Cartomanzia o ciarlataneria? Quando il servizio diventa illecito e scatta il risarcimento

Articolo del 23/03/2026

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La cartomanzia è lecita o illegale? Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 512/2026, chiarisce che la cartomanzia telefonica non è vietata in sé ai sensi dell’art. 121 T.U.L.P.S.: diventa illecita solo se svolta con modalità ingannevoli o approfittatrici. Se il divieto viene imposto senza adeguata istruttoria, l’amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno.

La cartomanzia è sempre vietata perché assimilabile alla ciarlataneria? Oppure è lecita e diventa illecita solo in presenza di condotte concretamente ingannevoli?

A queste domande risponde il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 512 del 21 gennaio 2026, relativa a un provvedimento del Questore di Perugia che aveva imposto la cessazione di un’attività di cartomanzia telefonica ritenuta in contrasto con l’art. 121 T.U.L.P.S..

Il provvedimento era già stato annullato dal TAR Umbria per difetto di istruttoria e motivazione: l’amministrazione si era limitata a rilevare l’esistenza dell’attività, senza verificare se fosse idonea ad abusare della credulità degli utenti. Da qui il giudizio risarcitorio.

Quando la cartomanzia diventa ciarlataneria?

Il Consiglio di Stato ribadisce un principio chiaro: la cartomanzia non è illecita di per sé.

L’art. 121 T.U.L.P.S. non colpisce l’attività in quanto tale, ma le modalità con cui viene esercitata. Il divieto scatta quando il servizio viene presentato come strumento realmente efficace e infallibile per conoscere il futuro oppure quando emerge un approfittamento della debolezza psicologica del cliente.

Conta quindi il modo in cui il servizio è offerto e pubblicizzato, non la sua natura astratta.

La cartomanzia è lecita, ma diventa illecita quando sfrutta la credulità o la debolezza del cliente.

Art. 121 T.U.L.P.S. e cartomanzia: come va interpretato?

La sentenza inserisce questa interpretazione in un contesto normativo più ampio.

Il d.lgs. 206/2005 include la cartomanzia tra i servizi esercitabili tramite telefono. Il d.m. 2 marzo 2006, n. 145 disciplina i servizi a sovrapprezzo, comprendendo anche quelli di astrologia, equiparati alla cartomanzia.

Queste norme sono incompatibili con l’idea che la cartomanzia telefonica sia sempre illecita. Ne deriva una lettura evolutiva dell’art. 121 T.U.L.P.S.: l’attività è lecita, salvo modalità abusive.

Il risarcimento: nessuna prognosi sul bene della vita

Sul piano risarcitorio, il Consiglio di Stato afferma un principio consolidato.

Negli interessi legittimi oppositivi non è necessario verificare se il privato avrebbe comunque ottenuto il bene della vita. L’annullamento dell’atto illegittimo è sufficiente a dimostrare la compressione ingiusta della posizione giuridica.

Nel caso concreto, la società esercitava già l’attività. Il divieto, poi annullato, ha determinato una sospensione illegittima e quindi un danno risarcibile.

Il dato è rafforzato dal fatto che l’amministrazione non ha né impugnato la sentenza di annullamento né riesercitato il potere.

La colpa della P.A. e l’onere della prova

L’illegittimità del provvedimento costituisce un indice presuntivo della colpa della pubblica amministrazione.

Spetta quindi all’amministrazione dimostrare l’errore scusabile. Nel caso di specie, il Ministero ha richiamato genericamente un contrasto giurisprudenziale, senza fornire elementi concreti.

Al contrario, l’orientamento già consolidato richiedeva una verifica concreta delle modalità dell’attività. L’amministrazione si era limitata a constatare la cartomanzia in sé, senza istruttoria adeguata.

La quantificazione del danno

Il Consiglio di Stato chiarisce che il risarcimento del danno deve riguardare i mancati utili, non i mancati ricavi.

La liquidazione avviene in via equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando il calo dei ricavi come base e applicando un margine medio di utile pari all’1,5%.

Il danno viene così determinato in euro 41.325, comprensivo anche dello sviamento di clientela desumibile dalla contrazione del volume d’affari e del mancato utile.

Rientra nel risarcimento anche il periodo immediatamente successivo al provvedimento, poiché non risulta provata la prosecuzione dell’attività vietata.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e accoglie in parte quello della società, condannando l’amministrazione al risarcimento del danno in euro 41.325, oltre interessi.

Cosa emerge dalla sentenza

Due indicazioni operative:

  • la cartomanzia è lecita, salvo modalità ingannevoli o approfittatrici;

  • il provvedimento illegittimo che blocca un’attività già in corso può generare responsabilità risarcitoria senza necessità di ulteriori verifiche sulla spettanza del bene della vita.

In sintesi: non basta vietare, bisogna dimostrare perché. In caso contrario, oltre all’annullamento, può arrivare anche il risarcimento.


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