
Il Tar Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 383 del 29 ottobre 2025, affronta il tema della legittimità di un atto di aggiudicazione di una procedura negoziata indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara per la fornitura di antisettici e disinfettanti.
La controversia nasce dalla partecipazione della società Ecolab srl, che impugna l’aggiudicazione a favore di Giochemica srl per presunta violazione dei requisiti tecnici del capitolato, difformità rispetto alla lex specialis e sproporzione del prezzo offerto.
La ricorrente sostiene che il prodotto dell’aggiudicataria non soddisfi le specifiche previste per la disinfezione di dispositivi semicritici, quali le guaine degli endoscopi, e che l’offerta sia caratterizzata da un ribasso del 87% rispetto alla base d’asta, senza alcuna verifica dell’anomalia, contravvenendo ai principi di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento e tutela dell’interesse pubblico.
Il TAR respinge le censure relative all’inidoneità tecnica, rilevando che la lex specialis consentiva equivalenze e che l’amministrazione aveva acquisito dichiarazioni di conformità, ma ritiene fondato il ricorso sotto il profilo dell’anomalia dell’offerta, in quanto il ribasso eccessivo riduce sostanzialmente la base d’asta e pone rischi per la sostenibilità dell’esecuzione del contratto.
La pronuncia sancisce quindi l’annullamento dell’aggiudicazione, ordinando all’ASL di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, compensando le spese tra le parti.
La sentenza si pone come riferimento in materia di sindacato del giudice amministrativo sull’aggiudicazione per minor prezzo e sulle verifiche delle offerte anomale, ribadendo la necessità di bilanciare discrezionalità tecnica, interesse pubblico e tutela della concorrenza.
La vicenda giuridica evidenzia la complessità della procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare nella gestione di appalti con criteri di aggiudicazione basati esclusivamente sul minor prezzo.
Pur riconoscendo la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione delle offerte, il giudice amministrativo interviene quando tale discrezionalità rischia di compromettere la sostenibilità economica del contratto e l’interesse pubblico.
Nel caso di specie, il TAR ha evidenziato come un ribasso dell’87% rispetto alla base d’asta, senza preventiva verifica di congruità, costituisca un macroscopico elemento di anomalia, che giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione, pur in assenza di difformità tecnica rilevante del prodotto rispetto alla lex specialis.
La decisione richiama l’attenzione sulla necessità per le stazioni appaltanti di applicare correttamente gli strumenti di verifica dell’anomalia e di garantire trasparenza e parità di trattamento tra concorrenti, integrando il principio di buon andamento con la tutela della concorrenza e della qualità delle forniture nel settore sanitario.
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