Una buca sul marciapiede, un tombino dissestato o una lastra sconnessa: chi risponde se un pedone cade e si fa male?
La risposta è chiara: il custode.
Secondo l’articolo 2051 del codice civile, il custode risponde per responsabilità oggettiva dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia.
Questo significa che non serve dimostrare la colpa: basta provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso.
In pratica, se il danneggiato dimostra che è caduto a causa della buca, il risarcimento è dovuto, salvo che il custode provi il caso fortuito.
La Corte di Cassazione, con una lunga serie di pronunce, ha ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e non si fonda sulla colpa del custode.
Tra le più recenti decisioni ricordiamo:
Cass., sez. III civ., ord. n. 15355 del 9 giugno 2025, che ha confermato la responsabilità del Comune per la caduta di un pedone causata da una buca sulla carreggiata, precisando che il danneggiato deve solo dimostrare il rapporto causale fra la cosa e il danno, mentre spetta all’ente provare il caso fortuito;
Cass., sez. III civ., ord. n. 16034 del 7 giugno 2023, secondo cui la responsabilità del custode sussiste anche se il danno è determinato da una cosa soggetta a uso generale (come una strada pubblica), purché non sia imprevedibile e inevitabile;
Cass., sez. III civ., ord. n. 36901 del 16 dicembre 2022, che ha precisato come la condotta distratta della vittima non esclude automaticamente il risarcimento, ma può incidere sul concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il custode è chi ha il potere di controllo, gestione e vigilanza sulla cosa.
Nel caso delle strade pubbliche, di norma è il Comune o l’ente proprietario della via.
Per aree private, come parcheggi o condomini, il custode può essere l’amministratore o il titolare del bene.
Non conta chi ha creato il pericolo, ma chi avrebbe potuto impedirlo o eliminarlo.
Per liberarsi da responsabilità, il custode deve provare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un comportamento anomalo della vittima o un fatto di terzi che interrompa il nesso causale.
Una buca formatasi improvvisamente per un nubifragio eccezionale, ad esempio, potrebbe costituire caso fortuito.
Ma attenzione: la prova deve essere rigorosa. Basta la negligenza nella manutenzione perché la responsabilità resti in capo al custode.
Chi custodisce una strada, un marciapiede o un cortile ha un obbligo di vigilanza costante.
Una buca non è solo un difetto del suolo, ma un pericolo giuridicamente rilevante.
Se il danneggiato dimostra che il danno è stato causato dalla buca, il risarcimento è assicurato, salvo prova contraria del custode.
E quella prova – ricordiamolo – è una sola: il caso fortuito.