Rotazione negli appalti sotto soglia: il TAR Lazio apre alla flessibilità

Articolo di Riccardo Renzi del 10/09/2025

Il Tar del Lazio, con la recente sentenza n. 14113 del 17 luglio 2025, offre un'importante ricognizione interpretativa dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, in particolare sul principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto da un consorzio secondo classificato in una procedura negoziata, affermando che, in virtù dell’importo dell’appalto e della natura della procedura di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), non si applica il vincolo della rotazione, ai sensi dell’art. 49, comma 5. Il commento analizza il ragionamento del giudice amministrativo, che, oltre a chiarire i presupposti per la deroga al principio di rotazione, ha ribadito la necessità di bilanciare trasparenza e tutela del segreto tecnico-commerciale nel diritto di accesso agli atti. La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza che tende a una lettura più flessibile e teleologica dei principi di concorrenza e favor partecipationis.

La sentenza in commento rappresenta uno dei primi e più articolati interventi giurisprudenziali sulla nuova disciplina del principio di rotazione contenuta nel d.lgs. n. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Il caso riguardava l’aggiudicazione, mediante procedura negoziata senza bando, di un appalto di servizi di pulizia presso le sedi dei Vigili del Fuoco del Lazio. Il ricorso è stato proposto dal Consorzio Istant Service, secondo classificato, il quale lamentava, tra l’altro, la violazione del principio di rotazione e l’ingiustificata mancata ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.

Il principio di rotazione nel nuovo Codice: dalla rigidità alla flessibilità

Il primo e centrale profilo oggetto di analisi è il presunto mancato rispetto del principio di rotazione, previsto all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023. Il TAR rigetta la censura osservando come, rispetto al d.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice introduca una disciplina sensibilmente più flessibile, riconoscendo, al comma 5 dell’art. 49, esplicite deroghe nelle procedure negoziate sotto soglia, di cui all’art. 50, comma 1, lett. e). Il Collegio sottolinea che, trattandosi di una procedura negoziata senza bando per un importo superiore a € 140.000, la rotazione non si applica, a condizione che la stazione appaltante non abbia imposto un limite rigido al numero di invitati. È interessante la lettura “estensiva” fornita dal TAR, che considera come sufficiente, ai fini dell’operatività della deroga, la mera assenza di preclusioni all’ampliamento degli inviti, anche laddove la PA abbia individuato un numero limitato di operatori.

La deroga motivata: mutamento della composizione del consorzio

Un ulteriore elemento decisivo per il rigetto della censura sul principio di rotazione è individuato nel fatto che l’aggiudicatario, pur essendo l’affidatario uscente, si è presentato in gara con una composizione consortile parzialmente differente rispetto al passato. Il TAR richiama in proposito la sentenza Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 532, affermando che una tale modifica consente l’ammissione del consorzio senza violare il principio di rotazione, trattandosi, di fatto, di un soggetto economico diverso rispetto al precedente affidatario. Questo passaggio appare particolarmente rilevante, poiché riconosce la possibilità per consorzi e RTI di modificare la loro composizione e, così facendo, aggirare legittimamente la preclusione legata alla continuità dell’affidamento.

La clausola stand still: effettiva violazione o continuità del servizio?

Il secondo motivo di ricorso riguardava l’asserita violazione del termine dilatorio di cui all’art. 18 del d.lgs. 36/2023 (cd. stand still). Anche su questo punto il TAR si esprime negativamente: il contratto non è stato stipulato prima della scadenza del termine di 32 giorni, ma si è data continuità al servizio tramite prosecuzione tecnica, per evitare interruzioni nell’erogazione di un servizio essenziale (pulizia e sanificazione delle sedi operative). La motivazione appare coerente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo l’esigenza di contemperare il rispetto formale delle regole procedurali con le necessità sostanziali dell’interesse pubblico.

L’accesso agli atti e la tutela del know-how tecnico e commerciale

Uno dei profili più dibattuti in giurisprudenza negli ultimi anni, e nuovamente centrale in questa sentenza, è l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in presenza di dichiarazioni di segreto tecnico e commerciale. Il TAR conferma l’orientamento restrittivo che richiede, ai fini dell’accesso, la dimostrazione di uno specifico interesse attuale e qualificato, non meramente esplorativo. Nel caso di specie, l’ostensione dell’offerta tecnica del controinteressato avrebbe potuto avvantaggiare il ricorrente nella successiva procedura aperta già programmata dalla stessa stazione appaltante, alterando la parità di condizioni tra i concorrenti. Viene pertanto condivisa la posizione dell’Amministrazione, secondo cui le informazioni contenute nell’offerta tecnica (metodi organizzativi, tecnologie impiegate, ecc.) costituiscono know-how riservato, non ostensibile se non in presenza di una stretta indispensabilità difensiva, mancante nel caso di specie.

Conclusioni

La sentenza in commento assume rilievo sotto molteplici profili: in primo luogo, per l’interpretazione sistematica e non formalistica dell’art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici; in secondo luogo, per la sua lettura equilibrata del principio di trasparenza nel contesto dell’accesso agli atti. Essa dimostra come il nuovo Codice, pur mantenendo intatto il valore dei principi di concorrenza e imparzialità, consenta maggiori margini di discrezionalità operativa alle stazioni appaltanti, specialmente in contesti sotto soglia e in situazioni emergenziali o ponte. In definitiva, la sentenza n. 14113/2025 del TAR Lazio segna un punto di svolta nell’evoluzione interpretativa del principio di rotazione e dei limiti all’accesso documentale, confermando il trend verso un bilanciamento più calibrato tra apertura al mercato, efficienza amministrativa e tutela del segreto industriale.


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