Azione rappresentativa, il decreto che introduce una nuova tutela per i consumatori

Articolo del 27/03/2023

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Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 introduce nel Codice del consumo l'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. 

Il provvedimento, che attua la direttiva (UE) 2020/1828, mira a consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e ad assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione Europea, contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. 

Azione rappresentativa e soggetti legittimati

L'azione rappresentativa è un nuovo strumento di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che si affianca alla class action di cui all’art. 840 bis Cpc e all’azione inibitoria di cui all’art. 840 sexiesdecies Cpc.
Gli enti legittimati ad agire sono le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e gli enti designati in un altro Stato membro iscritti nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea. Le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati e possono riguardare provvedimenti inibitori e compensativi.

Azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere

Il decreto prevede sia l'azione rappresentativa nazionale che quella transfrontaliera, promossa innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri o intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato italiano, anche unitamente ad enti legittimati di diversi Stati membri. L'azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e, se la cessazione avviene prima della conclusione dell'azione, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.

Procedure e competenze

La domanda di azione rappresentativa si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente o, se è convenuta una persona fisica, il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio. La notifica del ricorso interrompe i termini di prescrizione e impedisce le decadenze previste a carico dei consumatori. L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

Elenco presso il ministero

Il decreto istituisce un apposito elenco gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che verifica i requisiti degli enti e associazioni dei consumatori per essere legittimati a promuovere azioni rappresentative.

Comunicazione e trasparenza

Gli enti legittimati a promuovere azioni rappresentative devono indicare sul proprio sito web le azioni che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che le pubblica sul proprio sito istituzionale. 

Applicazione delle nuove disposizioni

Le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 entrano in vigore a partire dal 25 giugno 2023.


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