Cambio di genere: lo Stato d’origine UE deve adeguare lo stato civile

Articolo del 17/03/2026

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La Corte di giustizia UE chiarisce che lo Stato membro d’origine deve consentire l’adeguamento dei dati di stato civile relativi al genere, quando il cittadino abbia esercitato la libera circolazione in un altro Paese dell’Unione.

Cosa accade se il Paese d’origine rifiuta di adeguare i registri di stato civile al genere di un proprio cittadino che vive in un altro Stato membro?

A questa domanda risponde la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 12 marzo 2026, causa C-43/24.

Il principio affermato è netto: uno Stato membro non può rifiutare di modificare i dati relativi al genere nei registri di stato civile di un proprio cittadino che ha esercitato la libera circolazione nell’Unione.

Il caso

La vicenda nasce in Bulgaria. K.M.H., registrata alla nascita come di sesso maschile, vive oggi in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale e ha costruito una stabile relazione familiare con un cittadino italiano.

La discordanza tra identità vissuta e dati anagrafici le ha creato problemi concreti, soprattutto nella ricerca di lavoro e in tutte le situazioni in cui deve esibire i documenti di identità. Per questo ha chiesto ai giudici bulgari di modificare prenome, patronimico, cognome e atto di nascita.

La domanda è stata respinta perché, secondo l’interpretazione della normativa bulgara, il cambiamento dei dati di stato civile non può fondarsi sull’autodeterminazione o su elementi psicologici, ma solo su una trasformazione corporale rilevante. A irrigidire ulteriormente il quadro è intervenuta la decisione interpretativa del 20 febbraio 2023 della Corte suprema di cassazione bulgara, fondata anche su una precedente pronuncia della Corte costituzionale, secondo cui il termine «sesso» va inteso in senso esclusivamente biologico.

Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di giustizia UE se una simile disciplina fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

Il precedente Mirin e la continuità della giurisprudenza europea

La sentenza Shipova (C-43/24) si inserisce nella linea già tracciata dal caso Mirin (C-4/23), relativa al rifiuto della Romania di riconoscere il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito nel Regno Unito. In quel caso la Corte aveva affermato che lo Stato membro d’origine non può costringere il cittadino ad avviare un nuovo procedimento interno quando il cambiamento sia già stato ottenuto in un altro Stato.

Shipova conferma quella linea, ma va oltre: non riguarda il riconoscimento di uno status già acquisito altrove, bensì una normativa nazionale che esclude in radice la possibilità di modificare i dati relativi al genere di un cittadino che ha esercitato la libera circolazione. Gli Stati restano competenti in materia di stato delle persone, ma non possono usare tale competenza per comprimere cittadinanza europea, libera circolazione e vita privata.

Il quadro giuridico europeo

La Corte richiama soprattutto l’articolo 21 TFUE, che tutela il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, che impone il rilascio o il rinnovo di carta d’identità e passaporto, e l’articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita privata e familiare.

Secondo la Corte, letta anche alla luce dell’articolo 8 CEDU, questa tutela comprende l’identità di genere. Lo status delle persone resta materia di competenza degli Stati membri, ma tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione.

Perché il rifiuto dello Stato è contrario al diritto UE

La Corte osserva che il rifiuto di modificare i dati relativi al genere può creare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati. Una persona i cui documenti non corrispondono alla propria identità di genere vissuta può trovarsi a chiarire continuamente la propria identità, con difficoltà nei controlli, nei viaggi e in molte situazioni della vita quotidiana.

Per la Corte, questo costituisce un ostacolo alla libera circolazione garantita dall’articolo 21 TFUE. Una simile restrizione potrebbe essere ammessa solo se fondata su considerazioni oggettive di interesse generale e rispettosa del principio di proporzionalità, condizioni che nel caso bulgaro non ricorrono.

Non basta invocare la competenza nazionale in materia di stato civile, né richiamare valori morali o religiosi per giustificare una disciplina che impedisce in assoluto il riconoscimento giuridico dell’identità di genere. La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui gli Stati devono prevedere procedure chiare, accessibili ed efficaci e non possono subordinare tale riconoscimento a un trattamento chirurgico indesiderato.

Di conseguenza, una normativa del genere è incompatibile non solo con la libera circolazione, ma anche con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 7 della Carta.

Il primato del diritto dell’Unione

La Corte afferma anche che il giudice nazionale non può considerarsi vincolato da una interpretazione della propria Corte costituzionale o di un giudice superiore quando questa contrasti con il diritto dell’Unione. Se necessario, deve quindi disapplicare la regola interna che gli impone di conformarsi a quella lettura.

La Corte aggiunge che il diritto bulgaro sembra prestarsi a una interpretazione conforme al diritto UE. Ma, se questa via non fosse percorribile, il giudice nazionale dovrebbe comunque garantire la piena efficacia dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 7 della Carta, considerati disposizioni autosufficienti e direttamente invocabili.

Conclusioni

Con la sentenza 12 marzo 2026, C-43/24, Shipova, la Corte di giustizia ribadisce che la libera circolazione è anche il diritto di non perdere la propria identità giuridica passando da uno Stato membro all’altro.

Dopo Mirin, la Corte conferma che lo Stato membro d’origine non può usare le proprie regole di stato civile per creare una frattura tra la persona reale e i documenti ufficiali. Con Shipova va oltre e censura anche il divieto interno assoluto di modificare i dati relativi al genere di un cittadino che ha esercitato la cittadinanza europea.

Il punto è questo: in materia di identità di genere, stato civile e documenti di identità, la competenza nazionale incontra un limite preciso. Non può comprimere la vita privata della persona né ostacolare in concreto i diritti riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione.

E ai giudici nazionali la Corte invia un messaggio altrettanto chiaro: quando la lettura della Corte costituzionale interna entra in collisione con il diritto UE, prevale il diritto dell’Unione.


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