Autovelox: nuove regole su omologazione, taratura e controlli

Articolo del 13/07/2026

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Il decreto MIT 8 giugno 2026 disciplina omologazione dei prototipi, tarature, verifiche di funzionalità e regime transitorio per gli autovelox già approvati.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità.

Il provvedimento, pubblicato nella GU n. 159 dell’11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, arriva dopo anni di contenzioso sul rapporto tra approvazione e omologazione degli autovelox.

Il punto è noto: per sanzionare un automobilista non basta che lo strumento “funzioni”. Occorre anche che il dispositivo sia riconducibile a un prototipo regolarmente omologato, tarato e verificato.

Omologazione del prototipo

Il decreto chiarisce che i dispositivi e i sistemi di controllo della velocità sono soggetti a omologazione del prototipo.

L’omologazione serve ad accertare che il modello sia idoneo come misuratore di velocità e rispetti i requisiti tecnici previsti dall’allegato al decreto. Solo dopo l’esito positivo della verifica, il Ministero rilascia il decreto di omologazione, che consente al produttore di realizzare dispositivi conformi a quel prototipo.

La distinzione non è solo tecnica. Negli ultimi anni proprio la differenza tra approvazione e omologazione ha alimentato numerosi ricorsi contro le multe elevate con autovelox.

Tarature e verifiche

Il decreto interviene anche sulla vita utile del singolo apparecchio.

Ogni dispositivo con funzione di misura deve essere sottoposto a taratura e verifiche di funzionalità, sia in fase iniziale sia periodicamente, per accertare che continui a rispettare i requisiti richiesti.

Se la taratura ha esito negativo, l’autovelox non può essere utilizzato fino a una nuova taratura positiva. Lo stesso vale per le verifiche di funzionalità: in caso di esito negativo, lo strumento resta fermo fino al superamento dei controlli.

Per gli enti accertatori, quindi, non basta installare il dispositivo. Occorre conservare e aggiornare la documentazione tecnica, controllare le scadenze e dimostrare la regolarità dello strumento utilizzato.

Controlli di conformità

Il decreto prevede controlli sulla conformità dei dispositivi prodotti rispetto al tipo omologato.

Le verifiche sono affidate a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero. In presenza di certificazione ISO 9001, i controlli sono effettuati ogni tre anni; in mancanza, diventano annuali.

Per i dispositivi già in uso, l’idoneità alla produzione in serie è sostituita dalla conformità al prototipo, dal certificato di taratura iniziale o periodica e dalle verifiche di funzionalità in corso di validità.

Il regime transitorio

Il passaggio più delicato riguarda gli autovelox già approvati.

L’Allegato B contiene l’elenco dei decreti di approvazione dei prototipi ritenuti conformi alle nuove regole. I dispositivi corrispondenti a quei prototipi si intendono omologati a tutti gli effetti.

Non si tratta, però, di una sanatoria generalizzata. Resta necessario verificare che il singolo apparecchio sia conforme al prototipo indicato, che la taratura sia valida e che le verifiche di funzionalità siano regolari.

Per i prototipi approvati prima del decreto MIT n. 282/2017, il titolare dell’approvazione può chiedere l’omologazione secondo le nuove regole, dimostrando il rispetto dei requisiti tecnici o integrando la documentazione già presentata.

Le richieste di approvazione ancora pendenti vengono convertite d’ufficio in istanze di omologazione. Dal 12 luglio 2026, invece, non possono più essere presentate nuove richieste di semplice approvazione dei prototipi.

Cosa cambia per multe e ricorsi

Il decreto prova a ridurre le incertezze che hanno accompagnato l’utilizzo degli autovelox, ma non chiude automaticamente ogni questione.

Per il futuro, gli enti dovranno prestare maggiore attenzione alla tracciabilità tecnica dei dispositivi. Per il passato, invece, il decreto non elimina di per sé le contestazioni relative a omologazione, installazione, segnalazione, taratura o documentazione del singolo apparecchio.

Il messaggio è semplice: l’autovelox non può essere una scatola nera amministrativa. Se misura la velocità e produce sanzioni, deve poter dimostrare la propria affidabilità.


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