
L’amministrazione di sostegno nasce per tutelare la persona con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Quando però la vulnerabilità incide sulla capacità di esprimere un consenso sanitario autentico e consapevole, si pone un problema delicato: fino a che punto l’amministratore può sostituire il beneficiario nelle scelte terapeutiche?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (sez. I civile, ord. 22 gennaio 2026, n. 1396), che ha chiarito i limiti e le condizioni per l’estensione dei poteri dell’amministratore in ambito sanitario.
Il punto di equilibrio va ricercato tra due poli di pari rango costituzionale:
il diritto all’autodeterminazione terapeutica (art. 32 Cost.; L. 219/2017);
il diritto alla salute e alla protezione della persona vulnerabile (artt. 2 e 3 Cost.; art. 411 c.c.).
L’art. 3 della legge n. 219/2017 prevede espressamente che, quando sia stato nominato un amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato possa essere espresso dall’amministratore, tenendo conto della volontà del beneficiario in relazione al suo grado di capacità.
Non esiste quindi un’incompatibilità “di principio” tra amministrazione di sostegno e scelte terapeutiche. Il punto decisivo è un altro: verificare se il beneficiario sia ancora in grado di formare e manifestare una volontà attuale, autentica e consapevole.
La Cassazione ha censurato una decisione di merito che aveva negato l’estensione dei poteri sanitari richiamando in modo astratto il principio di autodeterminazione.
Secondo la Corte, non è sufficiente affermare che le scelte terapeutiche sono “personalissime” o che non esiste un dovere di curarsi. Occorre invece:
accertare in concreto il grado di compromissione cognitiva;
verificare se la patologia incida sulla capacità di comprendere informazioni complesse;
valutare se la volontà espressa sia effettivamente libera e consapevole.
Quando la persona presenta un grave deterioramento cognitivo abituale, tale da impedire una scelta ponderata e informata, l’attribuzione all’amministratore di poteri sostitutivi non lede l’autodeterminazione, ma ne garantisce l’effettività.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile. I poteri devono essere modellati in modo proporzionato rispetto alle condizioni accertate.
Ciò implica che:
non ogni fragilità giustifica un intervento sostitutivo;
la misura deve essere necessaria e adeguata;
la motivazione del giudice deve confrontarsi con le risultanze della consulenza tecnica.
Una motivazione generica, fondata su formule astratte, è viziata per difetto di bilanciamento concreto.
Nel caso esaminato, la consulenza tecnica d’ufficio aveva evidenziato un quadro clinico di infermità mentale abituale con compromissione della capacità di provvedere autonomamente alla cura di sé.
La Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non può ignorare tale accertamento, né separare la tutela sanitaria dal dato clinico accertato. Il bilanciamento tra libertà e protezione deve essere costruito sulla situazione reale del beneficiario, non su affermazioni di principio.
In ambito sanitario, l’estensione dei poteri dell’amministratore di sostegno è legittima quando:
la volontà del beneficiario non è più formabile in modo consapevole;
sussiste un nesso tra patologia e incapacità decisionale;
l’intervento è proporzionato e motivato in modo puntuale.
Il principio di autodeterminazione non è sacrificato, ma reinterpretato alla luce della condizione concreta della persona.
La decisione ribadisce un punto centrale: la tutela della dignità non coincide con l’astensione del giudice, ma con un bilanciamento rigoroso e individualizzato tra libertà e protezione.
Documenti correlati: