Assistenza domiciliare infermieristica, ammissibile la tutela d'urgenza

Articolo del 18/08/2022

Con il progressivo invecchiamento della popolazione e l’accresciuto bisogno di assistenza a lungo termine, diventa sempre più importante l’assistenza domiciliare infermieristica per le persone inabili e che necessitano di assistenza di personale specializzato.

Sul tema è intervenuto recentemente il Tribunale di Pistoia con un'interessante ed innovativa pronuncia segnalataci dall'avv. Andrea Ceccobelli.

Il giudice, in funzione monocratica, ha accolto un ricorso di urgenza ex articolo 700 c.p.c., presentato dal “cargiver”, figlio della donna malata, costretto dal 2021 , nell’assenza di intervento da parte dell’Usl Toscana Nord, ad occuparsi integralmente  della madre, fornendo a lei le necessarie cure, e dovendo , peraltro, rinunciare alla propria vita ed al proprio lavoro di Architetto. 

Inutili erano stati i richiami del medico di famiglia, e le varie diffide inviate dai legali. 

Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Pistoia, inaudita altera partem, muovendo dalla premessa dell’insopprimibilità del diritto alla salute, ha ordinato all’Usl convenuta il ripristino dell’assistenza domiciliare quotidiana e la fornitura di materiale medico necessario a garantire la salute della persona inabile. 

I risvolti giuridici della decisione, se pur provvisoria, del Tribunale di Pistoia , sono molto importanti perché intervengono in un settore, quello dei “cargivers” che ad oggi è sfornito di una normativa nazionale di riferimento, lasciando alle singole Usl territoriali una discrezionalità quasi “arbitraria” nel fornire a chi ha bisogno l’assistenza medica necessaria, con risvolti in molti casi negativi soprattutto nei confronti dei familiari che forniscono assistenza al malato. 

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Tribunale di Pistoia, ordinanza 5 agosto 2022
                    
Il giudice designato

visto l'assegnazione del fascicolo,

letto il ricorso che precede,

visti gli art. 669 bis e ss. CPC,

ritenuto, ad una valutazione sommaria quale quella esperibile in questa sede e alla luce delle allegazioni e documentazione prodotta in uno al ricorso, che ricorrano i presupposti per l'adozione di un decreto inaudita altera parte prima della (e fatta salva ogni) valutazione nel contraddittorio delle parti delle domande azionate dal ricorrente,

ritenuto infatti che, premessa l'ammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c. stante l'atipicità della cautela richiesta, dagli atti di causa emerga allo stato la probabile fondatezza della pretesa in questa sede avanzata (fumus boni iuris) stante la grave situazione di salute e assistenziale in cui versa la madre del ricorrente come significata dalla documentazione allegata (cfr. docc. 3-6 fasc. ricorrente), la quale è altresì atta a dar conto altresì dell'urgenza di provvedere (periculum in mora) considerata l'elevata probabilità, per quanto valutabile in questa sede, che ulteriori ritardi assistenziali possano peggiorare la salute della paziente, già estremamente precaria, mettendone in pericolo la stessa vita e incolumità.

ritenuto che l'adozione del presente provvedimento inaudita altera parte affinché la resistente prenda diretta e quotidiana contezza della situazione della sig.ra *****, adottando tutte le cure e attività assistenziali necessarie in relazione allo stato di salute ed esistenziale della stessa e del figlio care-giver, ancor più si giustifichi vista la rilevanza costituzionale del bene-diritto di cui è chiesta tutela (art. 32 Cost.),

P.O.M.

ordina a parte resistente Azienda Usl Toscana Centro la somministrazione ad ***** di assistenza infermieristica domiciliare quotidiana con personale specializzato e compresa la fornitura di materiale medico per la cura delle patologie da cui la stessa è
affetta, concordando con il figlio care-giver ***** gli orari di accesso all'abitazione della paziente per la prestazione dell'assistenza ordinaria,
                                          
fissa

per la trattazione della causa l'udienza del 6.9.2022 ore 10:30, concedendo termine a parte ricorrente fine al 20.8.2022 per la notifica alla controparte;

visto l'art. 16 d.l. n. 228/2021,

ritenuto opportuno prediligere la cartolarità delle udienze ove non ricorrenti esigenze differenti,

rilevato che per la prossima udienza nel procedimento in epigrafe non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,

dispone che l'udienza come in precedenza indicata si svolga secondo le modalità previste dall art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 e successiva normativa emergenziale, quindi con contraddittorio unicamente scritto;

assegna a tal fine alle parti termine sino a tre giorni prima la data d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte ("preverbale"), contenenti le istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti per l'udienza fissata,
con espresso avvertimento alle parti che:

a) in caso di mancato deposito di note scritte ovvero in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare all'udienza, questa dovrà considerarsi svolta ex art. 83 co 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 senza la comparizione delle parti;

b) in caso di deposito di note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (opportunità di assicurare una replica, chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti ecc.),  potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note scritte, su istanza di parte o d'ufficio;

c) salvo quanto indicato al precedente punto b) il giudice all'esito dello scarico del deposito dei preverbali contenenti le note scritte delle parti, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione o definizione del giudizio.

Manda la cancelleria per la sollecita comunicazione.

Pistoia, 05/08/2022

Il giudice
dr. Lucia Leoncini

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