Cambiamenti climatici, la CEDU condanna la Svizzera

Articolo del 12/04/2024

La Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha emesso una sentenza storica il 9 aprile 2024, condannando la Svizzera per non aver adottato misure adeguate contro i cambiamenti climatici, in violazione degli Accordi di Parigi e della COP28.

Il caso di specie nasce dal ricorso dell'associazione Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, costituita per promuovere e implementare una protezione climatica efficace a nome dei suoi membri, tutte donne e di età superiore agli 80 anni, che lamentano problemi di salute esacerbati durante le ondate di calore, influenzando significativamente la loro vita, le condizioni di vita e il benessere. 

La Corte ha riconosciuto il diritto di agire dell'associazione per la protezione contro le conseguenze del cambiamento climatico, evidenziando la responsabilità statale nell'assumere azioni preventive.

La decisione stabilisce che la Svizzera ha violato l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'art. 6 § 1 (accesso alla giustizia) della Convenzione Europea sui Diritti Umani.

La Corte ha constatato che la Confederazione Svizzera non ha rispettato i suoi doveri ("obblighi positivi") derivanti dalla Convenzione in materia di cambiamento climatico. Sono state evidenziate lacune critiche nell'implementazione del quadro normativo nazionale pertinente, inclusa la mancata quantificazione, tramite un bilancio di carbonio o altro, delle limitazioni delle emissioni nazionali di gas serra (GHG). La Svizzera ha inoltre fallito nel raggiungere i suoi obiettivi passati di riduzione delle emissioni di GHG. Tali comportamenti deteminano la violazione del diritto alla serenità familiare per la mancata protezione dalle conseguenze nefaste dei cambiamenti climatici, rientrante nelle previsioni dell'articolo 8 della CEDU.

L'altro aspetto riugarda il mancato accesso alla giustizia. La CEDU ha constatato che i tribunali elvetici non avevano fornito motivazioni convincenti per cui avevano ritenuto non necessario esaminare il merito dei reclami. Non avevano preso in considerazione le prove scientifiche convincenti riguardanti il cambiamento climatico e non avevano preso sul serio i reclami dell'associazione. Poiché non erano disponibili ulteriori vie legali o garanzie per l'associazione ricorrente, o per i ricorrenti individuali/membri dell'associazione, la Corte ha constatato che c'era stata una violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione.

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EUROPEAN COURT OF HUMAN RGIHTS

GRAND CHAMBER

CASE OF VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ AND OTHERS v. SWITZERLAND

(Application no. 53600/20)

JUDGMENT

>> IL TESTO

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