
Se la parte chiede l’applicazione delle astreintes ex art. 614-bis c.p.c. nel giudizio di cognizione, il giudice non può ignorare quella domanda: deve decidere espressamente, salvo ritenerla manifestamente iniqua con adeguata motivazione (Cass. n. 2582/2026).
Se la parte chiede, insieme alla condanna a un facere, anche la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza, quella domanda entra nel thema decidendum e il giudice deve deciderla.
È questo il principio ribadito dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 6 febbraio 2026, n. 2582, resa in una controversia tra proprietari confinanti sorta da un problema di infiltrazioni e di modifica dello stato dei luoghi.
Il caso nasce da una lite tra vicini. Gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni e la condanna del convenuto a eseguire le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dal fondo confinante.
In appello, la Corte territoriale aveva condannato il convenuto a eseguire determinati lavori di ripristino, ritenendolo responsabile non dell’origine delle infiltrazioni, ma di avere aggravato il problema dell’umidità modificando lo stato dei luoghi.
Il punto decisivo, però, non è la condanna al facere, ma ciò che manca nella sentenza d’appello. Gli attori, infatti, avevano chiesto sia in primo grado sia in appello anche la condanna del convenuto, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale. Su questa domanda, però, la Corte d’appello non si era pronunciata.
Su questo punto interviene la Cassazione.
La Suprema Corte ricorda che l’art. 614-bis c.p.c., in tema di coercizione indiretta, prevede che, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, su richiesta di parte, fissi la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, salvo che ciò sia manifestamente iniquo.
Se quindi la domanda è stata ritualmente proposta e il giudice accoglie, anche solo in parte, la condanna a un obbligo di fare, deve pronunciarsi anche sulla correlata richiesta di astreinte.
In caso contrario, si configura una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi un vizio di omessa pronuncia.
Questo non significa che il giudice debba sempre accogliere la domanda di astreinte. La richiesta può essere respinta quando risulti manifestamente iniqua. Ma anche in questo caso il giudice deve dirlo espressamente e motivare. Quello che non può fare è tacere.
La pronuncia si muove su un piano molto concreto: una condanna a un obbligo di fare rischia di restare poco efficace se non è accompagnata da strumenti idonei a sollecitarne l’esecuzione.
In questa logica, l’astreinte rafforza l’effettività del comando giudiziale. Dopo la riforma Cartabia, la misura può essere chiesta anche al giudice dell’esecuzione, ma ciò non esonera il giudice della cognizione dal decidere quando la domanda sia stata già proposta in quel giudizio.
L’ordinanza affronta anche altri profili. Esclude l’ultrapetizione, perché nel processo possono essere formulate domande alternative o subordinate; ribadisce inoltre che, dopo una transazione, chi agisce per nuovi danni deve provare che si tratti di pregiudizi nuovi o comunque non prevedibili al momento dell’accordo. Dichiara invece inammissibili le censure che miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito, del nesso causale e delle risultanze della CTU.
In definitiva, la Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale solo per il profilo relativo all’omessa pronuncia sulla domanda ex art. 614-bis c.p.c., rigetta il secondo motivo, dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Il principio che emerge è netto: quando la domanda di astreinte è stata proposta ritualmente e il giudice accoglie la condanna a un obbligo di fare, quella richiesta deve essere esaminata espressamente.
In sintesi: la domanda ex art. 614-bis c.p.c., se proposta ritualmente, non può restare senza risposta. Il giudice deve decidere.
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