Alloggi ERP occupati senza titolo: decide il giudice ordinario

Articolo di Riccardo Renzi del 19/09/2025

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La controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge anziché come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.

Lo ha ribadito il Tar Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 2869 del 30 agosto 2025.

Nella specie, il Tar si è pronunciato sull’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, di un ricorso proposto da un’occupante di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), subentrata alla madre deceduta, contro un ordine di rilascio emesso da ALER Milano.

Il Tribunale ha ribadito un principio ormai consolidato: le controversie relative al rilascio di alloggi ERP, in cui il soggetto occupante contesta il provvedimento solo in funzione difensiva, sono di competenza del giudice ordinario. La decisione offre un’occasione per riflettere sul confine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia di edilizia pubblica e sulla tutela dei diritti soggettivi in contesti abitativi fragili.

I giudici, decidendo ex art. 60 c.p.a. (decisione in forma semplificata), hanno dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso promosso da una cittadina che occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) in Milano, a seguito del decesso della madre originaria assegnataria. Il ricorso era diretto contro ALER Milano (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) e mirava all’annullamento del provvedimento di rilascio forzoso dell’immobile, di cui la ricorrente affermava di non aver mai ricevuto notifica formale.

I fatti rilevanti

La ricorrente aveva presentato istanza di subentro nel contratto di locazione dell’alloggio ERP occupato, dopo il decesso della madre (avvenuto nel 2022), convivente assegnataria. Tuttavia, ALER Milano respingeva la richiesta, rilevando un superamento dei limiti reddituali/patrimoniali previsti dalla normativa regionale per l’accesso al beneficio. Un primo ricorso (R.G. 1476/2023) contro il provvedimento di rigetto fu dichiarato perento nel settembre 2024. In seguito, appresa informalmente l’intenzione dell’ente di procedere al rilascio, l’interessata agiva nuovamente in giudizio – questa volta in via precautelativa – impugnando un atto non meglio identificato, che avrebbe contenuto un ordine di rilascio dell’immobile. La ricorrente non articolava motivi specifici di illegittimità contro l’atto impugnato, limitandosi a dedurre genericamente una violazione del diritto alla "continuità abitativa" e all’omessa attivazione di un procedimento per la ricalibrazione del canone di locazione. ALER, costituendosi in giudizio, ha prodotto il decreto di rilascio del 20 marzo 2025, correttamente notificato, eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per genericità che per difetto di giurisdizione.

La questione di giurisdizione

Durante l’udienza in camera di consiglio del 24 luglio 2025, il Collegio ha posto ex officio la questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., ritenendo il ricorso suscettibile di definizione in rito. La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e civile: le controversie relative al rilascio di alloggi ERP occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche qualora vengano sollevate contestazioni su atti o provvedimenti amministrativi precedenti (es. diniego di subentro). Il punto focale è la natura dell’interesse fatto valere. Nel caso in esame, la ricorrente non aveva partecipato a un procedimento amministrativo di assegnazione, né vantava un interesse legittimo pretensivo in corso. Al contrario, si trattava di un diritto soggettivo alla permanenza nell’immobile, in opposizione a un provvedimento esecutivo già adottato e notificato. In tali situazioni, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenze n. 621/2021 e n. 20761/2021, richiamate nella motivazione), il rilascio dell’alloggio costituisce un atto dovuto, non espressione di potere discrezionale dell’Amministrazione, e pertanto la valutazione del titolo di legittimazione all’occupazione spetta al giudice ordinario.

Le conseguenze processuali

Il TAR ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, specificando che la cognizione della controversia spetta al giudice civile. Tale decisione non comporta una preclusione assoluta: l’interessata potrà riproporre la propria domanda dinanzi al giudice ordinario, nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a., che consente il passaggio del processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, previa salvezza dei termini decadenziali (interruzione della decadenza). Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell’esito in rito del giudizio e della natura sostanziale della controversia, che coinvolge diritti fondamentali (in particolare il diritto all’abitazione).

Riflessioni e implicazioni giuridiche

La pronuncia in esame evidenzia due elementi centrali nel contenzioso amministrativo relativo all’edilizia residenziale pubblica:

  • Il confine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, che va tracciato in base alla natura del diritto azionato (interesse legittimo vs. diritto soggettivo);
  • La necessità di individuare correttamente gli atti impugnabili e i termini processuali, per evitare ricorsi generici o fuori competenza.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato come, in caso di rilascio forzoso di alloggi ERP occupati senza titolo, il ruolo del giudice amministrativo non può estendersi alla verifica della legittimità del rilascio in sé, se ciò non comporta una valutazione di interessi pubblici discrezionali. Altresì, l’invocazione di diritti fondamentali come la "continuità abitativa" o il diritto alla casa non determina di per sé lo spostamento della giurisdizione, se il contesto è quello di un rapporto esaurito o mai formalmente instaurato.

Conclusioni

La sentenza n. 2869/2025 del TAR Lombardia si inserisce in un filone giurisprudenziale chiaro e coerente che delimita con precisione le rispettive competenze giurisdizionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Per gli operatori del diritto amministrativo, essa rappresenta un utile richiamo metodologico all’importanza della corretta qualificazione dei rapporti giuridici, dell’identificazione degli atti impugnabili e della disciplina sulla translatio iudicii nei casi di difetto di giurisdizione. La tutela del diritto alla casa, pur di valore costituzionale, non può prescindere dalla corretta individuazione del titolo di legittimazione all’occupazione e dalla competenza del giudice adito, affinché le garanzie processuali siano effettive e non si trasformino in vuoti formalismi.


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