Astreintes, il giudice dell’opposizione può limitarne gli effetti?

Articolo di Carmine Lattarulo del 02/07/2026

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La Corte costituzionale (n. 109/2026) salva la disciplina previgente delle misure di coercizione indiretta, ma apre un fronte delicato: fino a dove può spingersi il giudice dell’opposizione all’esecuzione senza incidere sul titolo?

La disciplina delle misure di coercizione indiretta (astreintes) anteriore alla riforma del processo civile del 2022 non è incostituzionale alla stregua di una interpretazione adeguatrice.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 18 giugno 2026.

La questione

La Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare sulla legittimità dell’art. 614-bis c.p.c. nel testo anteriore alla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), con riferimento alle misure di coercizione indiretta (cd. astreintes).

Il Tribunale di Brindisi dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui non consentiva al giudice dell’opposizione a precetto di fissare ex post un tetto massimo (quantitativo o temporale) all’astreinte, quando tale limite non fosse stato stabilito dal giudice della cognizione o della cautela.

Il caso concreto riguardava un’astreinte di 50 euro al giorno, disposta in sede cautelare a presidio di un sequestro di radiografie odontoiatriche, poi azionata con precetto per oltre 15.000,00 euro, a fronte di un danno biologico non ancora quantificato ma apparentemente non grave.

L’interpretazione adottata consente di evitare che l’astreinte si trasformi in un vincolo perpetuo, in una sanzione pecuniaria sproporzionata rispetto all’obbligo principale, in uno strumento di ingiustificata locupletazione del creditore.

Così la disciplina viene ricondotta entro un perimetro di proporzionalità, conforme anche ai principi elaborati in tema di sanzioni e misure afflittive.

La Corte riconosce che l’astreinte incide sul patrimonio dell’obbligato, ma sottolinea che l’obbligato, in linea di principio, può liberarsi adempiendo; la possibilità di arrestare gli effetti della misura quando perde funzione coercitiva evita che si configuri un vincolo sostanzialmente perpetuo o una “espropriazione senza indennizzo”.

Profili critici della sentenza

I. Intangibilità del titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione

Una prima certezza scaturita dalla Consulta è l’intangibilità della sanzione nell’an debeatur.

II. Salvezza del giudicato

Il quesito posto alla Corte Costituzionale riguardava la precedente formulazione dell’art. 614 bis cpc, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 44, del decreto legislativo numero 149 del 2022, il quale non conteneva la previsione – aggiunta da tale novella – della possibilità, per il giudice, di fissare un termine di durata della misura, “sempre con la salvezza del giudicato”.

Per quanto banale possa sembrare, tanto che la Consulta nulla dice in proposito, è opportuno precisare che la Corte non può “inventare” un oggetto diverso e deve restare nel perimetro del “chiesto e pronunciato”, entro il limite normativo individuato dal rimettente, perché la sua giurisdizione è definita dall’art. 134 Cost. e dalle condizioni di rilevanza e non manifesta infondatezza previste dalla legge n. 87/1953.

L’art. 27 della legge 11.03.1953 n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) recita: “la Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime”.

Il processo dinanzi alla Corte Costituzionale è un processo di parti, come tale strettamente vincolato al principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Corte Costituzionale, 19/04/2024, n. 65).

Pertanto, la nuova disciplina si applica ai giudizi pendenti in cui sia ancora in discussione l’applicazione o la quantificazione della misura e non travolge automaticamente i provvedimenti ormai coperti da giudicato sulla misura ex art. 614-bis.

L’inciso del Tribunale di Brindisi (“sempre che non esista un giudicato sul punto”) è, dunque, sostanzialmente coerente con il sistema: la Corte, anche senza quella clausola, non potrebbe comunque incidere direttamente sui giudicati, ma solo sulla norma, lasciando ai giudici comuni il compito di applicare la decisione nei limiti del giudicato.

