Avvocato indagato? Garanzie si applicano anche alle perquisizioni nello studio

Articolo del 29/09/2026

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Le Sezioni Unite penali hanno affrontato la questione se le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori si applichino anche quando il difensore è personalmente sottoposto a indagine.

Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le perquisizioni nello studio dell’avvocato si applicano anche se il difensore è personalmente indagato?

La risposta delle Sezioni Unite penali è sì.

La questione, decisa nell’udienza del 24 settembre 2026, come risulta dall’informazione provvisoria n. 11/2026, era stata rimessa dalla Cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 22178/2026.

Per conoscere l’esatta portata del principio occorrerà attendere il deposito della motivazione.

Il caso

Il ricorso nasce da un decreto di perquisizione e sequestro emesso nei confronti di un avvocato, indagato nell’ambito di una vicenda relativa all’esecuzione di un contratto di locazione immobiliare.

Il professionista sosteneva di svolgere anche attività difensiva per la società coinvolta nelle indagini e contestava il mancato rispetto delle garanzie previste dall’art. 103 c.p.p.

Il Tribunale di Bari aveva respinto l’eccezione, aderendo all’orientamento secondo cui tali garanzie non costituiscono un’immunità riconosciuta a chiunque eserciti la professione forense e non operano quando l’avvocato è egli stesso sottoposto alle indagini.

Quali garanzie prevede l’art. 103 c.p.p.?

L’art. 103 c.p.p. distingue le diverse attività di ricerca della prova.

Per ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori, il comma 1 ne limita l’esecuzione ai casi previsti dalla norma.

Per i sequestri, il comma 2 vieta invece di acquisire presso i difensori carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Sul piano procedurale, deve inoltre essere preventivamente avvisato il Consiglio dell’Ordine forense, affinché il presidente o un consigliere delegato possa assistere alle operazioni. La norma prevede poi che proceda personalmente il giudice oppure, nelle indagini preliminari, il pubblico ministero sulla base di un decreto motivato di autorizzazione del giudice.

Queste garanzie non attribuiscono un privilegio personale all’avvocato: servono a proteggere la funzione difensiva, il segreto professionale e, in ultima analisi, il diritto di difesa.

Avvocato o specifico difensore?

Su questo punto si erano formati due orientamenti.

Secondo l’interpretazione più ampia, già affermata dalle Sezioni Unite De Gasperini e Grollino del 1993, le garanzie dell’art. 103 sono collegate alla funzione difensiva e non soltanto al mandato svolto nello stesso procedimento nel quale viene effettuata la ricerca della prova.

In questa linea si inserisce anche Cass. 44892/2022, Morgantini, relativa a un difensore che rivestiva anche la qualità di indagato. 

Un diverso orientamento, espresso più recentemente da Cass. 44941/2024, Addeo, riteneva invece non operative le garanzie quando la perquisizione riguardava un reato attribuito allo stesso avvocato.

L’ordinanza n. 22178/2026 rileva quindi un contrasto non soltanto “orizzontale”, tra le sezioni semplici, ma anche “verticale”, rispetto ai principi già affermati dalle Sezioni Unite, e rimette la questione ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

La risposta delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite affermano che le garanzie dell’art. 103 c.p.p. si applicano anche quando il difensore è personalmente sottoposto ad indagine.

Questo non significa che l’avvocato indagato non possa essere perquisito o che tutto ciò che si trova nel suo studio sia sottratto al sequestro.

Significa che la qualità di indagato non basta, da sola, a far venir meno le garanzie previste per l’attività difensiva.

Perquisizioni e sequestri possono quindi essere eseguiti, ma nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità stabiliti dall’art. 103 c.p.p.

Cosa ci portiamo a casa?

L’avvocato indagato non è immune dalle attività investigative.

Ma non perde, per il solo fatto di essere indagato, le garanzie che l’ordinamento collega alla funzione difensiva.

Lo studio legale, insomma, non è una zona franca. Ma neppure una porta che può essere aperta dimenticando le regole.


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