Assegno sociale agli extracomunitari: legittimo il permesso di lungo periodo

Articolo del 30/07/2026

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La Corte costituzionale (n. 141/2026) conferma il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’assegno sociale è una prestazione speciale non contributiva alla quale non si applica la parità di trattamento prevista dal diritto dell’Unione per la sicurezza sociale.

L’accesso all’assegno sociale può essere subordinato, per i cittadini extracomunitari, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 21 luglio 2026, risponde di sì e dichiara non fondate le principali questioni sollevate dalla Corte di cassazione.

Il caso riguarda una cittadina albanese priva del permesso di lungo periodo, alla quale la Corte d’appello di Firenze aveva riconosciuto la prestazione.

Secondo i giudici di merito, il requisito del soggiorno continuativo per almeno dieci anni in Italia avrebbe sostituito quello del permesso di lungo periodo. La Cassazione ritiene invece che i due requisiti siano cumulativi.

Le norme applicabili

La disciplina è contenuta nell’articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che subordina alcune prestazioni sociali al possesso del titolo oggi denominato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

A questo requisito si aggiunge quello previsto dall’articolo 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008: il soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

La Cassazione dubita della compatibilità della disciplina con gli articoli 3, 11, 38 e 117 Cost., in relazione:

  • all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

  • all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE;

  • agli articoli 3 e 70 del regolamento CE n. 883/2004.

Il punto decisivo è stabilire se l’assegno sociale rientri tra le prestazioni di sicurezza sociale alle quali si applica la parità di trattamento prevista dal diritto dell’Unione.

Perché non si applica la parità di trattamento europea

La risposta arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi, pronunciata dopo il rinvio pregiudiziale disposto dalla Consulta.

Secondo la Corte di giustizia, una prestazione rientra nella sicurezza sociale quando:

  • è riconosciuta sulla base di una situazione definita dalla legge;

  • si riferisce a uno dei rischi elencati dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

L’assegno sociale, pur essendo attribuito secondo requisiti predeterminati, non è una prestazione di vecchiaia in senso unionale. Serve infatti a fronteggiare lo stato di bisogno delle persone prive di risorse adeguate e con capacità lavorativa ridotta a causa dell’età.

Rientra quindi tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dall’articolo 70 del regolamento europeo.

Queste prestazioni:

  • garantiscono un reddito minimo di sussistenza;

  • sono finanziate attraverso la fiscalità generale;

  • non dipendono dai contributi versati dal beneficiario;

  • sono indicate nell’Allegato X del regolamento n. 883/2004.

L’assegno sociale possiede tutte queste caratteristiche.

Il permesso di lungo periodo come indice di integrazione

Poiché l’assegno sociale resta fuori dall’ambito della parità di trattamento prevista per la sicurezza sociale, il diritto dell’Unione non impedisce allo Stato di richiedere ai cittadini extra UE condizioni ulteriori.

Tra queste può rientrare un livello qualificato di integrazione, comprovato dal possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Secondo la Corte di giustizia, questo status rappresenta il livello più avanzato di integrazione riconosciuto dal diritto europeo ai cittadini di Paesi terzi.

La normativa italiana, quindi, non contrasta con gli articoli 11 e 117 Cost. né con l’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE.

Nessuna violazione dell’articolo 3 Cost.

La Consulta esclude anche la violazione dell’articolo 3 Cost., ma nei limiti della questione formulata dalla Cassazione.

Il principio costituzionale di uguaglianza era stato infatti richiamato in stretta connessione con la parità di trattamento prevista dal diritto dell’Unione.

Una volta esclusa l’applicabilità di tale garanzia all’assegno sociale, viene meno il presupposto della specifica censura.

La decisione, però, non chiude ogni possibile questione costituzionale.

Resta fuori dal giudizio il diverso problema dello straniero anziano, regolarmente residente da molti anni, privo di mezzi di sostentamento e titolare di un permesso diverso da quello di lungo periodo.

La Corte non esamina questo profilo perché introdotto dalla parte privata oltre i limiti dell’ordinanza di rimessione.

Le questioni sull’assistenza sociale sono inammissibili

La Corte dichiara invece inammissibili le questioni fondate sull’articolo 38, primo comma, Cost. e sull’articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Cassazione aveva richiamato il diritto all’assistenza sociale e a un’esistenza dignitosa per chi non dispone di risorse sufficienti.

Secondo la Consulta, tuttavia, l’ordinanza non spiega adeguatamente perché questo collegamento dovrebbe condurre a superare il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 50 del 2019.

Su questo punto, quindi, la Corte non entra nel merito.

La conclusione

La Corte costituzionale dichiara:

  • non fondate le questioni relative alla parità di trattamento europea e all’articolo 3 Cost.;

  • inammissibili le questioni fondate sull’articolo 38 Cost. e sul diritto europeo all’assistenza sociale.

Per ottenere l’assegno sociale, il cittadino extra UE deve dunque possedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre al soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni e agli altri requisiti anagrafici, reddituali e di residenza.

Cosa ci portiamo a casa?

Per capire se opera la parità di trattamento europea, occorre prima qualificare la prestazione.

Se è una prestazione di sicurezza sociale, può applicarsi la garanzia prevista dalla direttiva. Se è una prestazione speciale non contributiva, come l’assegno sociale, lo Stato può richiedere un livello qualificato di integrazione.

Nel diritto previdenziale, prima dei requisiti personali viene la natura giuridica della prestazione.


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