La Corte di Giustizia (Corte giustizia UE, grande sezione 17/05/2022 C-693/19 e C-831/19) ha evocato che le decisioni giurisdizionali divenute definitive non possano più essere rimesse in discussione: “a tal proposito è necessario anzitutto rammentare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte di Giustizia, infatti, ha già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione”.

Si ricordi che le sentenze della Corte di Giustizia hanno applicazione immediata negli ordinamenti nazionali (Corte di Giustizia 15/7/1964 n. C-6/64; Corte di Giustizia 9/3/1978 n. C-106/1977; Corte Costituzionale 27/12/1973 n. 183; Corte Cost. 8/6/1984 n. 170; Corte Cost. 10/11/1994 n. 384).

Al netto dei principi comunitari e sovranazionali, diversamente opinando e ritenendo per assurdo che il giudice dell’opposizione all’esecuzione possa sovrapporsi e mutare l’efficacia di cosa giudicata, assisteremmo ad una abrogazione del libro II titolo III del codice di rito, cioè dell’intero istituto delle impugnazioni; ad esempio, potrebbe accadere che in tre gradi di giudizio, il giudice della cognizione, quindi la Corte di Cassazione, determini una sanzione di € 50,00 pro die per due anni; potrebbe accadere che il debitore non proponga impugnazione, la sentenza divenga esecutiva ed il creditore proceda con esecuzione forzata; ebbene, diversamente opinando, il giudice dell’opposizione all’esecuzione, magari anche il giudice di pace di Roccascura [paese immaginario: il gdp può essere, ai sensi dell'art. 615 cpc, giudice dell'opposizione all’esecuzione (Cass. 13 luglio 2010 n. 16355 ed art. 17 cpc), nonché giudice dell’esecuzione, ex art. 15 bis comma I cpc], secondo i dicta della Corte Costituzionale, potrebbe mutare il termine da due anni in due settimane.

Risultato: abrogazione virtuale del libro II titolo III del codice di procedura civile e di tutto quanto concerne la materia delle impugnazioni.

Infatti, l’impugnazione perderebbe di ogni importanza laddove in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’opposizione all’esecuzione (testuale) può, pertanto, accertare, anche d’ufficio, che dopo un certo tempo […] l’efficacia persuasiva della misura è venuta meno, in quanto essa non ha sortito l’effetto perseguito.

Il che è impossibile.

III. Poteri del giudice dell’opposizione all’esecuzione senza indicazione di parametri

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 614 bis cpc, nel testo, ratione temporis, ante riforma, assegnando al giudice dell’opposizione all’esecuzione il potere di correggerlo, ricavandolo (testuale) “dal sistema”: “ritiene, tuttavia, questa Corte che alle, pur non peregrine, preoccupazioni del giudice a quo circa l’esistenza di un vuoto normativo foriero di conseguenze irragionevoli e di disparità di trattamento - nonché lesivo della effettività della tutela giurisdizionale e incidente in modo sproporzionato sul patrimonio e sulla libertà negoziale dei destinatari delle misure coercitive - possa farsi fronte ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare il denunciato vulnus costituzionale”.

L’obiettivo della Corte di evitare astreinte sproporzionate e di fatto “perpetue” determina una confusione normativa.

Ci chiediamo che cosa s’intende per: “il giudice dell’opposizione all’esecuzione […] minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, ben può constatare che esso, dopo una certa durata, è divenuto inutile”.

Che cosa s’intende nella motivazione: “se, infatti, al giudice dell’opposizione all’esecuzione non è consentito modificare il contenuto del provvedimento […] un’analoga preclusione non può ritenersi operante per la verifica della perdurante utilità della coercizione indiretta; […] può, pertanto, accertare, anche d’ufficio, che dopo un certo tempo […] l’efficacia persuasiva della misura è venuta meno, in quanto essa non ha sortito l’effetto perseguito”.

Che cosa s’intende per “dopo un certo tempo”.

