
La Corte costituzionale (n. 68/2026) dichiara illegittima la disciplina che imponeva al condannato per atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, almeno un anno di carcere prima di poter chiedere i benefici penitenziari.
Il condannato per atti sessuali con minorenne deve sempre entrare in carcere, anche quando il fatto è stato riconosciuto di minore gravità e la pena consentirebbe, in astratto, l’accesso alle misure alternative alla detenzione?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 5 maggio 2026, risponde di no.
La questione non riguarda l’esistenza del reato né la condanna, ma la fase successiva: l’esecuzione della pena. Si tratta di stabilire se il condannato debba entrare subito in carcere o se possa attendere in libertà la decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di misure alternative.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’articolo 609-quater cod. pen. ai quali sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.
La questione viene sollevata dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento relativo a una persona condannata in via definitiva a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per atti sessuali con minorenne.
Nel caso concreto, secondo quanto riportato nell’ordinanza di rimessione, la condotta si era esaurita in «baci e abbracci tra persone legate da uno spontaneo sentimento», con una differenza di età tra la persona offesa, allora tredicenne, e l’autore del reato, all’epoca ventenne, non particolarmente rilevante.
Per questa minore offensività concreta era stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravità prevista dall’articolo 609-quater, sesto comma, cod. pen.
Il pubblico ministero aveva ordinato l’esecuzione della pena, ma aveva poi chiesto al Tribunale di sospenderla, previa rimessione della questione alla Corte costituzionale. Secondo il pubblico ministero, infatti, il condannato avrebbe dovuto espiare quasi tutta la pena in carcere prima che il tribunale di sorveglianza potesse valutare una misura alternativa.
L’articolo 656 cod. proc. pen. prevede, in generale, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva breve.
La logica è semplice: quando il condannato può chiedere subito una misura alternativa alla detenzione, l’ordine di esecuzione viene sospeso per consentirgli di presentare l’istanza al tribunale di sorveglianza senza entrare prima in carcere.
Questa regola evita una frattura inutile con il contesto familiare, sociale e lavorativo del condannato, soprattutto quando la pena è breve e il percorso di risocializzazione potrebbe già essere iniziato durante il processo.
La sospensione, però, non opera nei casi indicati dall’articolo 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., tra cui rientrano i reati richiamati dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Per il reato di atti sessuali con minorenne, l’articolo 4-bis, comma 1-quater, prevedeva l’accesso ai benefici penitenziari solo dopo almeno un anno di osservazione scientifica della personalità in carcere.
Il risultato era netto: anche nei casi di minore gravità, il condannato doveva entrare in carcere e non poteva chiedere misure alternative prima di un anno.
La Corte richiama il “parallelismo” tra possibilità di accedere alle misure alternative e sospensione dell’ordine di esecuzione.
In linea generale, se il condannato può chiedere una misura alternativa, l’esecuzione deve essere sospesa per consentire al tribunale di sorveglianza di valutare il caso.
Il legislatore può prevedere eccezioni, ma deve farlo in modo ragionevole. Qui, secondo la Consulta, il meccanismo non supera lo scrutinio costituzionale.
Le norme censurate non si limitavano a imporre l’ingresso iniziale in carcere. Facevano di più: vietavano per legge l’accesso alle misure alternative per tutto il primo anno di detenzione.
Così veniva impedita proprio quella valutazione individualizzata che serve a verificare se, nel caso concreto, una misura alternativa sia compatibile con la risocializzazione del condannato e con la prevenzione del rischio di nuovi reati.
L’articolo 609-quater cod. pen. comprende condotte molto diverse tra loro.
Per questo il legislatore ha previsto l’attenuante ad effetto speciale della minore gravità: essa distingue i fatti più gravi da quelli che, pur restando penalmente rilevanti, hanno un diverso disvalore concreto.
Se però, anche dopo il riconoscimento della minore gravità, la legge impone sempre il carcere per almeno un anno, quella distinzione perde rilievo nella fase esecutiva.
