano più delle altre:
risponde innanzitutto il produttore;
è considerato produttore anche chi si presenta come tale.
In particolare:
l’art. 3 della direttiva (e, in Italia, l’art. 3, comma 3, d.P.R. 224/1988) include tra i produttori anche chi, applicando il proprio nome o marchio sul prodotto, si presenta come responsabile della qualità del bene;
l’art. 4 d.P.R. 224/1988 disciplina la responsabilità del fornitore in via “sostitutiva”, quando il produttore non è individuato e il fornitore non comunica in tempo l’identità del produttore.
Nel giudizio d’appello, la responsabilità del fornitore viene letta in modo “forte”: per liberarsi, il fornitore non dovrebbe limitarsi a indicare chi è il produttore, ma dovrebbe anche chiamarlo in causa per ottenere l’eventuale estromissione.
La Cassazione chiarisce che questa lettura dell’art. 4 d.P.R. 224/1988 è errata: la norma non impone al fornitore un obbligo “processuale” di chiamata in causa del produttore. La chiamata ex art. 106 c.p.c. è uno strumento a disposizione delle parti, non un onere che nasce automaticamente in capo al convenuto.
Fin qui, però, non si esaurisce il problema. Perché nel caso concreto l’attore aveva citato Ford Italia come produttrice, e la motivazione della sentenza impugnata lascia intendere che la sua posizione sia stata equiparata a quella del produttore.
La questione vera diventa allora un’altra:
si può considerare “produttore” il distributore che non ha materialmente apposto il proprio marchio sul veicolo, ma il cui nome (o un elemento distintivo) coincide con il marchio apposto dal produttore?
Su questo punto la Cassazione aveva già un precedente: Cass. Sez. III, ord. 29327/2017, che aveva affermato la responsabilità del distributore/importatore quando marchio o ragione sociale risultano coincidenti (in tutto o in larga parte) con quelli del produttore.
Per sciogliere il dubbio interpretativo, la Cassazione attiva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE (causa C-157/23, Ford Italia).
La Corte UE, con sentenza 19 dicembre 2024, risponde in modo netto:
il fornitore può essere qualificato come “persona che si presenta come produttore” anche se non ha materialmente apposto lui il segno distintivo;
è sufficiente che il marchio apposto sul prodotto coincida sia con un elemento distintivo del nome del fornitore sia con il nome del produttore.
La ratio è sempre la stessa: il consumatore, guardando il prodotto e il marchio, deve poter individuare un responsabile senza essere costretto a inseguire il produttore “reale”, magari all’estero.
Recependo la lettura della Corte UE, la Cassazione rigetta il ricorso.
Il punto chiave è che Ford Italia può essere considerata produttore apparente ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 224/1988 (in coerenza con l’art. 3, par. 1, direttiva 85/374/CEE): la coincidenza del segno distintivo “Ford” tra marchio sul veicolo e denominazione del distributore è idonea a farla “apparire” al consumatore come soggetto responsabile della qualità del prodotto.
Quindi:
non è necessario fondare la responsabilità sull’art. 4 (fornitore “sostitutivo” per produttore non individuato);
la responsabilità si fonda sull’art. 3: il distributore, in concreto, si presenta come produttore.
Se l’auto (o un componente) è difettosa e causa un danno, il consumatore può rivolgersi più facilmente a un soggetto “vicino”, presente in Italia, quando quel soggetto appare come produttore per il modo in cui il prodotto è presentato sul mercato.
In altre parole: il processo non si gioca solo su “chi ha fabbricato davvero”, ma anche su come il prodotto viene percepito dal consumatore.
Chi commercializza veicoli (o altri prodotti) sotto un segno distintivo coincidente con quello del produttore deve mettere in conto il rischio di essere qualificato come produttore apparente, con responsabilità piena secondo la disciplina del danno da prodotto difettoso.
Sul piano organizzativo questo significa, in concreto:
gestione strutturata di richiami e segnalazioni di difetti;
attenzione alle scelte di branding e alle comunicazioni verso il pubblico;
clausole contrattuali e meccanismi di manleva/regresso nei rapporti interni con il produttore;
coperture assicurative coerenti con il rischio.
La sentenza in esame chiude il cerchio dopo l’intervento della Corte UE: se il distributore, per il consumatore, si presenta come produttore perché il suo nome (o un suo elemento distintivo) coincide con il marchio apposto sul prodotto, può essere citato e condannato come produttore.
Morale operativa: quando sul cofano c’è lo stesso nome che trovi sulla fattura o sulla rete di distribuzione, per la responsabilità da prodotto difettoso la distinzione “io vendo, lui produce” non sempre basta a metterti al riparo.
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