L’annullamento in autotutela nei contratti pubblici: tra controllo contabile e principio di risultato

Articolo di Riccardo Renzi del 07/08/2025

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Il Tar Campania, con la sentenza n. 4556 del 17 giugno 2025, affronta, con articolata motivazione, la tematica dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, viene scrutinata la legittimità di un annullamento disposto da una stazione appaltante (la Reggia di Caserta) dopo la ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti, con riferimento a vizi nella lex specialis e nei requisiti dell’originaria aggiudicataria.

Il TAR chiarisce che il controllo contabile non può tradursi in una “autotutela doverosa” priva di bilanciamento istruttorio tra legalità e interesse pubblico concreto, specie in presenza di un subentro già disposto in favore di altro concorrente. Viene così valorizzata la portata sistemica del principio del risultato, introdotto dal d.lgs. n. 36/2023, quale criterio-guida dell’azione amministrativa in materia di contratti pubblici.

Il giudizio origina da una complessa vicenda procedurale relativa all'affidamento triennale del servizio di manutenzione e pulizie presso la Reggia di Caserta. Dopo il subentro disposto dal TAR a favore di Romeo Gestioni S.p.A., a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione, l’Amministrazione ha dapprima preso atto della ricusazione del visto della Corte dei conti e successivamente ha annullato in autotutela l’intera procedura di gara, rinviando l’indizione di una nuova.

Il TAR dichiara inammissibile il ricorso avverso l’atto che ha reso inefficace l’accordo quadro, ritenuto non lesivo per Romeo Gestioni, ma accoglie la domanda di annullamento dell’autotutela dell’intera gara, per violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Sull'inammissibilità per carenza di interesse

Conformemente a consolidato orientamento, il TAR ritiene inammissibile il gravame proposto contro il decreto di inefficacia dell'accordo con l’aggiudicataria esclusa (BSF S.r.l.), rilevando che: “La determinazione dell’Amministrazione non incide sfavorevolmente sulla posizione giuridica della medesima ricorrente […], essendo al contrario direttamente lesiva della sfera giuridica dell’aggiudicataria originaria”.

Questa affermazione si colloca nel solco della giurisprudenza che collega la legittimazione a ricorrere al pregiudizio effettivo e concreto, escludendola in presenza di atti meramente favorevoli o neutrali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8383).

Sul potere di autotutela e la necessaria valutazione dell'interesse pubblico concreto

Il nucleo centrale della decisione è rappresentato dalla critica all’assenza di una ponderata istruttoria a sostegno dell’annullamento della procedura di gara.

Secondo il TAR: “Deve in primo luogo escludersi che ricorra, nel caso di specie, un’ipotesi di cd. autotutela doverosa”.

La sentenza riafferma il principio giurisprudenziale secondo cui l’autotutela non può mai considerarsi un atto vincolato, neppure in presenza di vizi gravi, se non è accompagnata da un’adeguata valutazione comparativa tra: interesse pubblico attuale alla rimozione dell’atto illegittimo; affidamento legittimo ingenerato nel privato; possibili soluzioni alternative meno invasive.

È centrale, al riguardo, il richiamo a TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 513/2025, in cui si afferma che: “La legalità […] non è un fine autonomo, ma un mezzo per garantire la corretta allocazione dell’interesse pubblico affidato in cura, all’amministrazione, dal legislatore”.

Il principio del risultato e la nuova funzione della legalità amministrativa

Uno dei profili di maggiore rilievo teorico della sentenza è il riferimento all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, che introduce il principio del risultato come criterio finalistico dell’azione amministrativa nei contratti pubblici.

La sentenza osserva che:

“Il principio di risultato […] esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

Questo passaggio segna un allineamento della giurisprudenza amministrativa ai nuovi paradigmi codicistici, conferendo centralità all’efficienza e all’efficacia dell’azione pubblica nel bilanciamento con il principio di legalità. Viene così superata ogni impostazione meramente “ripristinatoria”, secondo cui la presenza di vizi giustifica ex se il ritiro dell’atto, anche a costo della compromissione dell’interesse pubblico concretamente perseguito.

Conclusione

La pronuncia in esame si distingue per l’alto livello di consapevolezza sistemica nella gestione del delicato equilibrio tra legalità, discrezionalità e tutela dell’affidamento nei procedimenti di autotutela post-gara. Rifiutando l’idea che il controllo della Corte dei conti imponga in automatico l’annullamento in autotutela, il TAR chiarisce che la valutazione sull’interesse pubblico concreto non può essere elusa, soprattutto quando sono già intervenute decisioni giurisdizionali favorevoli al soggetto che si assume pregiudicato.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472