
Anche quando le lavorazioni sono ferme, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve verificare i rischi del cantiere e, se necessario, aggiornare il Piano di sicurezza e coordinamento.
Se il cantiere è fermo e non ci sono operai al lavoro, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve comunque aggiornare il PSC?
Sì. Con la sentenza n. 28466, depositata il 31 luglio 2026, la Terza Sezione penale della Cassazione chiarisce che la sospensione delle lavorazioni non fa venir meno gli obblighi del CSE. Anche un cantiere inattivo può infatti presentare rischi propri della sospensione.
Nel caso esaminato, il coordinatore era stato condannato dal Tribunale di Napoli a 3.000 euro di ammenda per non avere adeguato il PSC all’evoluzione del cantiere.
La difesa sosteneva che il professionista fosse subentrato quando i lavori erano già sospesi e il cantiere, secondo la propria ricostruzione, sottoposto a sequestro e non accessibile. In assenza di lavorazioni e di rischi interferenziali tra imprese, non sarebbe stato quindi necessario modificare il piano.
La Cassazione respinge questa tesi.
L’art. 92, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 impone al coordinatore per l’esecuzione di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento «in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».
L’obbligo non viene meno quando le lavorazioni sono interrotte.
Richiamando anche i punti 2.2.1 e 2.2.2 dell’Allegato XV al d.lgs. 81/2008, la Corte ricorda che i compiti del CSE non riguardano soltanto i rischi interferenziali tra lavorazioni, ma anche quelli connessi all’area e all’organizzazione del cantiere.
Il coordinatore deve quindi considerare anche la sua dimensione “statica”, cioè le condizioni di sicurezza del sito quando i lavori sono fermi.
La sospensione può rappresentare essa stessa una modifica delle condizioni del cantiere e richiedere l’aggiornamento del PSC.
La Cassazione richiama, tra gli altri:
il degrado delle opere provvisionali, come ponteggi instabili, scavi non protetti o recinzioni danneggiate;
il rischio di accesso di estranei o animali;
gli effetti di vento, pioggia e altri agenti atmosferici, con possibili allagamenti, crolli o dispersione di materiali;
la presenza di attrezzature pericolose, come una gru;
la necessità di programmare manutenzioni e misure di custodia.
Il fatto che non vi siano lavoratori presenti, quindi, non significa che il cantiere sia privo di rischi.
La Corte precisa inoltre che questa impostazione non contrasta con Cass. pen., sez. IV, n. 24915/2021, relativa alla distinzione tra l’alta vigilanza propria del coordinatore e il controllo puntuale delle singole lavorazioni.
Nel ricorso il coordinatore aveva sostenuto anche l’impossibilità di accedere all’area perché sottoposta a sequestro.
La Cassazione osserva però che il sequestro costituiva una mera allegazione del ricorrente, già confutata dal giudice di merito. Anche la dedotta impossibilità di aggiornare il PSC richiedeva una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Resta quindi il principio: la sospensione del cantiere non sospende automaticamente gli obblighi del coordinatore.
Il PSC deve riflettere le condizioni effettive del cantiere, anche quando le lavorazioni sono interrotte.
La sospensione può costituire una vera e propria evoluzione del cantiere ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 81/2008 e generare rischi che il CSE deve valutare e, quando necessario, inserire nel piano.
Il cantiere può essere fermo. Il PSC, invece, non può andare in pausa.
Documenti correlati:
Sicurezza sul lavoro, cantiere rimane unico anche con varianti in corso d'opera – Cass. pen., Sez. IV, sent. 12 settembre 2024, n. 34387