Bonus 200 euro per gli autonomi, Orlando firma il decreto

Articolo del 12/08/2022

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Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha firmato il Decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione del bonus da 200 euro per i lavoratori autonomi.

Tale indennità una tantum è stata introdotta dal Decreto Aiuti (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50), quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

Ecco le principali caratteristiche della misura.

Dotazione. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.

Beneficiari: lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. 

Reddito: per accedere alla misura il contribuente, nel periodo d'imposta 2021 deve aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Regolarità contributiva: i destinatari della misura devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. 

Presentazione della domanda: il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. Il provvedimento precisa che l'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Incompatibilità: il beneficio non è compatibile con le misure introdotte dagli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti.

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