Cancellazione del volo: il rimborso deve includere la commissione dell’intermediario

Articolo del 20/01/2026

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Quando un volo viene cancellato, il rimborso del biglietto deve comprendere anche la commissione di intermediazione pagata dal passeggero al momento dell’acquisto.

Lo chiarisce la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 15 gennaio 2026, nella causa C-45/24.

La decisione interpreta l’art. 8, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina il diritto al rimborso in caso di cancellazione del volo.


Il problema: la commissione dell’intermediario va rimborsata?

La questione nasce da una prassi diffusa: il passeggero acquista il biglietto tramite una agenzia di viaggi online, pagando non solo la tariffa aerea, ma anche una commissione di intermediazione. In caso di cancellazione del volo, alcune compagnie rimborsano soltanto il prezzo del biglietto, escludendo la commissione.

È corretto questo comportamento?


Il caso concreto

Nel caso deciso dalla Corte di giustizia, alcuni viaggiatori avevano acquistato sul portale Opodo biglietti aerei di andata e ritorno della compagnia KLM da Vienna a Lima. Dopo la cancellazione dei voli, la compagnia aveva rimborsato il prezzo dei biglietti, deducendo circa 95 euro corrispondenti alla commissione di intermediazione applicata dall’agenzia.

I passeggeri hanno ceduto i loro diritti a un’associazione di tutela dei consumatori, che ha agito in giudizio sostenendo che il rimborso dovesse includere anche la commissione.


Le regole applicabili

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui:

  • il rimborso deve riguardare l’intero prezzo del biglietto;

  • la commissione dell’intermediario è esclusa solo se fissata all’insaputa del vettore aereo.

Il nodo interpretativo riguarda proprio il significato di questa “insaputa”.


La risposta della Corte

Secondo la Corte di giustizia, quando una compagnia aerea accetta che un intermediario emetta e venda biglietti in suo nome e per suo conto, si può presumere che conosca la pratica commerciale dell’intermediario di riscuotere una commissione.

In questo caso, la commissione rappresenta una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto e deve quindi essere considerata autorizzata dal vettore.

Di conseguenza:

  • la compagnia aerea deve rimborsare anche la commissione di intermediazione;

  • non è necessario che conosca l’importo esatto della commissione applicata.

La Corte precisa che una diversa interpretazione indebolirebbe la tutela dei passeggeri prevista dal diritto dell’Unione e renderebbe meno attrattivo il ricorso ai servizi di intermediazione.


Il limite: la commissione all’insaputa del vettore

Resta fermo il limite già affermato dalla giurisprudenza: la commissione non è rimborsabile se fissata all’insaputa della compagnia aerea.

Ciò può accadere quando l’intermediario applica un sovrapprezzo del tutto autonomo, anomalo o non autorizzato. In questi casi, spetta al vettore dimostrare che la commissione non rientrava nelle condizioni accettate.


Cosa ci portiamo a casa

In caso di cancellazione del volo, il rimborso non può limitarsi alla sola tariffa aerea. Se il biglietto è stato acquistato tramite un intermediario che opera per conto del vettore, la commissione fa parte del prezzo e deve essere restituita al passeggero.

Tradotto in termini pratici: quando il volo salta, il passeggero deve tornare esattamente al punto di partenza, anche sul piano economico.


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