
La Cassazione (n. 18726/2026) chiarisce che, se il lavoratore continua a prestare attività per la PA a condizioni economiche meno favorevoli, il danno da assunzione illegittimamente ritardata può comprendere anche le differenze retributive.
Il danno da assunzione illegittimamente ritardata può comprendere anche le differenze retributive non percepite dal lavoratore?
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 18726 del 9 giugno 2026, risponde di sì, quando il lavoratore abbia continuato a svolgere attività per la pubblica amministrazione, ma con un trattamento economico inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in caso di tempestiva assunzione.
In questa ipotesi, il danno non coincide con una retribuzione dovuta in senso stretto. È invece un danno patrimoniale risarcibile, commisurato alla differenza tra quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e quanto avrebbe percepito se l’amministrazione avesse adempiuto correttamente al proprio obbligo.
La vicenda nasce dalla procedura indetta dal Comune di Villapiana per la stabilizzazione di alcuni lavoratori socialmente utili.
Un lavoratore LSU sosteneva di essere stato illegittimamente escluso da una graduatoria e collocato in posizione non utile nell’altra. Secondo il ricorrente, il Comune aveva applicato criteri non corretti, favorendo altri lavoratori poi assunti.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto del lavoratore alla stabilizzazione dal 1° luglio 2002 e condannando il Comune al risarcimento del danno, calcolato sulle differenze tra quanto percepito come LSU e quanto avrebbe ottenuto se fosse stato stabilizzato da quella data.
La Corte d’appello aveva confermato il diritto alla stabilizzazione, ma aveva escluso il risarcimento commisurato alle differenze economiche.
Secondo i giudici di secondo grado, doveva applicarsi il principio relativo alla tardiva assunzione nel pubblico impiego, secondo cui il lavoratore non ha diritto alle retribuzioni per il periodo precedente alla costituzione del rapporto.
La Cassazione ricorda che, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la tardiva assunzione con retrodatazione giuridica non comporta automaticamente il diritto alle retribuzioni per il periodo in cui il lavoratore non ha prestato attività.
La ragione è semplice: la retribuzione presuppone un rapporto di lavoro già costituito e una prestazione effettivamente resa.
In questi casi, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, allegando e provando i pregiudizi subiti per la mancata assunzione tempestiva.
Ma questa regola non si applica automaticamente a ogni ritardo nell’assunzione.
Nel caso esaminato, il lavoratore non era rimasto inattivo in attesa dell’assunzione.
Aveva continuato a svolgere attività per l’amministrazione, ma venendo remunerato con il sussidio LSU, invece che con il trattamento economico spettante in base al rapporto che avrebbe dovuto essere instaurato.
Per la Cassazione, questa è una situazione diversa.
Qui il danno non deriva dalla sola mancata costituzione formale del rapporto. Deriva dal fatto che il lavoratore ha prestato attività in una posizione economicamente deteriore.
Il pregiudizio patrimoniale può quindi essere individuato nelle differenze economiche tra quanto percepito e quanto il lavoratore avrebbe percepito in caso di tempestiva stabilizzazione.
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui chi lamenta un danno da mancata assunzione ha diritto al risarcimento quando risultino il danno e la mora della controparte nel procedere all’assunzione.
Il danno può consistere non solo nei cosiddetti costi secondari, come spese sostenute o esborsi affrontati per intraprendere altre attività lavorative, ma anche nella perdita delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato assunto tempestivamente.
Lo stesso vale quando il lavoratore, pur occupato, abbia lavorato a condizioni economiche meno favorevoli rispetto a quelle che avrebbe avuto con il corretto adempimento dell’obbligo di assunzione.
La Corte richiama, su questo punto, Cass. n. 31466/2021 e Cass. n. 16665/2020.
Distingue invece il diverso principio affermato da Cass. n. 13940/2017, relativo alla tardiva assunzione senza attività lavorativa intermedia.
La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore.
La Corte d’appello aveva applicato una regola non adatta al caso concreto. Non si trattava di riconoscere retribuzioni per un periodo in cui il lavoratore non aveva lavorato, ma di verificare il danno derivante da un’attività lavorativa continuativa svolta a condizioni economiche inferiori.
Per questo la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà procedere alla quantificazione del danno.
Resta ferma la possibile rilevanza dell’aliunde perceptum, cioè di quanto eventualmente percepito dal lavoratore da altre fonti e da considerare nella liquidazione.
Il principio è questo: se la PA ritarda illegittimamente l’assunzione, il lavoratore non ha sempre diritto alle retribuzioni come se il rapporto fosse già esistito.
Ma se, nel frattempo, il lavoratore ha continuato a prestare attività a condizioni economiche peggiori, il danno può comprendere anche le differenze retributive.
Non basta quindi fermarsi alla forma del rapporto. Bisogna guardare cosa è accaduto in concreto.
Se il lavoratore ha lavorato per la PA, ma è stato pagato meno di quanto gli sarebbe spettato, quella differenza può diventare danno risarcibile.
La forma conta. Ma la busta paga, alla fine, si fa leggere meglio.