
Se un giornale, una tv o una testata online ha dato notizia di un procedimento penale, su richiesta dell’interessato dovrà dare adeguato rilievo anche all’assoluzione, al proscioglimento, al non luogo a procedere o all’archiviazione. In caso contrario si potrà intervenire davanti al Garante privacy.
L’indagine fa notizia. L’archiviazione molto meno.
Il rinvio a giudizio finisce in prima pagina. L’assoluzione, magari arrivata anni dopo, rischia invece di passare inosservata.
È un problema noto: l’accusa resta, l’esito favorevole scompare.
La legge approvata definitivamente dal Senato il 28 ottobre 2026 prova a riequilibrare questa situazione introducendo nel Codice della privacy il nuovo articolo 144-ter.
La regola è semplice: chi ha dato notizia del procedimento dovrà, su richiesta dell’interessato, dare pubblicità anche al suo esito favorevole.
Il meccanismo non è automatico.
Deve essere l’interessato a chiedere la pubblicazione al direttore o al responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che aveva dato notizia del procedimento penale o di atti e provvedimenti ad esso relativi.
Il diritto riguarda quattro tipi di provvedimenti:
sentenza di assoluzione;
sentenza di proscioglimento;
sentenza di non luogo a procedere;
provvedimento di archiviazione.
La tutela riguarda quindi sia l’imputato sia chi sia rimasto semplicemente indagato.
Attenzione: la norma non richiede che la sentenza sia definitiva. Il testo parla di sentenza di assoluzione o di proscioglimento senza subordinare il diritto al passaggio in giudicato.
Allo stesso modo, i diversi provvedimenti contemplati non hanno necessariamente lo stesso significato sul piano sostanziale: un’archiviazione, un non luogo a procedere o un proscioglimento possono dipendere da ragioni diverse. Per questo è più corretto parlare, come fa la stessa norma, di provvedimenti favorevoli all’interessato.
La pubblicazione deve avvenire senza oneri per l’interessato e con un «rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale».
Non significa necessariamente stesso titolo, stessa posizione o identico numero di righe.
Ma neppure dovrebbe bastare relegare l’assoluzione in poche righe dopo aver dato grande risalto all’accusa.
Il criterio scelto dal legislatore è quello dell’adeguatezza: la visibilità dell’esito favorevole dovrà essere valutata tenendo conto di quella riservata in precedenza alla vicenda giudiziaria.
Un punto va chiarito.
Il nuovo art. 144-ter impone di dare pubblicità alla notizia del provvedimento favorevole, non di pubblicare integralmente la sentenza o il provvedimento.
La differenza è importante.
La nuova disciplina non trasforma i mezzi di informazione in archivi giudiziari: impone piuttosto di completare la rappresentazione pubblica della vicenda, dando conto anche di come è finita.
In altre parole, non si cancella necessariamente la vecchia notizia: la si aggiorna con quella che mancava.
Se il direttore o il responsabile non adempie, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.
Il procedimento è particolarmente rapido: il Garante deve decidere nei cinque giorni successivi e può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole.
Il rimedio previsto dalla nuova disciplina è quindi molto concreto: ottenere rapidamente un ordine di pubblicazione.
Una tutela esisteva già.
L’art. 64-ter disp. att. c.p.p. consente, a determinate condizioni, a chi abbia ottenuto un provvedimento favorevole di chiedere la preclusione dell’indicizzazione o la deindicizzazione dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Ma qui la logica cambia.
Non si tratta di rendere meno reperibile una notizia già pubblicata, bensì di fare in modo che venga raccontato anche come è andato a finire il procedimento.
Prima, dunque, il problema era soprattutto quello dell’oblio.
Ora si aggiunge un vero e proprio diritto all’aggiornamento dell’informazione.
Se l’accusa ha avuto visibilità, anche l’esito favorevole deve poter uscire dall’ombra.
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