Sarebbe lecito pensare che il debitore opponga una strenua resistenza all’esecuzione dell’obbligo, convincendo il giudice della inutilità dello strumento della deterrenza; in altri termini, la maggiore resistenza del debitore rivela l’inutilità dell’astreinte.

Il debitore, con la sua ostinata e recalcitrante resistenza, diventa misura e limite della sanzione, tanto da convincere il giudice che l’astreinte (testuale) “non ha sortito l’effetto perseguito”.

Dalla vaghezza delle regole dettate dalla Consulta, quali “sistema”, “dopo un certo tempo”, “inutile”, si deduce che conviene resistere, piuttosto che adempiere, un principio di sconfinata anticostituzionalità.

Sostenere l’immodificabilità del contenuto del provvedimento e la contemporanea modificabilità del tempo della coercizione, senza giri di parole, equivale a modificare anche il contenuto del provvedimento, cioè a svuotarlo della sua portata coercitiva.

Quale senso abbia non modificare l’entità della sanzione quando poi, di fatto, il giudice dell’esecuzione potrebbe limitarla nel tempo?

La certezza del diritto, il principio di legalità, di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e della tutela dell’affidamento legittimo del cittadino sono sacrificati sull’altare del principio di proporzionalità e di ragionevolezza nell’uso delle astreinte.

Le nozioni di “sistema”, “dopo un certo tempo”, “inutile”, sono inevitabilmente elastiche e richiederanno una casistica giurisprudenziale per stabilire criteri più prevedibili (tipo di obbligo, entità giornaliera, condotta delle parti, disponibilità di rimedi alternativi, ecc.).

Resta un enorme margine di sovrapposizione tra valutazione del giudice della cognizione (che deve già tarare la misura in modo proporzionato) e controllo ex post del giudice dell’esecuzione, con rischio di conflitti interpretativi e di incertezza applicativa.

Se la Corte Costituzionale avesse voluto creare confusione, ha fatto le cose per bene, un vero capolavoro del teatro dell’assurdo, con il dovuto rispetto per Samuel Beckett e Eugène Ionesco.

IV. Frattura tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione

Sebbene la Corte Costituzionale faccia salvo il giudicato, senza neppure menzionarlo, sotto l’egida dell’art. 27 della legge 11.03.1953 n. 87 (“la Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime”), la Cassazione non è dello stesso avviso della Corte Costituzionaleà.

La Corte di Cassazione ha evocato che:

  • “nel giudizio di opposizione all'esecuzione non è possibile contestare il contenuto decisorio della sentenza” (Cass. n. 22723/2023; Cass. n. 26948/2014; Cass. n. 26732/2014; Cass. n. 19686/2010; Cass. n. 5797/2010; Cass. n. 22402/2008; Cass. n. 12901/2002);
     
  • “la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore non può essere neutralizzata con fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso” (Cass. n. 8220/2023; Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 21293/2011; Cass. n. 20594/2007; Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 12664/2000; Cass. n. 9061/1999; Cass. n. 2870/1997; Cass. n. 3007/1992; Cass. n. 6893/1991; Cass. n. 6605/1988; Cass. n. 6278/1988; Cass. n. 5650/1988; Cass. n. 766/1988; Cass. n. 4617/1987; Cass. n. 6297/1980; Cass. n. 1181/1980; Cass. n. 1059/1979);
     
  • “il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo” (Cass. n. 3667/2013; Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 2385/1981), giungendo persino a respingere l’opposizione fondata sul presupposto, benchè vero, della pensione di reversibilità non dovuta perché la morte non si era affatto verificata (Cass. n. 2742/1999).

Il contrasto si allargherà a maggior spettro proprio in tema di opposizione alle esecuzioni inerenti la sanzione indiretta ex art. 614 bis cpc, ove la Cassazione ha ribadito che la sanzione “è produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore” (Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 2011 n. 19454). “Levitazione progressiva” (Cassazione) contro “dopo un certo tempo” (Corte Costituzionale). Ai posteri l’ardua sentenza.


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