Il sistema presume in modo assoluto che il condannato sia sempre così pericoloso da rendere necessaria sia l’immediata detenzione, sia il divieto di accesso alle misure alternative per il primo anno.
Per la Consulta, questa presunzione è irragionevole, soprattutto quando la pena concretamente inflitta è breve o di poco superiore a un anno.
In casi del genere, il condannato rischia di scontare quasi tutta la pena in carcere prima ancora che il tribunale di sorveglianza possa pronunciarsi.
La Corte valorizza anche la disparità di trattamento rispetto alla violenza sessuale riconosciuta di minore gravità.
Per il condannato per violenza sessuale attenuata ai sensi dell’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen., l’articolo 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. esclude l’obbligo di un anno di osservazione intramuraria prima dell’accesso ai benefici. Se la pena rientra nei limiti dell’articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., l’esecuzione può quindi essere sospesa.
Per il condannato per atti sessuali con minorenne di minore gravità, invece, questa possibilità era esclusa.
Il paradosso è evidente: il sistema trattava in modo più rigido gli atti sessuali con minorenne di minore gravità rispetto alla violenza sessuale di minore gravità, pur in presenza di fattispecie con beni giuridici analoghi e identica cornice edittale.
Secondo la Corte, la differenza non è giustificata. Gli articoli 609-bis e 609-quater cod. pen. proteggono beni giuridici analoghi: da un lato la libertà sessuale, dall’altro il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale. Inoltre prevedono la stessa cornice edittale, da sei a dodici anni di reclusione, e sono in rapporto di specialità.
Da qui la violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
La disciplina censurata viola anche l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
La pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Questo non significa che il carcere sia escluso, ma significa che la risposta esecutiva non può essere decisa in modo automatico, ignorando le peculiarità del caso concreto.
Quando la legge impone un anno di carcere anche nei casi in cui potrebbe essere valutata subito una misura alternativa, produce un sacrificio della libertà personale che la Corte considera non necessario.
Il carcere, in questi casi, non viene scelto dopo una verifica individuale. Viene imposto prima ancora che quella verifica possa svolgersi.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’articolo 609-quater cod. pen. ai quali sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.
Non viene invece dichiarata direttamente l’illegittimità dell’articolo 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.
Per la Consulta, basta eliminare l’applicazione dell’articolo 4-bis, comma 1-quater, a questi casi: una volta caduta quella preclusione, viene meno anche il divieto di sospensione dell’esecuzione derivante dal richiamo contenuto nell’articolo 656, comma 9, lettera a).
Torna quindi a operare la regola generale dell’articolo 656, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione non significa che il condannato ottenga automaticamente una misura alternativa.
Significa che, se ricorrono le condizioni di legge, l’esecuzione della pena deve essere sospesa per consentire la presentazione dell’istanza.
Spetterà poi al tribunale di sorveglianza compiere la valutazione individualizzata.
In questa valutazione potranno rilevare gli elementi specifici del caso concreto, come il divario di età, l’incidenza della condotta sullo sviluppo della libertà sessuale del minorenne, il comportamento tenuto dal condannato dopo il fatto e durante il procedimento, nonché l’osservazione della personalità tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna.
Il controllo del giudice resta quindi il passaggio decisivo.
La sentenza n. 68 del 2026 non riduce la gravità del reato di atti sessuali con minorenne e non trasforma le misure alternative in un diritto automatico.
Stabilisce un principio diverso: quando il fatto è stato riconosciuto di minore gravità, non è costituzionalmente legittimo imporre sempre un anno di carcere prima ancora che la magistratura di sorveglianza possa valutare il caso.
La Consulta non apre una scorciatoia. Rimuove un blocco automatico e restituisce la decisione al giudice competente.
Il punto non è “carcere sì” o “carcere no”.
Il punto è chi decide, quando decide e sulla base di quali elementi.
Per la Corte costituzionale, nell’esecuzione penale il pilota automatico non basta. Serve ancora un giudice che guardi il caso concreto.
Documenti correlati: