
Il danneggiamento del braccialetto elettronico applicato a una persona sottoposta agli arresti domiciliari integra il reato di cui all’art. 635 c.p. (Danneggiamento), anche se il dispositivo è custodito presso il domicilio dell’imputato?
E le minacce rivolte agli agenti per evitarne l’applicazione o ottenerne la rimozione configurano il delitto di cui all’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)?
La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 5986 depositata il 13 febbraio 2026, risponde in senso affermativo a entrambe le questioni.
Il braccialetto elettronico è una cosa destinata a pubblico servizio ai sensi degli artt. 635, comma 2, n. 1, e 625, n. 7, c.p.; il suo danneggiamento rientra quindi nella fattispecie aggravata ed è procedibile d’ufficio.
Quanto alle minacce, quando sono dirette a impedire l’applicazione o a ottenere la rimozione del dispositivo, esse integrano il reato di cui all’art. 336 c.p., poiché risultano sorrette dal dolo specifico di costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto dell’ufficio.
La Corte prende le mosse dalla disciplina del danneggiamento dopo la depenalizzazione del 2019, che circoscrive la rilevanza penale alle ipotesi aggravate previste dall’art. 635, comma 2, c.p. Esclusa la qualificazione del braccialetto come cosa esposta alla pubblica fede – in quanto affidato alla custodia dell’imputato – la Cassazione adotta un criterio funzionale.
Ciò che conta non è il luogo in cui il bene si trova, né la sua eventuale proprietà privatistica, ma la destinazione pubblicistica della funzione svolta. Il dispositivo è uno strumento operativo del servizio di vigilanza, funzionale al controllo della misura cautelare nell’interesse della collettività. Per questo rientra tra le cose destinate a pubblico servizio richiamate dall’art. 625, n. 7, c.p., con conseguente applicazione dell’art. 635, comma 2, n. 1, c.p. e procedibilità d’ufficio.
Sul piano dell’art. 336 c.p., il ragionamento si concentra sull’elemento soggettivo. Le frasi intimidatorie e la prospettazione di ulteriori danneggiamenti risultano finalizzate a impedire o condizionare l’attività degli agenti, anche quando prospettate in via preventiva rispetto all’esecuzione dell’atto. Tale finalità integra il dolo specifico richiesto dalla norma.
La risposta alle domande iniziali è netta: il danneggiamento del braccialetto elettronico integra il reato aggravato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., perché il dispositivo è destinato a pubblico servizio; le minacce rivolte agli agenti per impedirne l’applicazione o ottenerne la rimozione configurano il delitto di cui all’art. 336 c.p.
Sul piano operativo, è opportuno verificare sempre la funzione pubblicistica del bene danneggiato e analizzare con rigore il profilo soggettivo della condotta.
Occorre inoltre considerare le possibili ricadute sulla misura cautelare in corso e valutare tempestivamente eventuali strategie difensive alternative.
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