
La Corte costituzionale (n. 70/2026) dichiara illegittimo il requisito della residenza pregressa e protratta nel territorio regionale per l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata in Friuli-Venezia Giulia.
Si può chiedere a una persona di aver già vissuto per un certo periodo in una Regione per poter ottenere un alloggio ERP?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 7 maggio 2026, risponde di no, quando quel requisito diventa una barriera sganciata dal reale bisogno abitativo.
In termini pratici, la decisione riguarda l’accesso alle case popolari, cioè agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati a chi si trova in una condizione di fragilità economica o sociale.
Il caso riguarda l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, che prevedeva, tra i requisiti minimi per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Secondo la Consulta, un criterio di questo tipo viola l’articolo 3 della Costituzione, perché tratta diversamente persone che possono trovarsi nella stessa situazione di bisogno, solo in base alla durata della loro permanenza pregressa nel territorio regionale.
La questione nasce dal ricorso presentato davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia da una persona residente in Italia dal 1990 e già residente in Friuli-Venezia Giulia per lunghi periodi.
L’interessato aveva chiesto l’assegnazione di un alloggio ERP di risulta, anche perché destinatario di uno sfratto per finita locazione. L’ATER di Pordenone aveva però respinto la domanda per mancanza del requisito della residenza regionale quinquennale negli otto anni precedenti.
Il TAR ritiene di non poter risolvere la questione con una semplice interpretazione costituzionalmente orientata. La norma regionale è chiara: senza quel requisito, la domanda non può essere accolta. Per questo solleva questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.
L’edilizia sovvenzionata serve a rispondere a una condizione di bisogno. La funzione della misura non è premiare chi vive da più tempo in un territorio, ma aiutare chi si trova in una situazione di disagio abitativo.
Per questo la Corte considera irragionevole un requisito che guarda alla durata della residenza già maturata, invece che alla condizione attuale del richiedente.
Chi ha bisogno di una casa può trovarsi in difficoltà anche se si è trasferito da poco. E chi vive da molti anni in Regione non è automaticamente più bisognoso di altri.
La residenza pregressa, quindi, non misura il bisogno. Misura soltanto il radicamento passato nel territorio.
La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di edilizia residenziale pubblica e di accesso ai servizi destinati ai soggetti economicamente deboli.
Il diritto all’abitazione rientra tra i requisiti essenziali dello Stato sociale disegnato dalla Costituzione. L’ERP serve proprio a garantire un’abitazione a chi non dispone di risorse sufficienti.
Il principio è lineare: quando una misura pubblica serve a fronteggiare una situazione di fragilità, il legislatore deve utilizzare criteri collegati alla funzione della misura.
Nel caso dell’edilizia sociale, la funzione è dare una risposta al diritto all’abitazione. La durata della permanenza pregressa nel territorio regionale, invece, non dice nulla, da sola, sulla povertà, sull’emergenza abitativa, sulla composizione del nucleo familiare o sulla condizione economica del richiedente.
Per questo un requisito di residenza protratta è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale: sposta l’attenzione dal bisogno della persona alla sua anzianità di presenza nel territorio.
Il vizio centrale sta nella mancanza di collegamento tra il requisito richiesto e la finalità della disciplina.
Se l’obiettivo è assegnare un alloggio a chi si trova in una condizione di debolezza economica o di disagio abitativo, il criterio deve servire a misurare proprio quella condizione.
La residenza pregressa e protratta non svolge questa funzione. Può escludere persone con un bisogno effettivo solo perché non vivono da abbastanza tempo in Friuli-Venezia Giulia.
Così si crea una diversità di trattamento non giustificata tra soggetti che si trovano nella stessa condizione di fragilità.
La Corte richiama sia il principio di eguaglianza formale, di cui all’art. 3, primo comma, Cost., sia il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. Il primo vieta disparità di trattamento irragionevoli. Il secondo impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto libertà ed eguaglianza.
La sentenza non esclude ogni possibile rilievo del legame con il territorio. Questo rilievo, però, non può diventare una condizione preliminare che blocca l’accesso alla domanda.
La Corte precisa che può essere ragionevole richiedere la residenza nel territorio regionale al momento della domanda. Il legislatore può anche valorizzare elementi che esprimano una ragionevole prospettiva di stabilità.
Diverso è trasformare la residenza pregressa e protratta in una soglia rigida di accesso, capace di impedire l’esame della domanda prima ancora di valutare il reale bisogno della persona.
La Corte distingue questo requisito da altri criteri, come l’anzianità di presenza nelle graduatorie, che può documentare il protrarsi della sofferenza abitativa e il mancato soddisfacimento dell’istanza.
In altre parole: il radicamento può avere rilievo se è collegato alla funzione della misura. Non può diventare un filtro automatico.
La Regione aveva modificato la disciplina con la legge regionale n. 8 del 2024, riducendo il requisito da cinque anni a due anni di residenza anagrafica nel territorio regionale per l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.
La modifica non incide sul giudizio principale, perché gli atti impugnati erano stati adottati prima della nuova legge. La loro legittimità deve quindi essere valutata secondo il principio tempus regit actum, cioè sulla base della normativa vigente al momento della loro adozione.
Ma la Corte fa un passo ulteriore. Poiché anche la nuova versione continua a richiedere una residenza pregressa e protratta, dichiara l’illegittimità costituzionale anche della disciplina successiva, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.
Il problema, quindi, non è solo la durata di cinque anni. La Corte censura il meccanismo: la residenza pregressa, anche se ridotta a due anni, non può essere usata come requisito minimo per accedere all’edilizia sovvenzionata.
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo precedente alla legge regionale n. 8 del 2024, nella parte in cui prevedeva, per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Dichiara inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione nel testo successivo alla legge regionale n. 8 del 2024, limitatamente alle parole «per l’azione di cui all’articolo 16,».
L’effetto finale è indicato dalla stessa Corte: dalla normativa regionale viene espunto il requisito della residenza pregressa e protratta per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata.
La sentenza n. 70 del 2026 chiarisce un punto operativo: nell’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata, il criterio decisivo deve essere il bisogno abitativo, non la durata della residenza pregressa.
Le Regioni possono disciplinare le modalità di accesso ai benefici e valorizzare criteri coerenti con la funzione della misura. Ma non possono trasformare la residenza pregressa in una soglia rigida che impedisce l’esame della domanda.
Se il beneficio serve a sostenere chi è in difficoltà, non si può trasformare la graduatoria in una gara di anzianità territoriale.
La casa non si assegna con il cronometro della residenza, ma guardando alla situazione concreta di chi la chiede.
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